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	<title>2015 &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Bonus bebé e assegno di maternità comunale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 14:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Assegno di maternità comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus bebè]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[BONUS BEBE’ E ASSEGNO DI MATERNITA’ COMUNALE Molti sono gli interventi formativi destinati a sostenere i redditi delle famiglie. A tal proposito preme volgere la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>BONUS BEBE’ E ASSEGNO DI MATERNITA’ COMUNALE</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Molti sono gli interventi formativi destinati a sostenere i <strong>redditi delle famiglie</strong>. A tal proposito preme volgere la nostra attenzione al famoso “<strong>Bonus bebè</strong>” in modo da chiarire ipotetici dubbi in relazione ai destinatari che possono usufruire di detto intervento. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Facente parte della <strong>Legge di Stabilità per l’anno 2015</strong>, detto bonus è previsto per tutte le famiglie che nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, abbiano avuto un figlio naturale o ne abbiano adottato uno. A partire dal momento relativo alla prima percezione dello stesso, la famiglia potrà usufruire dello stesso per i tre anni successivi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Clausola importante per poter beneficiare di detto bonus è il non superamento dei 25.000 euro in termini di valore <strong>ISEE</strong>. La cifra di detto bonus è poi raddoppiata per tutti coloro che dispongano di un valore ISEE inferiore ai 7.000 euro annui. Disposto direttamente dall’<strong>INPS</strong>, il genitore potrà fare domanda una sola volta all’anno ed entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla nascita o dalla relativa adozione del figlio.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Detto bonus potrà essere richiesto esclusivamente in via telematica con i seguenti mezzi: via WEB, Contact Center o presso i Patronati.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Altra concessione che viene fatta a favore delle madri non in possesso di un’occupazione è quella relativa all’altrettanto famoso “<strong>Assegno di maternità comunale</strong>”.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Detto assegno può essere richiesto <strong>solamente da madri che non percepiscono dell’indennità di maternità dell’INPS</strong> o dalla mancata retribuzione del periodo relativo alla stessa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’assegno può essere richiesto al proprio comune di residenza per la nascita di un figlio o per l’adozione di minore appartenente ad una fascia di età non superiore ai 6 anni. Unica variante a livello anagrafico è valida solo per i casi di adozione di internazionali, che non deve essere invece superiore ai 18 anni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Questa tipologia di assegno viene rilasciato solo a <strong>cittadine italiane</strong> ma anche a quelle non comunitarie ma comunque residenti in Italia al momento del parto o dell’adozione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per questa seconda tipologia però l’assegno viene rilasciato soltanto se in possesso della carta di soggiorno o in alternativa del <a style="color: #000000;" href="http://www.portaleimmigrazione.eu/guida-permesso-di-soggiorno-ce-per-soggiornanti-di-lungo-periodo/" target="_blank"><strong>permesso di soggiorno CE</strong> disposto per soggiornanti a lungo termine</a>. Qualora la madre non fosse in questione non fosse in possesso di detti documenti, l’assegno può essere richiesto dal padre del bambino nonché dall’adottante, ma anche dal genitore della madre o nel caso si tratti di un’adozione anche dall’affidatario adottivo o preadottivo.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
<blockquote><p>Salve, io ho una bimba di 11 mesi, sono riuscita a prendere solamente l&#8217;<strong>assegno di maternità</strong> in quanto disoccupata ormai da un anno. È possibile sapere se mi spetta qualcos&#8217;altro o meno? Grazie</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Naspi e lavoro accessorio</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-lavoro-accessorio/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-e-lavoro-accessorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 06:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Abbiamo già visto che la Naspi, cioè il sussidio a chi spetta se è rimasto disoccupato in maniera involontaria (o anche volontariamente in alcuni casi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Abbiamo già visto che la <strong>Naspi</strong>, cioè il sussidio a chi spetta se è rimasto disoccupato in maniera involontaria (o anche volontariamente in alcuni casi particolari, come le <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank">dimissioni per giusta causa</a></strong>), <em>è cumulabile – entro certi limiti &#8211; con un nuovo lavoro autonomo o dipendente </em>; oggi vediamo se e come spetta la <strong>Naspi</strong> a chi abbia un lavoro accessorio.</span></p>
<p>Incominciamo con il definire<b> cosa è il lavoro accessorio:</b> si tratta di una particolare prestazione di lavoro che, per sua natura, viene svolta in maniera saltuaria, non periodica. I casi più frequenti sono, ad esempio, l&#8217;impartire lezioni private, il baby sitteraggio, piccoli lavori di giardinaggio…</p>
<p>Il <strong>lavoro accessorio</strong> è stato riformato con il d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 che ha innalzato i limiti economici che il prestatore può ricevere nel corso dell&#8217;anno solare, da 5000 € a 7000 €, e lo ha reso possibile in tutti i settori.</p>
<p>Ora, un <strong>disoccupato percettore della Naspi</strong>, può svolgere prestazioni connesse al lavoro accessorio?</p>
<p>A rispondere alla domanda è stata proprio l&#8217;INPS che, con una <b>circolare (la numero 142 del 29 luglio 2015)</b>, ha chiarito presupposti e condizioni per non perdere il sussidio di disoccupazione a chi avesse un reddito da lavoro accessorio: <em>il guadagno annuo dai lavori accessori non deve essere superiore ai 3000 €</em>.</p>
<p>Quindi, chi guadagna – con prestazioni derivanti dal lavoro accessorio – <b>meno di 3000 € all&#8217;anno conserva il diritto alla Naspi,</b> mentre se il reddito da lavoro accessorio è <b>compreso fra i 3000 € e i 7000 € l&#8217;indennità viene ridotta dell&#8217;80%.</b></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/se-si-rifiuta-un-nuovo-lavoro-si-perde-la-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[naspi persa]]></category>
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					<description><![CDATA[Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI? Come abbiamo già visto, le condizioni per poter accedere alla NASpI sono abbastanza stringenti e,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?</b></p>
<p>Come abbiamo già visto, le condizioni per poter accedere alla <strong>NASpI</strong> sono abbastanza stringenti e, una volta ottenuto il sussidio per la disoccupazione, bisogna mettere in atto alcuni comportamenti che non ci facciano decadere dal diritto alla percezione della NASpI.</p>
<p>Uno di questi è il rifiuto di un nuovo posto di lavoro: secondo la legge e secondo la circolare dell&#8217;INPS numero 42 del 29 luglio 2015, fra le condizioni di decadenza dall&#8217;indennità di disoccupazione, c&#8217;è il <b>rifiuto a una offerta di lavoro non congrua.</b></p>
<p>Per <em>“congrua”</em> si intende una qualsiasi proposta lavorativa avanzata da aziende la cui sede di lavoro non disti più di 50 km o 80 minuti di viaggio con i mezzi pubblici dall&#8217;abitazione del disoccupato.</p>
<p>Un&#8217;altra causa di decadenza dal diritto di indennità di disoccupazione è la <b>mancata partecipazione a una delle iniziative di politica attiva del lavoro</b> (corsi di formazione e riqualificazione, ad esempio) se non distano più di 50 km dalla casa del lavoratore od 80 minuti di distanza con mezzi pubblici.</p>
<p>Infine, si prende come parametro di riferimento i 50 km o gli 80 minuti di viaggio con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore anche per determinare la sussistenza o meno del diritto alla NASpI al lavoratore che<b> rifiuta il trasferimento a nuova sede</b>: se il datore propone il trasferimento a una sede che sia più lontana di questi parametri dalla residenza del lavoratore, quest&#8217;ultimo può rifiutarsi e – se il datore decide di <a href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank">licenziarlo</a> – accedere ugualmente alla NASpI, essendo la cessazione qualificata come involontaria, non rilevando se le parti giungono a una risoluzione consensuale del rapporto.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>NaSpI e nuovo impiego: si può perdere il sussidio?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 11:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[La NaSpI è la nuova assicurazione sociale per l&#8217;impiego, introdotta nel nostro ordinamento dal c.d. Jobs Act ed entrata in vigore dal 1° maggio 2015....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>NaSpI è la nuova assicurazione sociale per l&#8217;impiego</em>, introdotta nel nostro ordinamento <span style="color: #000000;">dal <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">c.d. Jobs Act</a></span> ed entrata in vigore dal 1° maggio 2015. Si tratta di uno strumento economico a sostegno di quanti perdono involontariamente il loro posto di lavoro, a condizione che abbiano maturato negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di lavoro e, nei 12 mesi antecedenti la cessazione, 18 giornate di lavoro.</p>
<p>Il nuovo regime sarà in vigore in via sperimentale per tutto il 2015 e una delle questioni più delicate è cosa succede &#8211; per quanto riguarda la Naspi &#8211; quando un beneficiario del sussidio trovi <b>un nuovo lavoro dipendente? </b></p>
<p>Per dirimere la questione, di recente, l&#8217;INPS ha specificato, con la circolare n. 94 del 12/05/2015, che <b>la mera rioccupazione non comporta automaticamente la perdita dell&#8217;assicurazione.</b></p>
<p>Il lavoratore che trova impiego subordinato <b>non perde il sussidio </b>se il reddito percepito con il nuovo lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e se il nuovo rapporto non sia alle dipendenze del precedente datore di lavoro (quello con cui, con la cessazione del rapporto, è nato il diritto alla Naspi); in questo caso, l’indennità NASpI sarà ridotta dell&#8217;80 per cento del reddito previsto.</p>
<p>Nel caso in cui con il nuovo lavoro, il soggetto percepisce un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione, gli effetti sono differenti a seconda della <b>durata del contratto:</b> se inferiore a sei mesi, il sussidio si sospende (quindi, si potrà continuare a riceverlo una volta terminato il nuovo rapporto di lavoro, per il periodo rimanente), altrimenti si avrà decadenza del diritto di percepire la Naspi.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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