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	<title>licenziamento &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Esonero contributivo per chi non licenzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 05:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Contributi INPS 2021: esonero per chi non licenzia Grandi novità per il versamento dei Contributi INPS 2021, nel Decreto Sostegni Bis è stato infatti inserito...]]></description>
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<h1 class="wp-block-heading">Contributi INPS 2021: esonero per chi non licenzia</h1>



<p>Grandi novità per il versamento dei Contributi INPS 2021, nel Decreto Sostegni Bis è stato infatti inserito un incentivo “anti-licenziamento”.</p>



<p>Ne potranno beneficiare esclusivamente le imprese del settore Turismo e Commercio, che avranno diritto ad uno sgravio contributivo rapportato alla cassa integrazione che l’azienda ha applicato nel primo trimestre del 2021.</p>



<p>Potremmo definire il tutto una sorta di “sconto” sul versamento dei contributi INPS.</p>



<p>Inoltre, una volta che l’azienda presenta richiesta e di conseguenza avrà diritto allo sconto sulla contribuzione, scatterà per essa il divieto di licenziamento fino al 31 Dicembre 2021.</p>



<p>Di seguito vi indicheremo in cosa consiste questo esonero dal pagamento dei contributi INPS 2021 e come fare richiesta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Contributi INPS 2021: sconto, importi, regole</h2>



<p>L’esonero dai Contributi INPS 2021 sarà valido per tutto l’anno, la scadenza è stata fissata al 31 Dicembre 2021. Non sarà però pari al 100% dei contributi da versare.</p>



<p>Lo sconto sul versamento dei contributi è quindi variabile, l’importo cambierà in base alle ore di cassa integrazione fruite nel primo trimestre del 2021.</p>



<p>L’importo da scontare sarà pari al doppio dell’importo corrispondente al totale delle ore di cassa integrazione fruite nel primo trimestre dell’anno (ovvero nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo), riparametrate sempre su base mensile.</p>



<p>Poi, come già anticipato, una volta fatta richiesta scatterà il divieto di licenziamento fino al 31 Dicembre 2021. Lo stop dei licenziamenti è regolamentato dal DL 41/2021 Art. 8, commi da 9 a 11.</p>



<p>In questo caso sarà impossibile per l’imprenditore procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per tutto il 2021.</p>



<p>Infine, vi informiamo che il Governo Italiano ha provveduto ad erogare ben 770 milioni di euro per finanziare questa misura destinata alle imprese del settore Turismo e Commercio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa succede in caso di violazione delle regole</h3>



<p>Se per qualsiasi motivo il datore di lavoro non rispetta il blocco dei licenziamenti per tutto il 2021, tutti i benefici legato allo sconto sui Contributi INPS 2021 andranno persi.</p>



<p>Ma non solo perché l’agevolazione verrà revocata con effetto retroattivo, ed il datore di lavoro sarà obbligato a restituire le somme utilizzate come sconto sulla contribuzione.</p>



<p>Inoltre, non potrà più presentare richiesta per la cassa integrazione Covid.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Compatibilità con altri esoneri o riduzione delle aliquote</h3>



<p>Lo sconto sui Contributi INPS 2021 non è cumulabile con altri esoneri di questo tipo o con manovre destinate alla riduzione delle aliquote.</p>



<p>L’unico caso in cui lo sconto sulla contribuzione risulta compatibile con altre misure è usufruire di un esonero per la quale non è stato espressamente previsto un divieto di cumulo con altre manovre o altri regimi.</p>



<p>Ad esempio, il datore di lavoro non può usufruire dell’esonero dai Contributi INPS se sta già beneficiando (o ha intenzione di beneficiare) del Bonus Lavoro Giovani o Agevolazione Assunzione Donne 2021.</p>
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		<title>Maternità e licenziamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro. Certo, si tratta di un...]]></description>
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<h3 class="wp-block-heading">Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza</h3>



<p><strong>La maternità</strong>, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.</p>



<p>Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della <strong>madre e del nascituro</strong>.</p>



<p>La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale <strong>licenziare</strong> una lavoratrice <strong>in stato interessante</strong>&nbsp;?</p>



<p>Non solo, ai sensi <strong>dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001</strong>, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche <strong>fino al compimento di un anno di vita del bambino</strong>.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Attenzione: questo <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-della-lavoratrice-gravidanza/" target="_blank"><strong>divieto di licenziamento</strong></a> è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che<strong> anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza</strong>, scatta il<strong> divieto di licenziamento.</strong></p>



<p>Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, <strong>lo stato di gravidanza sussisteva già. </strong></p>



<p>Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.</p>



<p>Invero, il<strong> licenziamento della donna</strong> anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.</p>



<ul><li>In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella <strong>nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento</strong>: pensiamo alla donna <em>colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo. </em></li><li><strong>Cessazione dell’attività dell’azienda</strong> nella quale è impiegata la donna.</li><li><strong>Esito negativo del periodo di prova.</strong> In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.</li><li><strong>Scadenza del contratto a tempo determinato</strong> o comunque scadenza del contratto.</li></ul>



<p>Posto che in questi casi particolari <strong>la donna </strong>può essere <strong>licenziata anche se in stato di gravidanza</strong>, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Il <strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/licenziamento-colf-badanti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento della donna</a> in gravidanza </strong>fuori dai casi previsti dalla legge<strong> è nullo </strong>ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.</p>



<p>La conseguenza di tale <strong>nullità è il reintegro nel luogo di lavoro</strong>, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi <strong>versati i contributi</strong> da parte del datore di lavoro.<script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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