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	<title>maternità &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Contributo di 300 euro per assumere una badante in sostituzione maternità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 10:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
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<h2 class="wp-block-heading">Badante in maternità? Arriva il bonus di 300 euro per i datori di lavoro</h2>



<p>Se sei una persona che versa in una situazione talmente complicata da non riuscire a vivere senza l&#8217;aiuto di un terzo soggetto (come una colf o una badante), allora per te è in arrivo un <strong>bonus ulteriore, a titolo di contributo, </strong>di importo pari a <strong>300 euro</strong> per assumere una terza persona che funga da sostituto in caso la propria colf o la badante vadano in maternità.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il regolamento di CassaColf</h3>



<p>Si tratta di una novità che è stata fortemente voluta e immediatamente avviata a partire dai primi di luglio. La misura è stata introdotta da CassaColf, lo strumento che il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (sottoscritto da Domina, Fidaldo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS e Federcolf) ha fatto nascere per favorire i diritti di tutti i lavoratori e datori di lavoro iscritti.</p>



<p>Questo bonus rappresenta un plus ulteriore facente parte del già messo in piedi pacchetto di prestazioni e servizi che CassaColf garantisce già dalla sua nascita. A fare beneficio del bonus previsto saranno tutti quei lavoratori e datori di lavoro che hanno stipulato tra loro contratto di lavoro e che non hanno mancato di versare i contributi obbligatori previsti dall&#8217;accordo collettivo.</p>



<p>A partire da inizio luglio il nuovo regolamento di CassaColf è entrato ampiamente in vigore per fornire numerosi supporti e appoggi a coloro che si ritrovano nella posizione di datori di lavoro domestico. Ecco dunque che coloro che versano in stato di non autosufficienza e devono gestire la maternità dell&#8217;assistente familiare, potranno beneficiare di questo incentivo se hanno regolare contratto di lavoro, come del resto ha spiegato il presidente Mauro Munari, in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web dell&#8217;associazione.</p>



<p>Munari ha spiegato come fosse necessario fornire alle istituzioni un Input per dare lo scossone al Ccnl domestico dopo la battuta d&#8217;arresto avuta in piena pandemia. Non a caso le Parti Sociali aderenti al Ccnl si stanno battendo per fornire la massima tutela sia a famiglie che a lavoratori. </p>



<p>Se quindi i &#8220;comuni mortali&#8221; si stanno smuovendo, è giunto il momento che il Governo faccia la sua parte &#8220;portando avanti la riforma del welfare, che ormai attende da troppi anni, e prevedendo aiuti economici mirati per chi assume personale domestico&#8221;.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come funziona il rimborso</h3>



<p>Per i datori che devono momentaneamente rinunciare ai propri lavoratori in maternità sarà erogato un <strong>bonus di&nbsp; 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi, </strong>allo scopo di<strong> sostituire temporaneamente la badante neo mamma con un altro lavoratore </strong>che venga&nbsp; assunto per sopperire alla mancanza. Per avere accesso a questi aiuti, il richiedente deve essere almeno per un anno in regola con il versamento dei contributi alla Cassa.</p>



<p>Il pacchetto di aiuti per queste situazioni avrà una proroga fino ad ottobre 2021. Stante a quanto indicato nel comunicato stampa, sono previsti anche altri aiuti come l&#8217;indennità giornaliera da 100 euro da versare per 50 giorni l&#8217;anno al max in caso di ricovero in strutture ospedaliere. </p>



<p>Altro bonus giornaliero del valore di 30 euro per un massimo di 10 giorni l&#8217;anno è previsto per coloro che versano in isolamento domiciliare in caso di esito positivo al tampone Covid-19. Per coloro che hanno i figli a carico, ci sarà un&#8217;indennità ulteriore di 40 euro, per un massimo di 14 giorni nonché rimborsi fino a 200 euro per comprare tutto l&#8217;occorrente in ambito sanitario e fino a 100 euro per visite domiciliari di personale medico o infermieristico.</p>
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		<title>Maternità e licenziamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro. Certo, si tratta di un...]]></description>
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<h3 class="wp-block-heading">Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza</h3>



<p><strong>La maternità</strong>, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.</p>



<p>Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della <strong>madre e del nascituro</strong>.</p>



<p>La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale <strong>licenziare</strong> una lavoratrice <strong>in stato interessante</strong>&nbsp;?</p>



<p>Non solo, ai sensi <strong>dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001</strong>, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche <strong>fino al compimento di un anno di vita del bambino</strong>.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Attenzione: questo <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-della-lavoratrice-gravidanza/" target="_blank"><strong>divieto di licenziamento</strong></a> è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che<strong> anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza</strong>, scatta il<strong> divieto di licenziamento.</strong></p>



<p>Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, <strong>lo stato di gravidanza sussisteva già. </strong></p>



<p>Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.</p>



<p>Invero, il<strong> licenziamento della donna</strong> anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.</p>



<ul><li>In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella <strong>nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento</strong>: pensiamo alla donna <em>colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo. </em></li><li><strong>Cessazione dell’attività dell’azienda</strong> nella quale è impiegata la donna.</li><li><strong>Esito negativo del periodo di prova.</strong> In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.</li><li><strong>Scadenza del contratto a tempo determinato</strong> o comunque scadenza del contratto.</li></ul>



<p>Posto che in questi casi particolari <strong>la donna </strong>può essere <strong>licenziata anche se in stato di gravidanza</strong>, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Il <strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/licenziamento-colf-badanti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento della donna</a> in gravidanza </strong>fuori dai casi previsti dalla legge<strong> è nullo </strong>ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.</p>



<p>La conseguenza di tale <strong>nullità è il reintegro nel luogo di lavoro</strong>, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi <strong>versati i contributi</strong> da parte del datore di lavoro.<script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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