<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stagionali &#8211; Naspi</title>
	<atom:link href="https://www.naspi.biz/category/stagionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naspi.biz</link>
	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 13:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-stagionali-la-circolare-inps-sulla-durata-della-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Anls]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori stagionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali</h2>



<p><strong>L’Inps</strong> ha ufficializzato il supplemento di <strong>Naspi</strong> destinati ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016</p>



<p>Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la <strong>Naspi</strong> destinata ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del <strong>2016</strong>: è uno dei <strong>correttivi al Jobs Act</strong> che aveva autorizzato un<strong> allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale</strong> anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare<strong> un mese in più di sussidio</strong>, sempre se la <a href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener"><strong>durata della Naspi</strong></a> risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.</p>



<p>Come precisa l’<strong>Inps</strong> il beneficio in questione è destinato <strong>ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano maturato <strong>almeno 24 settimane contributive</strong> e che hanno dato luogo <strong>ad Aspi, o Mini-Aspi</strong> 2012, nell’ultimo quadriennio.</p>



<p>Quindi facendo <strong>un esempio pratico</strong>, se un <strong>lavoratore stagionale</strong> ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.</p>



<p>E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso <strong>un&#8217;attività turistica</strong> e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>La <strong>Circolare Inps</strong> potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell&#8217;<strong>Inps</strong> (<em>www.inps.it</em>), oppure nel sito internet ufficiale dell&#8217;<strong>Anls</strong> (<em>https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com</em>), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.</p>



<p><em>Circolare n. 224 Inps <strong>Lavoratori stagionali </strong>dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. <strong>Calcolo della durata dell’indennità NASpI</strong>. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.<br>L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un <strong>meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI</strong> in relazione ai <strong>lavoratori stagionali</strong> la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta &#8211; <strong>dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016</strong> &#8211; con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi<strong> del turismo e degli stabilimenti termali.</strong><br>In particolare, la citata norma dispone che, <strong>qualora la durata della NASpI</strong> calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – <strong>la durata della NASpI è incrementata di un mese</strong>, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la <strong>durata della NASpI </strong>così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
