Colf e badanti, indennità da 400 a 600 euro a maggio

Emergenza Covid-19, bonus badanti, colf e baby sitter: quanto spetta e a chi

Nel decreto legge con le misure di sostegno straordinarie per i mesi di aprile e maggio è previsto anche il bonus badanti, colf e baby sitter, da 400 a 600 euro

C’è una novità importante per badanti, colf e baby sitter nel cosiddetto ‘Decreto Maggio‘ del governo è inserita anche un’indennità espressamente pensata per loro, in modo da affrontare l’emergenza legata al Covid-19.

Va da un minimo di 400 o 600 euro mensili, a seconda delle ore di lavoro previste dal contratti e coprirà i mesi di aprile e maggio 2020.

La misura è prevista nella bozza in un decreto legge più ampio con diverse misure di sostegno per le famiglie e per i lavoratori. In particolare quello per badanti, colf e baby sitter che però prevede anche paletti precisi.

Per avere diritto all’indennizzo, il lavoratore domestico dovrà dimostrare di aver subito una riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 25%.

E al tempo stesso provare di non essere convivente con il datore di lavoro.

Inoltre, particolare fondamentale, il lavoratore domestico dovrà dimostrare di avere in piedi uno o più contratti in data 23 febbraio 2020, quando cioè è cominciata ufficialmente l’emergenza in Italia.

Nella bozza del decreto sono specificate anche le cifre previste per l’indennizzo a badanti, colf e baby sitter.

Saranno 600 euro al mese se il contratto di lavoro prevede (p prevedono, nel caso siano più di uno) una durata complessiva superiore a 20 ore settimanali.

Scendono a 400 euro invece se il contratto o i contratti prevede un numero di ore inferiore alle 20 settimanali.

Si tratta di una forma di sostegno esentasse e quindi non partecipa alla formazione del reddito per le presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Però non sarà cumulabile con gli altri bonus previsti dal decreto ‘Cura Italia’.

Per intenderci i bonus riservati alle Partite IVA, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli professionali, ma anche coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Non è cumulabile nemmeno per lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti e autonomi che a causa della pandemia abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività.

Non è nemmeno cumulabile con chi percepisce la NASpI o a chi percepisce il reddito di emergenza.

Infine non spetta ai titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Invece può essere cumulato con i beneficiari del reddito di cittadinanza, ma fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro.

Ad occuparsi delle domande e quindi dell’erogazione sarà l’INPS in seguito alla presentazione della domanda da parte del lavoratore.

Le richieste devono essere presentate presso i Patronati, presentando tutti i documenti richiesti

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