Prestazioni Inail e unioni civili, funzionano così
L’Inail con una recente circolare ha chiarito che chi è unito civilmente ha diritto alle prestazioni, non però se si tratta solo di una convivenza
Una circolare del 13 ottobre scorso ha chiarito in maniera definitiva come funzionano le prestazioni Inail anche in caso di unioni civili, ma non se sono soltanto conviventi ed è una precisazione importante perché sgombra il campo da equivoci.
In effetti nelle unioni civili, quindi tra persone dello stesso sesso, sotto molti punti di vista i due partner sono equiparati ai coniugi del matrimonio tradizionale.
Non così è per i conviventi, dello stesso sesso o di sessi diversi perché nonostante la loro convivenza e un legame affettivo stabile non sono vincolate tra di loro da rapporti di parentela, ma nemmeno da matrimonio o da un’unione civile.
Recenti aggiornamenti della legge sulle unioni civili hanno ribadito che al fine di assicurare la piena tutela dei diritti così come degli obblighi che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, tutte le disposizioni riferite al matrimonio e le disposizioni che contengano parole come ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Questa applicazione non vale però per le norme del codice civile che non vengono espressamente richiamate dalla legge.
Infatti per quanto riguarda le convivenze, la legge non prevede nessuna uguaglianza di situazione tra coniugi e conviventi more uxorio, cioè persone che convivono come se fossero sposate anche se in realtà non lo sono
Fatta tutta questa premessa, come si regolano quindi le prestazioni Inail ?
Con l’unione civile a tutti gli effetti equiparata al matrimonio, automaticamente si applicheranno anche le norme che attengono i diritti alle prestazioni economiche fornite dall’Inail e che invece in precedenza erano riservate soltanto ai coniugi.
Quindi a chi è unito civilmente spettano tutte queste prestazioni Inail:
- l’assegno una tantum (cosiddetto ‘assegno funerario o assegno di morte’)
- la rendita per i i superstiti
- la quota integrativa alla rendita
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie derivanti da esposizione all’amianto;
- lo speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248 – 5 maggio 1976
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.
Inoltre al soggetto unito civilmente si applicano le norme del Codice Civile sui diritti di successione riferite al coniuge.
Quindi avrà diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge in qualità di erede, come ad esempio i ratei di rendita maturati dall’assicurato prima della morte e non riscossi da lui stesso.
Ma mancando un’espressa disposizione normativa che equipara lo status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Infine tutte le prestazioni economiche che spettano alla persona unita civilmente vengono riconosciute a partire dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.
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