NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l’indennità?

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NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l’indennità?

In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto a un sussidio di disoccupazione che, per i licenziati dal 1° maggio 2015, è la NASpI.

Il nuovo ammortizzatore sociale, introdotto dal c.d. Jobs Act, spetta a chiunque abbia perso il proprio impiego per cause non dipendenti dalla sua volontà (ad esempio, per licenziamento economico, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo).

Inoltre, il sussidio di disoccupazione viene riconosciuto anche ad altri soggetti, come chi abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa o anche a chi è stato licenziamento per motivi disciplinari. La ratio della norma è che, in questi casi, manca comunque la volontà da parte del lavoratore di lasciare il posto di lavoro: nel primo caso, infatti, il lavoratore è “costretto” a rassegnare le dimissioni – ad esempio – perché non riceve da mesi lo stipendio, nel secondo perché il licenziamento – anche se per colpa del lavoratore – non è stato voluto da quest’ultimo.

E, tuttavia, secondo i chiarimenti ministeriali, il licenziamento disciplinare non esclude che il lavoratore impugni l’atto e che, al termine dell’iter giudiziario, esso venga considerato illegittimo.

Inoltre, il lavoratore non perde il diritto alla NASpI neppure se accetta l’offerta di conciliazione agevolata proposta dal datore di lavoro.

I soggetti beneficiari della NASpI sono, in conclusione, tutti coloro che siano rimasti involontariamente disoccupati, a prescindere dallo specifico atto che conclude il rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni): l’interpretazione della norma può considerarsi quanto più elastica possibile, ricomprendendo dunque anche coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari.

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