Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?

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Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?

Come abbiamo già visto, le condizioni per poter accedere alla NASpI sono abbastanza stringenti e, una volta ottenuto il sussidio per la disoccupazione, bisogna mettere in atto alcuni comportamenti che non ci facciano decadere dal diritto alla percezione della NASpI.

Uno di questi è il rifiuto di un nuovo posto di lavoro: secondo la legge e secondo la circolare dell’INPS numero 42 del 29 luglio 2015, fra le condizioni di decadenza dall’indennità di disoccupazione, c’è il rifiuto a una offerta di lavoro non congrua.

Per “congrua” si intende una qualsiasi proposta lavorativa avanzata da aziende la cui sede di lavoro non disti più di 50 km o 80 minuti di viaggio con i mezzi pubblici dall’abitazione del disoccupato.

Un’altra causa di decadenza dal diritto di indennità di disoccupazione è la mancata partecipazione a una delle iniziative di politica attiva del lavoro (corsi di formazione e riqualificazione, ad esempio) se non distano più di 50 km dalla casa del lavoratore od 80 minuti di distanza con mezzi pubblici.

Infine, si prende come parametro di riferimento i 50 km o gli 80 minuti di viaggio con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore anche per determinare la sussistenza o meno del diritto alla NASpI al lavoratore che rifiuta il trasferimento a nuova sede: se il datore propone il trasferimento a una sede che sia più lontana di questi parametri dalla residenza del lavoratore, quest’ultimo può rifiutarsi e – se il datore decide di licenziarlo – accedere ugualmente alla NASpI, essendo la cessazione qualificata come involontaria, non rilevando se le parti giungono a una risoluzione consensuale del rapporto.

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avvocato lavoro Imperia Sanremo – licenziamentostudio legale

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