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	<title>2015 &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Malattia inesistente? Il certificato di malattia non impedisce il licenziamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[certificato di malattia]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione ha stabilito che se un dipendente presenta un certificato di malattia redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La<strong> Cassazione </strong>ha stabilito che se un <strong>dipendente presenta un certificato di malattia</strong> redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da persona sana il <strong>licenziamento</strong> è legale</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Chi <strong>simula una malattia</strong>, oppure <strong>dichiara il falso sulle sue condizioni di salute</strong>, anche se è coperto da un certificato può essere <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/licenziamento-per-giusta-causa/" target="_blank">licenziato con giusta causa</a>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lo ha stabilito con <em>una sentenza del 2016 la Cassazione</em> che ha posto un paletto chiaro: quello che conta non è la dichiarazione del medico, compiacente o meno, <strong>ma solo l’effettiva malattia del lavoratore.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secondo i membri della Cassazione, la<strong> risoluzione del rapporto di lavoro </strong>richiesta contro chi si sia procurato un certificato attestante una patologia in realtà inesistente è una sanzione legalmente ineccepibile perché il lavoratore in quel caso <a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp/legittimo-licenziamento-per-chi-abusa-della-104/" target="_blank"><strong>ha violato il rapporto di fiducia con l’azienda</strong></a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quindi il certificato medico non è sufficiente per attestare la malattia del lavoratore se ci sono altre prove che invece <em>dimostrano il suo buono stato di salute</em>. Questi non devono essere obbligatoriamente essere fondati su <strong>accertamenti sanitari</strong> diversi da quelli forniti dal dipendente, ma possono basarsi <strong>anche su valutazioni concrete</strong> come l’osservazione dei suoi comportamenti nella vita di tutti i giorni,<em> un po’ come nel caso dei falsi invalidi.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’azienda o il datore di lavoro potranno dimostrare <strong>l’illecito comportamento del dipendente </strong>in base all’osservazione di azioni e comportamento incompatibili con la malattia dichiarata. E in questo caso si configura la cosiddetta<strong> ‘simulazione fraudolenta dello stato di malattia’</strong> che comporta il <strong>licenziamento</strong> automatico.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Non ha nessuna valenza a discolpa del dipendente il certificato medico, qualora il lavoratore nella sua vita quotidiana osservi una condotta apertamente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il datore di lavoro o l’azienda per la verifica potranno <strong>affidare le indagini ad un’agenzia investigativa privata </strong>che avrà la facoltà di verificare se lo stato di malattia sia effettivo oppure simulato e quindi se il certificato medico attesti una patologia inesistente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In definitiva sia per i lavoratori che per i medici, troppe volte compiacenti, si tratta di prestare la massima attenzione ai certificati, perché se all&#8217;atto pratico risulteranno condotte diverse, quei fogli diventeranno carta straccia.</span></p>
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		<title>Naspi e lavoro accessorio</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-lavoro-accessorio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 06:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Abbiamo già visto che la Naspi, cioè il sussidio a chi spetta se è rimasto disoccupato in maniera involontaria (o anche volontariamente in alcuni casi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Abbiamo già visto che la <strong>Naspi</strong>, cioè il sussidio a chi spetta se è rimasto disoccupato in maniera involontaria (o anche volontariamente in alcuni casi particolari, come le <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank">dimissioni per giusta causa</a></strong>), <em>è cumulabile – entro certi limiti &#8211; con un nuovo lavoro autonomo o dipendente </em>; oggi vediamo se e come spetta la <strong>Naspi</strong> a chi abbia un lavoro accessorio.</span></p>
<p>Incominciamo con il definire<b> cosa è il lavoro accessorio:</b> si tratta di una particolare prestazione di lavoro che, per sua natura, viene svolta in maniera saltuaria, non periodica. I casi più frequenti sono, ad esempio, l&#8217;impartire lezioni private, il baby sitteraggio, piccoli lavori di giardinaggio…</p>
<p>Il <strong>lavoro accessorio</strong> è stato riformato con il d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 che ha innalzato i limiti economici che il prestatore può ricevere nel corso dell&#8217;anno solare, da 5000 € a 7000 €, e lo ha reso possibile in tutti i settori.</p>
<p>Ora, un <strong>disoccupato percettore della Naspi</strong>, può svolgere prestazioni connesse al lavoro accessorio?</p>
<p>A rispondere alla domanda è stata proprio l&#8217;INPS che, con una <b>circolare (la numero 142 del 29 luglio 2015)</b>, ha chiarito presupposti e condizioni per non perdere il sussidio di disoccupazione a chi avesse un reddito da lavoro accessorio: <em>il guadagno annuo dai lavori accessori non deve essere superiore ai 3000 €</em>.</p>
<p>Quindi, chi guadagna – con prestazioni derivanti dal lavoro accessorio – <b>meno di 3000 € all&#8217;anno conserva il diritto alla Naspi,</b> mentre se il reddito da lavoro accessorio è <b>compreso fra i 3000 € e i 7000 € l&#8217;indennità viene ridotta dell&#8217;80%.</b></p>
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		<item>
		<title>NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l&#8217;indennità?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiari]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l&#8217;indennità? In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto a un sussidio di disoccupazione che, per i licenziati dal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASpI e <strong>licenziamento disciplinare</strong>: spetta l&#8217;indennità?</p>
<p>In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto a un <strong>sussidio</strong> di <strong>disoccupazione</strong> che, per i <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank" rel="noopener">licenziati</a> </span>dal 1° maggio 2015, è la <strong>NASpI</strong>.</p>
<p>Il nuovo ammortizzatore sociale, introdotto dal c.d. <strong>Jobs Act</strong>, spetta a chiunque abbia <em>perso il proprio impiego per cause non dipendenti dalla sua volontà</em> (ad esempio, per licenziamento economico, per <a href="http://www.licenziamento.eu/lettera-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/" target="_blank" rel="noopener">licenziamento per giustificato motivo oggettivo</a> o soggettivo).</p>
<p>Inoltre, il sussidio di disoccupazione viene riconosciuto anche ad altri soggetti, come chi abbia <b>rassegnato le dimissioni per giusta causa </b>o anche a chi è stato licenziamento per motivi disciplinari. La ratio della norma è che, in questi casi, <b>manca comunque la volontà da parte del lavoratore di lasciare il posto di lavoro</b>: nel primo caso, infatti, il lavoratore è “costretto” a rassegnare le dimissioni – ad esempio – perché non riceve da mesi lo stipendio, nel secondo perché il licenziamento – anche se per colpa del lavoratore – non è stato voluto da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>E, tuttavia, secondo i chiarimenti ministeriali,<b> il licenziamento disciplinare non esclude che il lavoratore impugni l&#8217;atto e che, al termine dell&#8217;iter giudiziario, esso venga considerato illegittimo.</b></p>
<p>Inoltre, il lavoratore non perde il diritto alla NASpI neppure se accetta l&#8217;offerta di conciliazione agevolata proposta dal datore di lavoro.</p>
<p>I soggetti<strong> beneficiari della NASpI</strong> sono, in conclusione, tutti coloro che siano rimasti involontariamente disoccupati, a prescindere dallo specifico atto che conclude il rapporto di lavoro (<strong>licenziamento o dimissioni</strong>): l&#8217;interpretazione della norma può considerarsi quanto più elastica possibile, ricomprendendo dunque anche coloro che sono stati <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="http://www.licenziamento.eu/licenziamento-disciplinare-naspi-e-conciliazione-agevolata/" target="_blank" rel="noopener">licenziati per motivi disciplinari</a></strong>.</span></p>
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<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/se-si-rifiuta-un-nuovo-lavoro-si-perde-la-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[naspi persa]]></category>
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					<description><![CDATA[Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI? Come abbiamo già visto, le condizioni per poter accedere alla NASpI sono abbastanza stringenti e,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Se si rifiuta un nuovo lavoro, si perde la NASpI?</b></p>
<p>Come abbiamo già visto, le condizioni per poter accedere alla <strong>NASpI</strong> sono abbastanza stringenti e, una volta ottenuto il sussidio per la disoccupazione, bisogna mettere in atto alcuni comportamenti che non ci facciano decadere dal diritto alla percezione della NASpI.</p>
<p>Uno di questi è il rifiuto di un nuovo posto di lavoro: secondo la legge e secondo la circolare dell&#8217;INPS numero 42 del 29 luglio 2015, fra le condizioni di decadenza dall&#8217;indennità di disoccupazione, c&#8217;è il <b>rifiuto a una offerta di lavoro non congrua.</b></p>
<p>Per <em>“congrua”</em> si intende una qualsiasi proposta lavorativa avanzata da aziende la cui sede di lavoro non disti più di 50 km o 80 minuti di viaggio con i mezzi pubblici dall&#8217;abitazione del disoccupato.</p>
<p>Un&#8217;altra causa di decadenza dal diritto di indennità di disoccupazione è la <b>mancata partecipazione a una delle iniziative di politica attiva del lavoro</b> (corsi di formazione e riqualificazione, ad esempio) se non distano più di 50 km dalla casa del lavoratore od 80 minuti di distanza con mezzi pubblici.</p>
<p>Infine, si prende come parametro di riferimento i 50 km o gli 80 minuti di viaggio con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore anche per determinare la sussistenza o meno del diritto alla NASpI al lavoratore che<b> rifiuta il trasferimento a nuova sede</b>: se il datore propone il trasferimento a una sede che sia più lontana di questi parametri dalla residenza del lavoratore, quest&#8217;ultimo può rifiutarsi e – se il datore decide di <a href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank">licenziarlo</a> – accedere ugualmente alla NASpI, essendo la cessazione qualificata come involontaria, non rilevando se le parti giungono a una risoluzione consensuale del rapporto.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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