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	<title>decreto rilancio &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Naspi e Dis-Coll: 2 mensilità in più</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 10:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
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					<description><![CDATA[Doppia mensilità su Naspi e Dis-Coll: tutte le novità e a chi spetta Dopo le enormi difficoltà avute in termini di erogazioni di indennità per...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">Doppia mensilità su Naspi e Dis-Coll: tutte le novità e a chi spetta</h2>



<p>Dopo le enormi difficoltà avute in termini di erogazioni di <strong>indennità per l’emergenza covid,</strong> l’inps annuncia una ulteriore novità. </p>



<p>Non solo sarà elargita una proroga per chi non ha ricevuto alcuna indennità, ma l&#8217;ente intende anche <strong>procedere d’ufficio</strong>, il che vuol dire che non serve fare domanda.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color"><strong>Tutti i disoccupati dunque</strong> che <em>non hanno potuto beneficiare di altre forme di aiuto durante la quarantena</em>, avranno diritto a ricevere<strong> due mensilità in più di Naspi o di Dis-Coll. </strong></p>



<p>La <strong>proroga dei trattamenti </strong>scaduti tra il 1° marzo ed il 30 aprile scorsi, per un importo pari all’ultima mensilità, è stata fortemente voluta dall’Inps. </p>



<p>Questo vuol dire che come anticipato, la proposta è d’ufficio e <em>non sarà necessario presentare domanda. </em>L’ente stesso ha fatto saper ciò attraverso una circolare pubblicata in questi giorni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il contenuto della circolare</h3>



<p>All’interno della circolare dell’Inps si precisa, dunque, che è possibile avere accesso a questa proroga Naspi o anche Dis-Coll <strong>solo se il soggetto interessato non abbia percepito altri tipi di indennità Covid-19</strong>, disposte con i<em> decreti Cura Italia e Rilancio.</em></p>



<p>Questo requisito è fondamentale, e si collega soprattutto al caso dei trattamenti previsti a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ai lavoratori autonomi iscritti alle <strong>Gestioni speciali dell’Ago.</strong></p>



<p>La qual cosa vuole dire che non saranno interessati da proroga:</p>



<ul><li>i lavoratori<strong> stagionali del</strong> <strong>turismo</strong> e degli stabilimenti termali,</li><li>i lavoratori del <strong>settore agricolo </strong>e quelli dello spettacolo</li><li>i lavoratori <strong>domestici</strong> e i lavoratori<strong> sportivi</strong>, che già percepiscono le indennità rispettivamente di 500 euro e di 600 euro contenute nel decreto Rilancio.</li></ul>



<p>Bisogna infine ricordare che non ha diritto al beneficio nemmeno il lavoratore, che ha goduto della<strong> Naspi in forma anticipata per iniziative di autoimprenditorialità </strong>(nel caso in cui il termine di spettanza casa tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020). </p>



<p>L&#8217;Inps fa sapere che saranno molti <strong>ferrei i controlli</strong> a riguardo.</p>



<p>Circa altri tipi di regole, in questo caso valgono le stesse che di norma vengono applicate nella normalità. </p>



<p>Questo vuol dire che la <strong>Naspi</strong> non può essere erogata per chi ha trovato una nuova occupazione per almeno sei mesi. Per la <strong>Dis-Coll,</strong> viene congelata in caso di rioccupazione fino a cinque giorni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il caso dei lavoratori agricoli</h3>



<p>Una parentesi aperta e chiusa vale per i<strong> lavoratori agricoli </strong>completamente sospesi dalla prestazione lavorativa che percepiscono<strong> Naspi e Dis-Coll e reddito di cittadinanza. </strong></p>



<p>Questi ultimi hanno la possibilità di firmare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.</p>



<p>Più nello specifico, l’ente previdenziale mette in evidenza che questi lavoratori <em>non saranno interessati da misure di sospensione,</em> abbattimento e decadenza ordinariamente previste. </p>



<p>Questo a patto che i contratti non vadano oltre i 2 mila euro per il 2020 e la durata di 30 giorni, calcolati sulla base delle giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto. </p>



<p>Nel caso in cui tali limiti non dovessero essere rispettati i lavoratori beneficiari di Naspi e Dis-Coll devono inviare una dichiarazione all’Inps contenente il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio dell’attività.</p>
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		<title>Decreto rilancio, novità in arrivo a maggio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 13:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di emergenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Aggiornamento sul Bonus decreto Maggio: nuove modalità di erogazione Doveva chiamarsi decreto Aprile, poi decreto Maggio, ora siamo decreto Rilancio Con il nuovo decreto in...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Aggiornamento sul Bonus decreto Maggio: nuove modalità di erogazione</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Doveva chiamarsi decreto Aprile, poi decreto Maggio, ora siamo decreto Rilancio</h3>



<p>Con il <strong>nuovo decreto</strong> in arrivo a <strong>maggio</strong> per dar fronte all’emergenza cambia la portata del <strong>bonus</strong> iniziale di 600 euro in talune circostanze. </p>



<p>Pur non cambiando i requisiti per richiederlo, il governo ha deciso di aggiungere dei <strong>paletti </strong>oggettivi cui il lavoratore deve vantare e che verranno controllati dall’INPS in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. </p>



<p>Andiamo ad esaminare<strong> le novità</strong>. Il <strong>decreto rilancio</strong> ha nelle linee un allargamento della platea dei beneficiari.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Titolari di partita IVA</h3>



<p>Occorre avere in primis <strong>una partita IVA attiva</strong> alla data di entrata in vigore del decreto Maggio, bisogna essere iscritti alla <strong>Gestione separata INPS </strong>e <em>non essere </em>titolari di trattamento pensionistico diretto.</p>



<p>Al contempo il soggetto interessato deve poter dimostrate di aver subito una <strong>riduzione del reddito </strong>di almeno il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019.</p>



<h3 class="wp-block-heading">CO.CO.CO.</h3>



<p>Anche i <strong>collaboratori coordinati e continuativi</strong> hanno diritto ad un&#8217;indennità di 1.000 euro. </p>



<p>Circa i requisiti, essi devono essere<strong> iscritti alla Gestione separata </strong>e non beneficiare di trattamento pensionistico diretto. </p>



<p>Il contratto di lavoro cui sono sottoposti non deve avere una scadenza oltre il 31 dicembre 2020 o non deve cessare entro la data di entrata in vigore del decreto maggio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO</h3>



<p>Stesso discorso dei 1.000 euro vale per i<strong> lavoratori autonomi</strong> iscritti all&#8217;<strong>AGO.</strong> </p>



<p>Tali lavoratori, oltre ovviamente al fatto che devono essere iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p>



<p>Gli stessi devono aver cessato la propria attività o aver ridotto di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al 2019.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori stagionali del settore turismo</h3>



<p>Il bonus di 1.000 verrà erogato anche ai <strong>lavoratori stagionali del settore turismo. </strong></p>



<p>Requisiti necessari per ottenere l’indennità ne anche gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Maggio. </p>



<p>Non bisogna essere detentori di pensioni, né aver firmato un contratto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto Maggio. Non bisogna essere detentori di <strong>disoccupazione NASPI</strong>, sempre alla data di entrata in vigore del decreto Maggio.</p>



<p>Le stesse regole valgono per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori stagionali degli stabilimenti termali</h3>



<p>Come per il settore turismo anche per i <strong>lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali </strong>l&#8217;indennità riconosciuta è di 1.000 euro. </p>



<p>Tali soggetti devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio. </p>



<p>Non devono essere titolari di pensione, né aver contratto nuovo rapporto di lavoro. Non devono altresì godere disoccupazione NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto maggio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori stagionali e lavoratori intermittenti</h3>



<p>Per i <strong>lavoratori stagionali e quelli intermittenti</strong> invece non solo resta il bonus a 600 euro come il mese di aprile <em>ma restano anche i medesimi requisiti previsti il mese scorso. </em></p>



<p>Tali soggetto non devono aver cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori autonomi</h3>



<p>Stessi requisiti del mese precedente nonché sempre bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. </p>



<p>Circa i requisiti, essi devono essere stati detentori di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 2222 del c.c. da gennaio 2019 a febbraio 2020. </p>



<p>Non devono aver contratto nuovo rapporto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020, e non devono essere titolari di pensione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Incaricati alle vendite a domicilio</h3>



<p>Per gli <strong>incaricati alle vendite a domicilio</strong>, disciplinati all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998, il nuovo decreto Maggio ha previsto un bonus per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.</p>



<p>Il legislatore ha stabilito che possono avere accesso all’indennità tutti coloro che:</p>



<ul><li>Sono titolari di partita IVA attiva</li><li>Sono iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020</li><li>Non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,</li><li>Hanno un reddito annuo 2019 massimo di euro 5.000,</li><li>Non hanno sottoscritto altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,</li><li>Non percepiscono pensione.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoratori dello spettacolo</h3>



<p>Per i <strong>lavoratori dello spettacolo</strong> il <strong>nuovo decreto Maggio</strong> ha previsto un bonus per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro da percepire per ciascun mese.</p>



<p>Tali soggetti devono risultare iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. </p>



<p>Devono altresì vantare almeno 15 contributi giornalieri versati nell&#8217;anno 2019 al medesimo Fondo, senza però superare i 35.000 euro di reddito. </p>



<p>Ovviamente non devono percepire pensione e non devono aver contratto nuovo rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto maggio.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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