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	<title>dimissioni giusta causa &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Come dimettersi e ottenere la disoccupazione naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole Chi lascia il proprio posto di lavoro può avere diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione) a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Chi lascia il proprio posto di lavoro</strong> può avere diritto alla Naspi (<strong>assegno di disoccupazione</strong>) a patto che sussistano determinati requisiti</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Con l&#8217;avvento del Naspi, il dipendente che si <strong>licenzia</strong> ha comunque diritto sempre a presentare<strong> domanda per l&#8217;assegno di disoccupazione</strong> ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>No</strong>, perché la legge su questo punto è chiarissima: il sostegno economico in questione può essere ottenuto soltanto se le <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-giusta-causa-quando-sono-legittime/" target="_blank"><strong>dimissioni siano avvenute per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> </a>e in caso contrario l&#8217;Inps rigetterà la domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Più che di licenziamento quindi bisogna parlare di <strong>dimissioni da parte del lavoratore</strong>, perché la decisione è sua e non del suo datore, e non importa quali siano le cause che hanno portato a questa decisione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;addio volontario al posto di lavoro</strong> contrattualizzato può avvenire in linea di massima per due motivi principali: il primo è il caso nel quale il lavoratore sia costretto ad andarsene per motivi seri che incidono sulla sua vita personale e quindi rendono <strong>impossibile il proseguimento di quel rapporto di lavoro</strong> (quindi si presume che in circostanze diverse non sarebbe stati costretto a farlo).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il secondo motivo invece è legato a <strong>valutazioni personali del lavoratore,</strong> sia che dipenda dal fatto di trovarsi male con i colleghi o i suoi superiori sia che sia una circostanza necessaria magari per un cambio di città oppure per motivi legati alla famiglia.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> però spetterà soltanto nel primo di questo due casi previsti, cioé se la <em>scelta di lasciare il posto di lavoro</em> sia stata<strong> obbligata</strong> dalla necessità di evitare che la situazione personale sul lavoro possa degenerare e provocare danni ulteriori (ecco perché la <strong>&#8216;giusta causa</strong>&#8216;)</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quali sono quindi le circostanze previste dalla legge per garantire l’indennità di disoccupazione?</span></h3>



<ol>
<li><span style="color: #000000;"><strong>molestie sessuali</strong> perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/sentenze-mobbing/" target="_blank">mobbing</a></strong></span>, comportamenti ripetuti e vessatori da parte del datore di lavoro e superiori</li>



<li><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/mancato-pagamento-dello-stipendio-cosa-fare/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>mancato o ritardato pagamento della retribuzione</strong></span></a></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>omesso versamento dei contributi</strong> (salvo che tale inadempimento sia stato a lungo accettato dal lavoratore)</span></li>



<li><span style="color: #000000;">pretesa del datore di lavoro di<strong> prestazioni illecite</strong> del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>comportamento ingiurioso</strong> del superiore gerarchico verso il dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>demansionamento</strong>, ossia un significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.</span></li>
</ol>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre nel <strong>caso di lite sul posto di lavoro</strong> con i colleghi si avrà giusta causa soltanto se si possa dimostrare che è stato perpetrato <em>un abuso ai danni del dipendente </em>e non una semplice discussione per motivi di lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi il dipendente si deve trovare cioè in una condizione di inferiorità o per le scelte di un superiore o perché più colleghi con le stesse <em>mansioni</em> lo hanno preso in mezzo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Questa è un&#8217;ulteriore <strong>tutela alla salute</strong>, perché il datore di lavoro è obbligato a salvaguardare anche l&#8217;aspetto psichico. Dei dipendenti.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore che presenta le <strong>dimissioni per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> ha dunque diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione e all’indennità sostitutiva del preavviso, a patto però che sia in possesso <em>di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,</em> 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e dello stato di disoccupazione involontaria.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il dipendente che <strong>cessa volontariamente il rapporto di lavoro</strong> ha diritto alla disoccupazione in altri casi specifici:<strong> dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità</strong> (<em>da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio</em>), <strong>licenziamento disciplinare</strong>, mancato pagamento della busta paga, <strong>mobbing,</strong> aver subito <strong>molestie sessuali</strong> nei luoghi di lavoro, <strong>risoluzione consensuale del rapporto di lavoro</strong> intervenuta in sede protetta con <strong>procedura di conciliazione</strong>, risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta dopo il rifiuto del dipendente a trasferirsi ad altra sede della stessa azienda, sempre che distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le<em> &#8216;comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive&#8217;</em>, variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, <strong>ingiurie</strong> pronunciate dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.</span></p>



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		<title>Come farsi licenziare e ottenere la disoccupazione naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Come farsi licenziare dal datore di lavoro? Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare dal datore di lavoro?</h2>



<p>Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione di dimettervi per non perdere l’assegno di disoccupazione?</p>



<p>Per perdere il posto di lavoro, come noto, è possibile presentare semplicemente le proprie dimissioni. Tuttavia, le <strong>dimissioni comportano la perdita dei sussidi sociali</strong> che sono collegati alla perdita (involontaria) del lavoro. </p>



<p>Ovvero: è possibile licenziarsi, ma in questo caso non si ha diritto all’accesso di assegni e sussidi per la perdita del lavoro (Naspi).<strong> La Naspi,</strong> infatti, è dovuta <strong>solamente se il lavoro viene perso involontariamente</strong> (licenziamento).</p>



<p>Insomma: se non si vuole più avere un certo posto di lavoro, ma allo stesso tempo si vuole evitare di perdere i sussidi sociali, bisogna farsi licenziare. </p>



<p>Come farsi licenziare, insomma? </p>



<p>Tenendo conto del fatto che, in genere, <em>il datore di lavoro non è molto disposto a fornire un falso licenziamento</em> perché si tratterebbe di una (anche se non facilmente dimostrabile) truffa ai danni dello Stato e a pagare il ticket per il licenziamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come costringere il datore di lavoro a licenziarsi?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare?</h3>



<p>In teoria per farsi licenziare basterebbe mettere in atto un comportamento che, minando in modo irreparabile <strong>il rapporto di fiducia</strong> presente fra datore di lavoro e dipendente, comporti il termine del rapporto lavorativo. </p>



<p>Ovviamente dovrebbe trattarsi di un atto grave, <strong>che violi il codice disciplinare dell’azienda,</strong> comportando il termine del rapporto di fiducia presente. Detto ciò, non si tratta certo di un invito a delinquere! </p>



<p>Nella prassi, ci si può far licenziare per diversi motivi: vediamo quali.</p>



<ol type="1">
<li><strong>Licenziamento per giusta causa</strong>. Si tratta dell’ipotesi di cui parlavamo: si tratta di <em>licenziamento in caso di grave violazione del rapporto di fiducia,</em> o violazione di norme e via dicendo. Questo comporta il licenziamento in tronco, senza necessità di preavvisare il lavoratore.</li>



<li><strong>Licenziamento per giustificato motivo soggettivo</strong>. Anche in questo caso<em>, viene meno il rapporto di fiducia che permette il proseguimento del rapporto di lavoro</em>. Tuttavia in questo caso la violazione non è così grave da giustificare un termine immediato del rapporto di lavoro. In questo caso quindi si applica, come previsto dal CCNL, il preavviso. Il comportamento doloso, anche non troppo grave, del lavoratore, <em>comporta quindi la possibilità di farsi licenziare e ottenere la Naspi</em>. Pensiamo al caso del lavoratore che <em>non si presenta al lavoro e non giustifica la sua assenza</em> rispetto alla contestazione del datore di lavoro. Si è in questo caso soggetti a rischio concreto di licenziamento.</li>



<li><strong>Licenziamento giustificato motivo oggettivo</strong> (<em>per ragioni organizzative/economiche/aziendali)</em>. Ovviamente farsi licenziare per questo motivo è un po’ complesso. Questa causa di licenziamento infatti <em>non dipende dal lavoratore</em>.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Dimissioni e Naspi</h3>



<p>In un solo caso è possibile ottenere la <strong>Naspi anche senza farsi licenziare</strong>, quindi con le dimissioni: si tratta del caso di <strong>dimissioni per giusta causa</strong>. </p>



<p>Ovvero, se il <strong><a href="https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/">dipendente si dimette a causa di comportamenti del datore di lavoro</a></strong> che rendono impossibile la prosecuzione del lavoro <em>(i.e. mobbing, discriminazione, minacce, mancata adozione delle misure di sicurezza).</em> Quindi, se ci si dimette per giusta causa, si ha la possibilità di ottenere comunque la Naspi.</p>



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