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	<title>lavoratori stagionali &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Bonus 1600 euro senza ISEE</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[decreto sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 1600 euro]]></category>
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					<description><![CDATA[Bonus 1600 euro senza ISEE: come funziona, a chi spetta Il Bonus 1600 euro erogato dall’INPS può essere richiesto senza presentare l’ISEE. L’indennità spetta ai...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">Bonus 1600 euro senza ISEE: come funziona, a chi spetta</h2>



<p>Il Bonus 1600 euro erogato dall’INPS può essere richiesto senza presentare l’ISEE. L’indennità spetta <strong>ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici.</strong></p>



<p>Potremmo definire questo Bonus <strong>una sorta di “continuo” del Bonus 2400 euro introdotto con il Decreto Sostegni</strong>, dato che la somma spettante pari a 1600 euro sarà accreditata in maniera automatica a chi aveva già beneficiato dell’indennità da 2400 euro (DL n°41/2021).</p>



<p>Questo nuovo Bonus è stato inserito nel Decreto Sostegni Bis, ricordiamo che sarà possibile presentare domanda fino al 31 Luglio 2021.</p>



<p>Di seguito vi indicheremo a chi spetta il Bonus 1600 euro, requisiti e modalità d’erogazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Bonus 1600 euro: come funziona</h3>



<p>Ci teniamo a ribadire che il Bonus 1600 euro verrà accreditato automaticamente a tutti coloro che hanno già beneficiato del Bonus 2400 euro, quindi la platea dei beneficiari è la stessa.</p>



<p>Anzi, grazie al Decreto Sostegni Bis sono state apportate alcune interessanti modifiche al Bonus e oltretutto allargata la platea dei beneficiari.</p>



<p>Potranno quindi richiedere il nuovo Bonus INPS le seguenti categorie di lavoratori:</p>



<ul><li>dipendenti settore <strong>turismo</strong>;</li><li>stagionali settore turismo;</li><li>stagionali stabilimenti termali;</li><li>lavoratori intermittenti;</li><li>addetti alle vendite a domicilio;</li><li>lavoratori <strong>autonomi</strong>;</li><li>lavoratori dello<strong> spettacolo</strong>;</li><li>lavoratori atipici / occasionali.</li></ul>



<p>Nei giorni scorsi è anche arrivata una<strong> comunicazione da parte dell’INPS che chiarisce la compatibilità </strong>del Bonus 1600 euro con il <strong>Reddito di Cittadinanza.</strong></p>



<p>Ebbene, <strong>le due indennità non sono compatibili</strong> ma nel caso in cui il cittadino abbia i requisiti per accedere ad entrambi i trattamenti previdenziali, gli verrà riconosciuto un incremento sul totale mensile del Reddito di Cittadinanza.</p>



<p>Il Bonus in questione non può essere usufruito invece da chi ha già beneficiato del Bonus 800 euro per lavoratori agricoli e pescatori.</p>



<p>La modalità di erogazione del Bonus avviene in due tranche, che varranno per i mesi di Giugno e Luglio 2021 (come previsto dal <strong>DL Sostegni Bis</strong>).</p>



<p>Verrà quindi erogata una prima tranche pari a 800 euro, a cui seguirà una seconda dello stesso importo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come presentare domanda</h3>



<p>Tutti coloro che non hanno usufruito del precedente bonus da 2400 euro, dovranno presentare una nuova domanda.</p>



<p>Possibile farlo presso un <strong>CAF </strong>o direttamente sul sito dell’INPS, accedendo con PIN autenticato o <strong>SPID</strong>.</p>



<p>Attualmente però non è ancora online il servizio utile per la presentazione delle domande, ma probabilmente verrà attivato a partire dai primi giorni di Luglio 2021.</p>



<p>Non ci resta che attendere la<strong> direttiva da parte dell’INPS</strong> (che dovrebbe arrivare a giorni) in cui verranno specificate le modalità di presentazione della domanda.</p>



<p>Per quanto riguarda invece il termine ultimo per l’invio della richiesta del Bonus, secondo voci non ancora confermate, tale data dovrebbe essere fissata al 31 Luglio 2021.</p>
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		<title>Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-stagionali-la-circolare-inps-sulla-durata-della-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stagionali]]></category>
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		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali</h2>



<p><strong>L’Inps</strong> ha ufficializzato il supplemento di <strong>Naspi</strong> destinati ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016</p>



<p>Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la <strong>Naspi</strong> destinata ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del <strong>2016</strong>: è uno dei <strong>correttivi al Jobs Act</strong> che aveva autorizzato un<strong> allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale</strong> anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare<strong> un mese in più di sussidio</strong>, sempre se la <a href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener"><strong>durata della Naspi</strong></a> risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.</p>



<p>Come precisa l’<strong>Inps</strong> il beneficio in questione è destinato <strong>ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano maturato <strong>almeno 24 settimane contributive</strong> e che hanno dato luogo <strong>ad Aspi, o Mini-Aspi</strong> 2012, nell’ultimo quadriennio.</p>



<p>Quindi facendo <strong>un esempio pratico</strong>, se un <strong>lavoratore stagionale</strong> ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.</p>



<p>E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso <strong>un&#8217;attività turistica</strong> e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>La <strong>Circolare Inps</strong> potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell&#8217;<strong>Inps</strong> (<em>www.inps.it</em>), oppure nel sito internet ufficiale dell&#8217;<strong>Anls</strong> (<em>https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com</em>), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.</p>



<p><em>Circolare n. 224 Inps <strong>Lavoratori stagionali </strong>dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. <strong>Calcolo della durata dell’indennità NASpI</strong>. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.<br>L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un <strong>meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI</strong> in relazione ai <strong>lavoratori stagionali</strong> la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta &#8211; <strong>dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016</strong> &#8211; con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi<strong> del turismo e degli stabilimenti termali.</strong><br>In particolare, la citata norma dispone che, <strong>qualora la durata della NASpI</strong> calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – <strong>la durata della NASpI è incrementata di un mese</strong>, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la <strong>durata della NASpI </strong>così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.</em></p>
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