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	<title>lavoro nero &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore disoccupato che percepisce la naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 22:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
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<h2 class="wp-block-heading">Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ?</h2>



<p>Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero,<strong> senza pagargli i contributi,</strong> rischia delle sanzioni elevate.</p>



<p>La legge è particolarmente severa nei confronti dei datori di lavoro che assumano persone senza assicurarle e pagare loro i contributi. Ma una domanda che ci si può porre è: sono previste<strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/lavoro-nero-sanzioni-e-jobs-act/" target="_blank" rel="noopener"> sanzioni anche per il lavoratore in nero</a>&nbsp;</strong>?</p>



<p>In linea di massima, la risposta è negativa. Infatti in generale il lavoratore è ritenuto dal legislatore la ‘parte debole’ del contratto, e di conseguenza in genere non viene punito: anzi, spesso la legge stessa <strong>prevede la sua assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro.</strong></p>



<p>La norma introdotta dal decreto legislativo numero 151 del 2015 prevede delle sanzioni pesanti, anche fino a 36mila euro per ogni lavoratore in nero, in capo al datore di lavoro.</p>



<p>In questo caso potremmo dire che il lavoratore riceve solamente<strong> vantaggi dalla regolarizzazione della sua posizione</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esiste almeno un caso nel quale il lavoratore in nero rischia delle sanzioni.</h3>



<p>In particolare, ciò avviene nel caso in cui il lavoratore in nero abbia dichiarato alle autorità il proprio stato di <strong>disoccupazione</strong> o, peggio ancora, <strong>percepisca anche una indennità</strong>. In un caso simile, se vengono effettuati gli opportuni controlli e si scopre che<strong> il lavoratore che si dichiara disoccupato e percepisce</strong> anche, nel caso, la pensione apposita in realtà è <strong>impiegato in nero</strong>, le autorità sono tenute a segnalare il lavoratore stesso.</p>



<p>Il lavoratore in nero che abbia comunicato al <strong>centro per l’impiego oppure all’INPS il proprio stato di disoccupato</strong>, ma che invece risulti <a rel="noopener" href="https://fest-del-lavo.blogspot.it/2016/02/lavoro-nero-in-italia-e-festa-lavoro.html" target="_blank"><strong>occupato in nero</strong></a>, rischia una <strong>condanna per falsità ideologica</strong> commessa da privato in atto pubblico (ai sensi dell’<strong>articolo 483 del codice penale</strong>). Tale norma prevede una pena fino a due anni di reclusione.</p>



<p>Invece se il lavoratore in nero, oltre che ad aver dichiarato di essere <strong>disoccupato, percepisca anche una indennità di disoccupazione, ovvero usufruisca di altre agevolazioni o ammortizzatori sociali,</strong> egli rischia la condanna per <strong>indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,</strong> reato contemplato dall’articolo 316 ter del Codice Penale. Questa norma prevede la reclusione da sei mesi ad un massimo di tre anni.</p>



<p>Se la somma che si ha <strong>percepito indebitamente</strong> risulta pari, o minore di 3.999,96 euro, allora il lavoratore in nero se la cava col pagamento di una somma di denaro che va da 5.164 euro fino ad un massimo di 25.822 euro.</p>



<p>Ovviamente oltre alla reclusione o alla sanzione, si decade dalla percezione dell’indennità <strong>e si dovrà restituire l’indebito all’Ente erogatore,</strong> che può riservarsi di chiedere<strong> il risarcimento del danno.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Le Vostre domande</h4>



<p>La badante che lavorava per mia madre tornerà definitivamente a casa sua in Romania ma, grazie ad una persona compiacente che le <strong>permette di mantenere la residenza in Italia</strong>, chiederà la <strong>disoccupazione</strong>. Come posso evitare questo illecito?</p>



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		<title>Pagamento stipendi in contanti ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 18:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l’impiego]]></category>
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					<description><![CDATA[Stipendio, a breve l&#8217;obbligo del bonifico Una nuova legge finalmente all&#8217;esame del Parlamento obbligherà il datore di lavoro a versare lo stipendio con bonifico bancario...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Stipendio, a breve l&#8217;obbligo del bonifico</h4>
<p>Una nuova legge finalmente all&#8217;esame del Parlamento <strong>obbligherà il datore di lavoro</strong> a versare lo<strong> stipendio con bonifico bancario o postale</strong> per evitare accordi sottobanco</p>
<p>Nel <strong>mondo del lavoro e delle retribuzioni</strong> potrebbe presto debuttare una rivoluzione importante, anche se per ora è solo sotto forma di proposta di legge: al datore sarà <strong>vietato pagare lo stipendio in contanti</strong>, indipendentemente dall&#8217;importo, ma <strong>solo con bonifico bancario o postale</strong> in modo da evitare che al lavoratore venga e consegnata una somma inferiore rispetto a quella che risulta sulla busta paga.</p>
<p>Solo così potrà essere <strong>sempre tracciabile la somma che viene versata</strong> ed evitare che sottobanco il datore di lavoro si faccia restituire parte della somma oppure che in caso di rifiuto il lavoratore rischi di essere penalizzato o peggio licenziato.</p>
<p>In realtà la <a href="http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/la0714.pdf" target="_blank">proposta di legge in tal senso<strong> era già stata presentata nel 2013</strong></a>, ma soltanto nelle ultime settimane è stata <em>ripresa in mano dal Parlamento con l’esame delle commissioni della Camera</em>.</p>
<h4>Cosa prevede la riforma dei pagamenti delle retribuzioni</h4>
<p>Il provvedimento prevede che la retribuzione potrà essere corrisposta<strong> solo attraverso istituti bancari o uffici postali utilizzando un bonifico,</strong> oppure<strong> in contanti ma sempre presso uno sportello bancario o postale</strong>, o ancora con un <strong>assegno</strong> emesso dalla banca o dalla posta e consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.</p>
<p>Una norma che sarà valida per <strong>tutti i rapporti di lavoro subordinato</strong>, comprese le collaborazioni e i contratti delle cooperative con i soci. In più la <strong>firma della busta paga</strong> da parte del lavoratore non varrà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.</p>
<p>Un provvedimento che ha come principio fondamentale quello di porre fine ad una pratica comune anche se vietata: <em>minacciando di non assumere, oppure di licenziare,</em> alcuni datori di lavoro consegnano <strong>una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva,</strong> anche se fanno firmare al lavoratore una busta paga nella quale risulta una retribuzione regolare.</p>
<p>Rendendo obbligatorio il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali <em>non sarà quindi più possibile aggirare la legge.</em></p>
<p>Toccherà<strong> solo al lavoratore scegliere tra l’accredito diretto</strong> sul proprio conto corrente <strong>oppure l’emissione di un assegno</strong> oppure per il <strong>pagamento in contanti presso lo sportello</strong> bancario o postale.</p>
<h4>Obbligo di comunicazione al Centro per l&#8217;Impiego</h4>
<p>Sarà invece <strong>il datore di lavoro a comunicare al Centro per l’impiego competente gli estremi</strong> dell’<em>istituto bancario o dell’ufficio postale che verserà le retribuzioni</em> al lavoratore e la comunicazione sarà inserita nello stesso <strong>modulo che i datori di lavoro devono inviare al Centro per l’impiego</strong> quando effettuano nuove assunzioni, con una modulistica che verrà aggiornata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge.</p>
<p>Sono comunque <strong>esclusi dall’obbligo di pagare lo stipendio tramite bonifico bancario o postale</strong> i datori di lavoro <em>non possessori della partita IVA</em>, quindi i rapporti di lavoro domestico oppure <em>i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini</em>, come quelli per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde condominiale.</p>
<p>Chi invece <strong>non comunica al Centro per l’impiego</strong> gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni sarà soggetto <em>al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria</em> di 500 euro e al successivo accertamento della <strong>Direzione provinciale del lavoro</strong> potrà essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che<em> varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50mila euro.</em></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp" target="_blank">blog legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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