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	<title>licenziamento &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Maternità e licenziamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro. Certo, si tratta di un...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza</h3>



<p><strong>La maternità</strong>, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.</p>



<p>Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della <strong>madre e del nascituro</strong>.</p>



<p>La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale <strong>licenziare</strong> una lavoratrice <strong>in stato interessante</strong>&nbsp;?</p>



<p>Non solo, ai sensi <strong>dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001</strong>, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche <strong>fino al compimento di un anno di vita del bambino</strong>.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Attenzione: questo <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-della-lavoratrice-gravidanza/" target="_blank"><strong>divieto di licenziamento</strong></a> è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che<strong> anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza</strong>, scatta il<strong> divieto di licenziamento.</strong></p>



<p>Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, <strong>lo stato di gravidanza sussisteva già. </strong></p>



<p>Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.</p>



<p>Invero, il<strong> licenziamento della donna</strong> anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.</p>



<ul><li>In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella <strong>nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento</strong>: pensiamo alla donna <em>colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo. </em></li><li><strong>Cessazione dell’attività dell’azienda</strong> nella quale è impiegata la donna.</li><li><strong>Esito negativo del periodo di prova.</strong> In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.</li><li><strong>Scadenza del contratto a tempo determinato</strong> o comunque scadenza del contratto.</li></ul>



<p>Posto che in questi casi particolari <strong>la donna </strong>può essere <strong>licenziata anche se in stato di gravidanza</strong>, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Il <strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/licenziamento-colf-badanti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento della donna</a> in gravidanza </strong>fuori dai casi previsti dalla legge<strong> è nullo </strong>ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.</p>



<p>La conseguenza di tale <strong>nullità è il reintegro nel luogo di lavoro</strong>, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi <strong>versati i contributi</strong> da parte del datore di lavoro.<script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Percepire la disoccupazione e lavoro nero</title>
		<link>https://www.naspi.biz/percepire-la-disoccupazione-e-lavoro-nero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 00:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi e lavoro in nero, si rischia la denuncia Chi incassa la Naspi perché licenziato e disoccupato non può pensare di lavorare con accordi sotto...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Naspi e lavoro in nero, si rischia la denuncia</span></h3>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Chi incassa la Naspi perché licenziato e disoccupato</strong> non può pensare di lavorare con accordi sotto banco perché rischia fino a tre anni di reclusione</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Lavorare in nero è contro la legge</strong> anche se lo fa un soggetto che <strong>riscuote la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione,</strong> motivo per il quale può scattare la denuncia. Infatti il rischio è certamente per l&#8217;azienda ma anche per il lavoratore sempre che <em>l&#8217;irregolarità venga verificata dagli ispettori del lavoro</em> nel corso di una perquisizione in loco.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi,</strong> come sappiamo, <strong>non spetta a chi si dimette volontariamente</strong> e quindi non potrà mai incassare l’assegno di disoccupazione, ma solo a chi sia stato<strong> licenziato</strong> anche nel caso sia successo <strong>per giusta causa</strong>, quindi per un <em>comportamento grave da parte del dipendente</em>, oppure sia stato costretto a <strong>dimettersi per giusta causa</strong>, come ad esempio un caso di <a href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-per-giusta-causa-mobbing-e-danno-alla-professionalita/" target="_blank" rel="noopener"><strong>mobbing</strong></a> o per un <a href="https://avvocatomassaro.net/wp/mancato-pagamento-dello-stipendio-cosa-fare/" target="_blank" rel="noopener"><strong>mancato pagamento dello stipendio</strong></a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quindi è chiaro che se un dipendente si dimette perché <strong>ha trovato un posto di lavoro</strong> più remunerativo o più adatto alle sue competenze,<strong> non ha diritto all’assegno di disoccupazione.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;unica maniera, fraudolenta, sarebbe quella di mettersi d&#8217;accordo sotto banco con il datore di lavoro facendosi <strong>licenziare in maniera fittizia in modo da incassare la Naspi</strong> e tornando poi a lavorare di nascosto.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ovviamente un accordo di questo tipo, orale o scritto, viene considerato <strong>nullo perché contrario alla legge</strong> così come sarebbe nulla la rinuncia del dipendente ad impugnare il licenziamento se avvenuta senza la presenza dei sindacati.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;assegno di disoccupazione non sarebbe tale</strong> se chi lo riceve abbia già invece <strong>trovato un nuovo lavoro</strong> e quindi chi lo incassa per tutto il periodo del sussidio non può prestare alcuna attività lavorativa, alla luce del sole o in nero. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Se viene assunto da una nuova azienda, anche se non regolarizzato,<strong> deve comunque dare comunicazione agli uffici dell’Inps</strong> che interrompono quindi immediatamente l’erogazione della Naspi.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Quali sono quindi i rischi concreti per chi viene sorpreso a lavorare mentre incassala Naspi?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Può essere accusato di “<em>falsità ideologica in atto pubblico</em>” perché ufficialmente dovrebbe essere<strong> disoccupato</strong> e ci sono anche i <strong>documenti che lo attestano</strong>, quindi si rischia la reclusione fino a due anni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Inoltre, nel momento in cui il lavoratore percepisce le Naspi e intanto lavora in nero potrebbe essere incriminato per <strong>indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato</strong>, con reclusione che va da sei mesi a tre anni. Infine ovviamente sarebbe anche <em>costretto a restituire tutte le somme percepite in maniera illegittimo dall’Inps.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;">In caso di raggiri, quindi veri accordi sotto banco, si configura<strong> il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,</strong> con una pena da uno a sei anni di reclusione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">C&#8217;è da dire però che i<em> controlli da parte dell&#8217;Ispettorato del Lavoro</em> non sono così consueti e quindi almeno sulla carta sono molti quelli che possono sperare di farla franca.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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		<title>Malattia inesistente? Il certificato di malattia non impedisce il licenziamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/malattia-inesistente-il-certificato-di-malattia-non-impedisce-il-licenziamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[certificato di malattia]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione ha stabilito che se un dipendente presenta un certificato di malattia redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La<strong> Cassazione </strong>ha stabilito che se un <strong>dipendente presenta un certificato di malattia</strong> redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da persona sana il <strong>licenziamento</strong> è legale</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Chi <strong>simula una malattia</strong>, oppure <strong>dichiara il falso sulle sue condizioni di salute</strong>, anche se è coperto da un certificato può essere <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/licenziamento-per-giusta-causa/" target="_blank">licenziato con giusta causa</a>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lo ha stabilito con <em>una sentenza del 2016 la Cassazione</em> che ha posto un paletto chiaro: quello che conta non è la dichiarazione del medico, compiacente o meno, <strong>ma solo l’effettiva malattia del lavoratore.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secondo i membri della Cassazione, la<strong> risoluzione del rapporto di lavoro </strong>richiesta contro chi si sia procurato un certificato attestante una patologia in realtà inesistente è una sanzione legalmente ineccepibile perché il lavoratore in quel caso <a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp/legittimo-licenziamento-per-chi-abusa-della-104/" target="_blank"><strong>ha violato il rapporto di fiducia con l’azienda</strong></a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quindi il certificato medico non è sufficiente per attestare la malattia del lavoratore se ci sono altre prove che invece <em>dimostrano il suo buono stato di salute</em>. Questi non devono essere obbligatoriamente essere fondati su <strong>accertamenti sanitari</strong> diversi da quelli forniti dal dipendente, ma possono basarsi <strong>anche su valutazioni concrete</strong> come l’osservazione dei suoi comportamenti nella vita di tutti i giorni,<em> un po’ come nel caso dei falsi invalidi.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’azienda o il datore di lavoro potranno dimostrare <strong>l’illecito comportamento del dipendente </strong>in base all’osservazione di azioni e comportamento incompatibili con la malattia dichiarata. E in questo caso si configura la cosiddetta<strong> ‘simulazione fraudolenta dello stato di malattia’</strong> che comporta il <strong>licenziamento</strong> automatico.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Non ha nessuna valenza a discolpa del dipendente il certificato medico, qualora il lavoratore nella sua vita quotidiana osservi una condotta apertamente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il datore di lavoro o l’azienda per la verifica potranno <strong>affidare le indagini ad un’agenzia investigativa privata </strong>che avrà la facoltà di verificare se lo stato di malattia sia effettivo oppure simulato e quindi se il certificato medico attesti una patologia inesistente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In definitiva sia per i lavoratori che per i medici, troppe volte compiacenti, si tratta di prestare la massima attenzione ai certificati, perché se all&#8217;atto pratico risulteranno condotte diverse, quei fogli diventeranno carta straccia.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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