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	<title>precari scuola &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-stagionali-la-circolare-inps-sulla-durata-della-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali</h2>



<p><strong>L’Inps</strong> ha ufficializzato il supplemento di <strong>Naspi</strong> destinati ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016</p>



<p>Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la <strong>Naspi</strong> destinata ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del <strong>2016</strong>: è uno dei <strong>correttivi al Jobs Act</strong> che aveva autorizzato un<strong> allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale</strong> anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare<strong> un mese in più di sussidio</strong>, sempre se la <a href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener"><strong>durata della Naspi</strong></a> risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.</p>



<p>Come precisa l’<strong>Inps</strong> il beneficio in questione è destinato <strong>ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano maturato <strong>almeno 24 settimane contributive</strong> e che hanno dato luogo <strong>ad Aspi, o Mini-Aspi</strong> 2012, nell’ultimo quadriennio.</p>



<p>Quindi facendo <strong>un esempio pratico</strong>, se un <strong>lavoratore stagionale</strong> ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.</p>



<p>E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso <strong>un&#8217;attività turistica</strong> e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>La <strong>Circolare Inps</strong> potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell&#8217;<strong>Inps</strong> (<em>www.inps.it</em>), oppure nel sito internet ufficiale dell&#8217;<strong>Anls</strong> (<em>https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com</em>), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.</p>



<p><em>Circolare n. 224 Inps <strong>Lavoratori stagionali </strong>dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. <strong>Calcolo della durata dell’indennità NASpI</strong>. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.<br>L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un <strong>meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI</strong> in relazione ai <strong>lavoratori stagionali</strong> la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta &#8211; <strong>dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016</strong> &#8211; con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi<strong> del turismo e degli stabilimenti termali.</strong><br>In particolare, la citata norma dispone che, <strong>qualora la durata della NASpI</strong> calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – <strong>la durata della NASpI è incrementata di un mese</strong>, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la <strong>durata della NASpI </strong>così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.</em></p>
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		<title>Naspi e precari della scuola</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-precari-della-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 11:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi per insegnanti precari, come funziona? Anche i docenti precari che abbiano perso il lavoro per ingiusta causa potranno presentare domanda all’Inps. Ecco cosa serve perché...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;">Naspi per insegnanti precari, come funziona?</span></h2>
<p><span style="color: #000000;">Anche <strong>i docenti precari</strong> che abbiano perso il lavoro per ingiusta causa potranno presentare domanda all’Inps. Ecco cosa serve perché venga accettata</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Tutti gli insegnanti, anche i molti precari che esistono in Italia, hanno il diritto di richiedere il pagamento della Naspi, ossia <strong>l’indennità di disoccupazione prevista dallo Stato</strong> per chi rimane senza lavoro, a patto che rispettino i requisiti previsti</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In generale <strong>la Naspi</strong> è destinata a tutti i lavoratori che abbiano perso l’occupazione non per colpa loro oppure si siano allontanati dal loro lavoro per giusta causa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Perché la richiesta sia accettata però è necessario che il <em>richiedente sia in stato di disoccupazione</em>, abbia almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti il <strong>periodo di disoccupazione</strong> e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Tutti criteri che anche gli<strong> insegnanti precari</strong> dovranno rispettare.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">E allora come fare per richiedere la Naspi ?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Sicuramente bisogna essere in regola con i requisiti sopra citati, ma c’è una casistica precisa che allarga il campo dei possibili richiedenti. Infatti si potrà presentare domanda anche in caso di <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-per-giusta-causa-mobbing-e-danno-alla-professionalita/" target="_blank" rel="noopener">dimissioni per giusta causa</a>,</strong> cioè dimissioni motivate dall’aver subito <strong>molestie sessuali nei luoghi di lavoro</strong>, dall’aver <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/mobbing-i-7-parametri-tassativi-di-riconoscimento/" target="_blank" rel="noopener">subito <strong>‘mobbing</strong>’</a>, dalle modificazioni peggiorative delle <strong>mansioni lavorative</strong> oppure ancora dal <strong>mancato pagamento della retribuzione</strong> prevista.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">E ancora, dallo <strong>spostamento del lavoratore da una sede a un’altra</strong> senza che sussistano come previsto dall&#8217;articolo 2103 del codice civile le ‘comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive’ e infine variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone (poco importa che siano fisiche o giuridiche), come previsto dall’articolo 2112 comma 4 del codice civile.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>La domanda va presentata all’INPS per via telematica</strong> ed è quindi necessario il PIN dispositivo, entro il termine di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. Quindi chi vuole presentarla dovrà passare da un Centro per l’impiego dichiarando ufficialmente la propria disponibilità al lavoro, condizione fondamentale perché venga riconosciuta la Naspi 2016.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Successivamente bisogna accedere al portale Inps per procedere con l’inoltro della domanda. Sula pagina web, selezionando l’opzione<strong> ‘Servizi per il cittadino’</strong> e successivamente la voce ‘Domande per prestazioni a sostegno del reddito’ si deve quindi scegliere<strong> ‘Naspi’</strong> , poi ‘<strong>Indennità di NASpI</strong>’ , e infine ‘<strong>Invio domanda</strong>’.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quando si compilano i dati, sarà necessario <strong>dichiarare i motivi di cessazione del contratto</strong>, il possesso dei requisiti, il titolo di studio e la professione scrivendo ‘insegnante’ all’interno del campo ‘qualifica’.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Una volta inoltrata la domanda, verrà esaminata dagli<strong> operatori Inps</strong> e se è tutto in ordine verrà effettuato il pagamento sul conto corrente segnalato dal richiedente. E non spaventatevi se i soldi non arrivano subito, perché comunque l’Inps è obbligato a versare anche gli arretrati.</span></p>
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