<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disoccupazione &#8211; Naspi</title>
	<atom:link href="https://www.naspi.biz/category/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naspi.biz</link>
	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 06:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Disoccupazione NASpI e piattaforma SIISL</title>
		<link>https://www.naspi.biz/disoccupazione-naspi-e-piattaforma-siisl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 06:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma SIISL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naspi.biz/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[Piattaforma SIISL e l’iscrizione automatica per chi percepisce la NASpI Il decreto Coesione introduce una nuova disposizione che semplifica il processo di ricerca di lavoro...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Piattaforma SIISL e l’iscrizione automatica per chi percepisce la NASpI</h2>



<p><em>Il decreto Coesione introduce una nuova disposizione che semplifica il <strong>processo di ricerca di lavoro</strong> per i beneficiari dell&#8217;indennità di disoccupazione, prevedendo la loro automatica iscrizione alla <strong>piattaforma SIISL. </strong>Continua a leggere per saperne di più.</em></p>



<p>L&#8217;espansione delle funzionalità della piattaforma SIISL, annunciata come parte delle iniziative del Ministero del Lavoro per favorire l&#8217;occupazione di varie categorie di lavoratori, rappresenta un passo significativo verso un sistema più inclusivo e efficiente<strong> per la ricerca di lavoro in Italia. </strong></p>



<p>Non solo si mira a fornire supporto a coloro che già beneficiano dell&#8217;assegno di inclusione e del supporto per la <strong>formazione e il lavoro, </strong>ma si estende anche il sostegno a chi si trova nella difficile situazione di disoccupazione e riceve la NASpI.</p>



<p>Questa iniziativa è particolarmente importante perché riconosce le sfide e le difficoltà che i lavoratori disoccupati devono affrontare nel trovare nuove opportunità lavorative e proprio<strong> l&#8217;accesso automatico alla piattaforma SIISL per i percettori della NASpI </strong>offre loro un&#8217;opportunità concreta di reinserirsi nel mercato del lavoro.</p>



<p>Questo processo è supportato e reso più agevole da una serie di strumenti digitali dedicati, come la compilazione del curriculum vitae e la partecipazione a programmi di attivazione digitale.</p>



<p>Ciò che rende questa iniziativa ancora più significativa è il fatto che si basa sull&#8217;utilizzo di dati già disponibili presso le istituzioni pubbliche, come il Ministero del Lavoro e altre agenzie governative.</p>



<p>Questo approccio consente di <strong>semplificare e accelerare il processo di ricerca di lavoro per i beneficiari della NASpI, </strong>riducendo al minimo la burocrazia e massimizzando l&#8217;efficienza.</p>



<p>I lavoratori comunque avranno la possibilità di integrare e rettificare le informazioni fornite dal sistema, garantendo così un&#8217;accuratezza e una completezza dei dati che sono fondamentali per un processo di ricerca di lavoro efficace.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL.png"><img decoding="async" width="1024" height="754" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL-1024x754.png" alt="" class="wp-image-2401" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL-1024x754.png 1024w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL-300x221.png 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL-768x565.png 768w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2024/05/piattaforma-SIISL.png 1083w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Altri cambiamenti per la piattaforma SIISL</h3>



<p>Ma le novità non finiscono qui, infatti il prossimo decreto Coesione porterà una serie di funzionalità aggiuntive alla piattaforma SIISL, che si andranno a sommare al recente upgrade con l&#8217;introduzione di intelligenza artificiale. </p>



<p>Queste novità includeranno modalità più chiare e definite <strong>per i datori di lavoro per pubblicare le loro offerte di lavoro sulla piattaforma,</strong> nonché procedure semplificate per gli utenti in cerca di lavoro per accedere al SIISL e sfruttarne appieno le risorse.</p>



<p>Inoltre, il decreto chiarirà come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme nazionali e internazionali verranno integrate all&#8217;interno del Sistema Informativo per l&#8217;inclusione sociale e lavorativa. </p>



<p>Questo significa che la piattaforma diventerà un punto di riferimento centrale per coloro che cercano lavoro, offrendo loro accesso a una vasta gamma di opportunità sia a livello nazionale che internazionale.</p>



<p>L&#8217;obiettivo di questi cambiamenti è senza dubbio quello di rendere la ricerca di lavoro più accessibile, trasparente ed efficiente per tutti i cittadini italiani, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per trovare opportunità lavorative che corrispondano alle loro competenze, esperienze e aspirazioni professionali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione NASpI e DIS-COLL, quali sono le soglie reddituali compatibili</title>
		<link>https://www.naspi.biz/disoccupazione-naspi-e-dis-coll-quali-sono-le-soglie-reddituali-compatibili/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/disoccupazione-naspi-e-dis-coll-quali-sono-le-soglie-reddituali-compatibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 00:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naspi.biz/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[Nuovo limite di reddito 2024 per chi ha un impiego dipendente, parasubordinato o autonomo Arriva il nuovo limite di reddito per chi ha un impiego...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Nuovo limite di reddito 2024 per chi ha un impiego dipendente, parasubordinato o autonomo</h2>



<p><em>Arriva il <strong>nuovo limite di reddito </strong>per chi ha un impiego dipendente, parasubordinato o autonomo per garantire la <strong>compatibilità con i benefici di disoccupazione NASpI </strong>e DIS-COLL. È possibile percepire entrambi i benefici mentre si lavora, purché il reddito rimanga entro un certo tetto. L&#8217;Inps ha comunicato ai beneficiari di queste prestazioni le nuove soglie da rispettare tramite il messaggio numero 1414 del 9 aprile 2024, continua a leggere per saperne di più.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>NASpI e DIS-COLL in breve</h3>



<p>Prima di vedere da vicino quali sono le nuove soglie reddituali previste affinché si possa configurare la compatibilità con NASpI e DIS-COLL, è bene soffermarci un momento su queste due forme di indennità che talvolta vengono confuse tra loro.</p>



<p>La <strong>NASpI </strong>(Nuova Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego) e la<strong> DIS-COLL</strong> (Disoccupazione dei Collaboratori Coordinati e Continuativi) sono sostanzialmente due forme di indennità di disoccupazione in Italia, previste al fine di offrire un sostegno economico temporaneo per coloro che hanno perso il lavoro involontariamente.</p>



<p>La <strong>NASpI </strong>è destinata ai lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di lavoro involontaria, inclusi i lavoratori a tempo determinato, stagionali, apprendisti e a progetto. </p>



<p>Tuttavia, con l&#8217;introduzione del Jobs Act, i lavoratori a progetto hanno visto cambiamenti nelle loro condizioni di accesso alla NASpI. Per essere idonei, i richiedenti devono aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti il licenziamento e devono aver lavorato per almeno 30 giorni nell&#8217;anno precedente la perdita del lavoro. </p>



<p>La durata e l&#8217;importo della NASpI variano in base ai contributi versati, con una massima durata di 24 mesi. L&#8217;importo è determinato dalla media dei redditi degli ultimi quattro anni, con specifici meccanismi di calcolo e una decrescita graduale nel tempo.</p>



<p>La <strong>DIS-COLL</strong>, d&#8217;altra parte, è rivolta ai lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori domestici, i dottorandi senza borsa di studio e gli assegnisti di ricerca che hanno perso il lavoro. </p>



<p>Rispetto alla NASpI, non è richiesto un numero minimo di settimane di contribuzione per accedere alla DIS-COLL. La durata e l&#8217;importo dell&#8217;indennità dipendono dai contributi versati e dal reddito precedente del lavoratore, con modalità di calcolo specifiche per questa categoria di lavoratori.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a></a>Naspi e Dis-Coll: i redditi compatibili</h2>



<p>Per la NASpI, i redditi compatibili includono quelli da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, come stabilito dal <strong>decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. </strong>Diversamente, per la DIS-COLL, è consentito il cumulo solo con redditi da lavoro parasubordinato e autonomo.</p>



<p>È importante che il reddito derivante da queste attività lavorative non superi il minimo escluso da imposizione fiscale. Chi beneficia di queste prestazioni è tenuto a comunicare all&#8217;INPS il proprio reddito annuo presunto, in questo modo l’INPS potrà adeguare l&#8217;importo della prestazione alle entrate del beneficiario.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Le regole alla luce del decreto legislativo 22/2015</h3>



<p>Il decreto legislativo 22/2015 stabilisce le regole di<strong> compatibilità tra le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e l&#8217;esercizio di attività lavorative.</strong> </p>



<p>Per i beneficiari della NASpI, è consentito cumulare questa prestazione con redditi derivanti da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo, purché il reddito da lavoro non superi una specifica soglia, definita come il minimo escluso da imposizione fiscale (<em>no tax area</em>). </p>



<p>Si raccomanda di comunicare all&#8217;INPS il reddito annuo presunto derivante dall&#8217;attività lavorativa, al fine di adeguare l&#8217;importo della prestazione alla situazione finanziaria del beneficiario.</p>



<p>Per quanto riguarda la DIS-COLL, il decreto consente il cumulo solo con i redditi provenienti da lavoro parasubordinato e autonomo, sempre nel rispetto della soglia di reddito stabilita. Anche in questo caso, i beneficiari devono comunicare all&#8217;INPS il reddito annuo presunto derivante dall&#8217;attività lavorativa per consentire l&#8217;adeguamento dell&#8217;indennità alla loro situazione economica.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Le soglie previste per il 2024</h3>



<p>Vediamo ora le nuove linee guida per le soglie di reddito del 2024 per i beneficiari di NASpI e DIS-COLL, in base alle modifiche introdotte dal<strong> decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216</strong>, focalizzato sull&#8217;area di esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti.</p>



<p>Nel 2023, il limite di reddito annuo per i lavoratori dipendenti o parasubordinati era stabilito a 8.173,91 euro, mantenendo l&#8217;identica cifra rispetto all&#8217;anno precedente.</p>



<p>Le direttive sono diverse per il 2024, con nuove soglie da rispettare:</p>



<p>&#8211; Il limite di reddito annuo per i lavoratori dipendenti/parasubordinati rimane stabile a 8.173,91 euro per il 2023, senza variazioni rispetto al 2022.</p>



<p>&#8211; Il limite di reddito annuo per i lavoratori autonomi è fissato a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024, senza modifiche rispetto al 2022.</p>



<p>&#8211; Tuttavia, per il 2024, il limite di reddito annuo per i lavoratori dipendenti/parasubordinati è elevato a 8.500 euro.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/disoccupazione-naspi-e-dis-coll-quali-sono-le-soglie-reddituali-compatibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando viene erogato il pagamento NASPI</title>
		<link>https://www.naspi.biz/quando-viene-erogato-il-pagamento-naspi/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/quando-viene-erogato-il-pagamento-naspi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 01:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naspi.biz/?p=2383</guid>

					<description><![CDATA[NASpI: guida completa ai tempi per l’erogazione Nel resoconto annuale del 2023 dell&#8217;INPS emerge che più dell&#8217;80% delle richieste di indennità di disoccupazione NASpI è...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">NASpI: guida completa ai tempi per l’erogazione</h2>



<p>Nel resoconto annuale del 2023 dell&#8217;INPS emerge che<strong> più dell&#8217;80% </strong>delle richieste di indennità di disoccupazione NASpI è stato elaborato<strong> entro 15 giorni dalla presentazione.</strong> Questo dato riflette così l&#8217;efficacia dell&#8217;istituto nel gestire rapidamente le richieste di sostegno finanziario ai disoccupati. Continua a leggere per saperne di più.</p>



<p>Grazie all&#8217;adozione di tecnologie innovative e all&#8217;incremento delle risorse umane, l&#8217;INPS ha ottenuto un notevole successo <strong>nell&#8217;automatizzare l&#8217;elaborazione delle richieste per la NASpI. </strong></p>



<p>Infatti, ben l’ 82% delle domande di prestazioni di disoccupazione presentate nel 2023 è stato liquidato entro 15 giorni, proprio come si può evincere dal recente report sul rendimento dell&#8217;Istituto pubblicato il 4 aprile.</p>



<p>Il report riflette in maniera chiara un quadro positivo delle azioni volte al miglioramento del benessere sociale ed economico dei cittadini che è stato possibile principalmente grazie all’implementazione di nuove tecnologie tra cui è doveroso annoverare il ruolo importante rivestito dall&#8217;intelligenza artificiale.</p>



<p>Ma non solo prestazioni migliori, infatti questo cambio di rotta verso le nuove tecnologie <strong>ha reso più semplice anche l&#8217;accesso ai servizi,</strong> rendendolo più agevole soprattutto tra le fasce di età più avanzate meno avvezze ai sistemi informatici.</p>



<p>Ed a conferma di ciò ci sono dei dati insindacabili in quanto nel corso del 2023, il totale degli accessi effettuati da individui di età superiore ai 65 anni <strong>attraverso i propri SPID, CIE o CNS </strong>è stato di 58 milioni, registrando un significativo aumento di 17 milioni rispetto all&#8217;anno precedente.</p>



<p>Questo trend indica un significativo adattamento delle persone anziane alle nuove tecnologie e una crescente fiducia nell&#8217;utilizzo di strumenti digitali per accedere ai servizi necessari, nonché una effettiva semplificazione dell’accesso ai servizi da parte dell’INPS.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La domanda telematica per ricevere la NASpI</h3>



<p>A partire dal 1° marzo 2024, l&#8217;INPS ha introdotto un&#8217;importante novità per chi necessita di richiedere <strong>l&#8217;indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:</strong> la nuova procedura telematica.</p>



<p>Questo cambiamento è stato annunciato attraverso il messaggio n. 804 del 23 febbraio, evidenziando un passaggio significativo verso una modalità esclusivamente digitale per la presentazione delle domande.</p>



<p>L’innovazione è il frutto del successo della fase sperimentale avviata lo scorso anno, durante la quale la piattaforma &#8220;ID 3.0&#8221; ha dimostrato la sua efficacia. </p>



<p><em>Il progetto di &#8220;Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL&#8221;, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), </em>ha visto nella digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione un obiettivo prioritario.</p>



<p>Con la nuova procedura, sono state implementate diverse migliorie, tra cui una riorganizzazione modulare dei quadri e una <strong>semplificazione della compilazione del modulo di domanda</strong>. Inoltre, è stata introdotta una nuova schermata di &#8220;Avvisi&#8221; per segnalare agli utenti eventuali criticità durante la procedura.</p>



<p>Per agevolare ulteriormente gli utenti, le <strong>informazioni relative alla posizione dell&#8217;assicurato</strong> sono già precompilate dall&#8217;Istituto, semplificando così il processo di richiesta. </p>



<p>L&#8217;accesso alla procedura avviene attraverso<strong> il sito dell&#8217;INPS, </strong>seguendo un percorso dedicato, e può essere effettuato mediante le credenziali SPID, CIE o CNS.</p>



<p>Sicuramente questa nuova modalità di presentazione delle domande rappresenta un passo avanti verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e accessibile a tutti, garantendo un servizio più rapido e semplificato per chi si trova in situazione di disoccupazione.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/quando-viene-erogato-il-pagamento-naspi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domanda per disoccupazione agricola</title>
		<link>https://www.naspi.biz/domanda-per-disoccupazione-agricola/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/domanda-per-disoccupazione-agricola/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione agricola]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l’impiego]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=845</guid>

					<description><![CDATA[Come fare la domanda di disoccupazione agricola La disoccupazione agricola è un’indennità erogata dall’Inps, destinata a tutti coloro che lavorano in agricoltura e sono iscritti...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come fare la domanda di disoccupazione agricola</h2>



<p>La <strong>disoccupazione agricola è un’indennità erogata dall’Inps,</strong> destinata a tutti coloro che<em> lavorano in agricoltura</em> e sono iscritti agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.</p>



<p>Sono necessari dei requisiti per accedere alla prestazione previdenziale e la domanda può essere presentata sia <em>online</em> che allo sportello di un’organizzazione sindacale come Cisl, Uil e così via.</p>



<p>Di seguito come fare la domanda di disoccupazione agricola, i requisiti necessari e la durata dell’indennità.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando fare domanda per la disoccupazione agricola </h2>



<h3 class="wp-block-heading">I requisiti per domanda di disoccupazione agricola </h3>



<p>Per prima cosa, sarà necessario essere iscritti agli elenchi nominativi dei <em>lavoratori agricoli dipendenti</em> ed avere almeno due anni di anzianità <strong>nell’assicurazione contro la disoccupazione. </strong></p>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background">Il requisito fondamentale è avere <strong>almeno 102 giornate lavorative</strong> nel <strong>biennio precedente </strong>alla data di presentazione della domanda.</p>



<p>Inoltre sarà possibile far valere i periodi di <strong>maternità obbligatoria e congedo parentale</strong> come giorni lavorativi (sempre se rientrano nel biennio di riferimento).</p>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background"><em>In assenza del biennio, </em>essere iscritti negli <strong>elenchi dei lavoratori agricoli</strong> ed avere almeno un <strong>contributo settimanale</strong> coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti</p>



<h3 class="wp-block-heading">Categorie di lavoratori esclusi</h3>



<p>La prestazione<strong> non sarà erogata </strong>ai lavoratori che si dimettono, a coloro che sono già titolari di pensione e ai<strong> cittadini extracomunitari</strong> con <strong><a href="https://portaleimmigrazione.eu/contratto-di-lavoro-stagionale-e-permesso-di-soggiorno/">permesso di soggiorno per lavoro stagionale</a></strong>.</p>



<p>Rientrano perfettamente nelle categorie che possono presentare domanda di disoccupazione gli operai a tempo determinato, coltivatori diretti, operai agricoli a tempo indeterminato e piccoli coloni.</p>


<div class="wp-block-image is-resized">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/09/domandare-la-disoccupazione-agricola.png"><img decoding="async" width="1024" height="512" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/09/domandare-la-disoccupazione-agricola.png" alt="" class="wp-image-936" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/09/domandare-la-disoccupazione-agricola.png 1024w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/09/domandare-la-disoccupazione-agricola-300x150.png 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/09/domandare-la-disoccupazione-agricola-768x384.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">Il procedimento per la domanda di disoccupazione agricola</h3>



<p>Se siete in possesso di <strong>Pin dispositivo, rilasciato dall’Inps,</strong> potete presentare<strong> domanda online</strong> tramite l’apposita sezione “<em>Domande per prestazioni a sostegno del reddito</em>” o in alternativa presso qualsiasi patronato presente sul territorio italiano.</p>



<p>Per quanto riguarda la <strong>richiesta online</strong>, entrate nella sezione appena citata e dal menù a tendina che trovate sulla sinistra dovrete cliccare su “<em>Domanda per disoccupazione agricola</em>”.</p>



<p>Di seguito troverete <em>“Invia domanda</em>” dove dovrete compilare tutti i campi richiesti con le informazioni necessarie, indicare la modalità di pagamento che preferite (bonifico domiciliato o accredito su conto corrente) ed inviare la domanda.</p>



<p>Ci vorrà un po’ di tempo per essere <strong>elaborata</strong> e potrete seguirne gli sviluppi tramite la sezione <em>“Consultazione domande”</em> che trovate sempre nel menù della domanda per disoccupazione agricola. </p>



<p>Vi verrà comunque inviata una comunicazione al vostro indirizzo di residenza contenente l’<strong>esito della domanda</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Disoccupazione agricola , come funziona la domanda?</h2>



<p>Fino al 31 marzo sarà possibile presentare, <em>anche con l&#8217;appoggio dei Caf</em>, la domanda per la disoccupazione agricola destinata ai contratti a tempo determinato.</p>



<p>Un beneficio destinato a tutti i lavoratori che nell&#8217;anno appena terminato sono stati impiegati<strong> nel lavoro agricolo con un contratti a tempo determinato. </strong></p>



<p>Potranno presentare domanda <strong>anche gli OTI, gli Operai a Tempo Indeterminato, </strong>occupati non per tutto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma come funziona questo sussidio per i disoccupati? </h3>



<p>Potranno presentare domanda solo coloro che possano dimostrare di avere lavorato <strong>almeno 102 giornate</strong>. </p>



<p>Ma anche chi abbia accumulato almeno 102 giornate di lavoro agricolo<strong> nel biennio. </strong>Nel conto rientrano sia le giornate come lavoratore dipendente agricolo che quelle come<strong> lavoratore dipendente non agricolo, </strong>sempre a patto che il lavoro agricolo sia in quantità maggiore rispetto a tutto il resto nei due periodi citati.</p>



<p>I documenti da allegare alla domanda sono:</p>



<ul>
<li> documento di identità valido (carta d&#8217;identità, passaporto patente)</li>
</ul>



<ul>
<li> passaporto per eventuali soggiorni in Paesi extracomunitari nel 2019</li>
</ul>



<ul>
<li> permesso di soggiorno (solo per i lavoratori extracomunitari)</li>
</ul>



<ul>
<li> ultima busta paga</li>
</ul>



<p><strong>Modello SR163, quello per la disoccupazione,</strong> da compilare con data, timbro e firma del delegato della banca o sportello postale (dipende da dove è aperto il conto su cui ricevere il versamento) per l&#8217;accredito dell&#8217;assegno di disoccupazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Assegni familiari per gli OTD</h3>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background">Allo stesso modo è già possibile richiedere gli<strong> Assegni familiari per i lavoratori agricoli OTD,</strong> cioè gli Operai a Tempo Determinato. </p>



<p>Nella presentazione della domanda dovranno necessariamente allegare i <strong>codici fiscali di tutti i familiari</strong> e i redditi di entrambi i coniugi (Modello 730, Modello Unico e Certificazioni Uniche). </p>



<p>Oltre a questo anche i <em>certificati di frequenza scolastica,</em> ma solo per i <strong>figli di lavoratori extracomunitari residenti in Italia.</strong></p>



<p>Inoltre, <strong>solo per i cittadini italiani con familiari residenti</strong> ancora in Paesi extra UE sono necessari il <em>certificato di matrimonio</em>, già registrato in Italia, tradotto e legalizzato dall&#8217;Ambasciata italiana, <em>l&#8217;estratto di nascita dei figli </em>(anche questo tradotto e legalizzato dall&#8217;Ambasciata italiana), lo Stato di famiglia e il libretti di famiglia.</p>



<p>Infine è anche utile sapere che la richiesta è retroattiva di cinque anni. Quindi presentandola adesso, se in regola con i requisiti, possono essere recuperati anche<strong> gli assegni fino a 5 anni prima.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Modalità di pagamento domanda di disoccupazione agricola</h3>



<p>L’<em>importo della disoccupazione agricola</em><strong> si calcola in base alle giornate lavorative effettuate durante l’anno</strong> per un massimo di 365 giornate.</p>



<p>Dal vostro guadagno totale <em>dovrete detrarre malattie, infortuni</em> e le giornate non indennizzabili.</p>



<p>L’importo che otterrete sarà <strong>la base della vostra indennità</strong>. Riceverete infatti il <strong>40%</strong> di questa cifra, da cui sarà<strong> detratto ulteriormente il 9%</strong> per i primi 150 giorni.</p>



<p>Quest’ultima detrazione verrà erogata <strong>dall’Inps</strong> come contributo di solidarietà. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, è prevista una retribuzione pari al 30 % e non al 40 %.</p>



<p>In poche parole, otterrete il 31 % netto della <strong>vostra retribuzione giornaliera</strong> per 150 giorni ed il 40 % per i giorni restanti. </p>



<p>Ad esempio se avete lavorato 4 mesi e quindi 120 giorni, e la vostra retribuzione giornaliera è di 50 €, il totale dell’indennità sarà pari a 15,50 € giornalieri per un totale di 1860 €.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Per precisazioni scriveteci..</h4>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/domanda-per-disoccupazione-agricola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naspi, la disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&#160;mesi Le regole per la Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&nbsp;mesi</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Le <strong>regole per la Naspi</strong>, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a chi abbia lavorato poco durante l’ultimo anno. Ecco quali sono i criteri da rispettare</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background"><span style="color: #000000;">La <strong>Naspi</strong>, il <strong>nuovo sussidio di disoccupazione,</strong> può essere erogata anche a chi abbia lavorato soltanto per due mesi in un anno, sempre che si possa dimostrare di avere <strong>nei quattro anni</strong> precedenti <strong>almeno 13 settimane</strong> (ossia 3 mesi) di contributi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In questo caso, basteranno <strong>30 giorni di lavoro nell’ultimo anno</strong> per avere diritto alla Naspi.</span><br><span style="color: #000000;"> Il <strong>sussidio per la disoccupazione</strong> però <em>non ha una cifra fissa</em>, ma varia a seconda delle settimane di contributi accreditate.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infatti ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite e <strong>quindi in pratica chi raggiunge il minimo di 13 settimane</strong> (3 mesi di contributi) <strong>ha diritto alla Naspi per 45 giorni.</strong> </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per la Naspi <strong>non contano le settimane </strong>di contributi che hanno già generato <strong>un altro sussidio</strong> di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi chi ha lavorato almeno un mese nel corso dell’anno e possiede complessivamente nei 4 anni precedenti <em>solo 13 settimane</em> di contributi <strong>potrebbe non aver diritto all&#8217;assegno</strong> <span style="text-decoration: underline;">se una di queste settimane è stata utilizzata per un’altra indennità di disoccupazione</span>, indipendentemente dal fatto che sia <strong>Aspi, Mini Aspi</strong>, o le altre vecchie forme di sussidio che erano previste in precedenza.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per avere diritto alla Naspi e a quello che ne consegue, <strong>il lavoratore non dovrà essersi dimesso</strong>, a meno che non possa dimostrare di averlo fatto<strong> per giusta causa</strong> oppure che sia avvenuto <strong>durante il periodo garantito di maternità</strong>, visto che questi casi sono comunque considerati <em>come perdita involontaria dell’occupazione.</em></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ed è bene ricordare che la <strong>domanda per accedere alla Naspi</strong> ha anche una scadenza. Andrà presentata al massimo <em><strong>entro 67 giorni</strong> <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalla data del licenziamento o dalla perdita dell’impiego</a></em>, altrimenti se ne perde il diritto.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La <strong>domanda di Naspi</strong> può essere inoltrata sia dal diretto interessato, tramite il sito dell’Inps o il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oppure ancora tramite un qualsiasi patronato riconosciuto.</span></p>



<p>Approfondimenti : <a href="https://www.naspi.biz/naspi-per-colf-e-badanti-bastano-cinque-settimane-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naspi, Per Colf E Badanti Bastano Cinque Settimane Di Lavoro</a> &#8211; <a href="https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NaSpI E Nuovo Impiego: Si Può Perdere Il Sussidio ?</a></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come dimettersi e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole Chi lascia il proprio posto di lavoro può avere diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione) a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Chi lascia il proprio posto di lavoro</strong> può avere diritto alla Naspi (<strong>assegno di disoccupazione</strong>) a patto che sussistano determinati requisiti</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Con l&#8217;avvento del Naspi, il dipendente che si <strong>licenzia</strong> ha comunque diritto sempre a presentare<strong> domanda per l&#8217;assegno di disoccupazione</strong> ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>No</strong>, perché la legge su questo punto è chiarissima: il sostegno economico in questione può essere ottenuto soltanto se le <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-giusta-causa-quando-sono-legittime/" target="_blank"><strong>dimissioni siano avvenute per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> </a>e in caso contrario l&#8217;Inps rigetterà la domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Più che di licenziamento quindi bisogna parlare di <strong>dimissioni da parte del lavoratore</strong>, perché la decisione è sua e non del suo datore, e non importa quali siano le cause che hanno portato a questa decisione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;addio volontario al posto di lavoro</strong> contrattualizzato può avvenire in linea di massima per due motivi principali: il primo è il caso nel quale il lavoratore sia costretto ad andarsene per motivi seri che incidono sulla sua vita personale e quindi rendono <strong>impossibile il proseguimento di quel rapporto di lavoro</strong> (quindi si presume che in circostanze diverse non sarebbe stati costretto a farlo).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il secondo motivo invece è legato a <strong>valutazioni personali del lavoratore,</strong> sia che dipenda dal fatto di trovarsi male con i colleghi o i suoi superiori sia che sia una circostanza necessaria magari per un cambio di città oppure per motivi legati alla famiglia.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> però spetterà soltanto nel primo di questo due casi previsti, cioé se la <em>scelta di lasciare il posto di lavoro</em> sia stata<strong> obbligata</strong> dalla necessità di evitare che la situazione personale sul lavoro possa degenerare e provocare danni ulteriori (ecco perché la <strong>&#8216;giusta causa</strong>&#8216;)</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quali sono quindi le circostanze previste dalla legge per garantire l’indennità di disoccupazione?</span></h3>



<ol>
<li><span style="color: #000000;"><strong>molestie sessuali</strong> perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/sentenze-mobbing/" target="_blank">mobbing</a></strong></span>, comportamenti ripetuti e vessatori da parte del datore di lavoro e superiori</li>



<li><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/mancato-pagamento-dello-stipendio-cosa-fare/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>mancato o ritardato pagamento della retribuzione</strong></span></a></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>omesso versamento dei contributi</strong> (salvo che tale inadempimento sia stato a lungo accettato dal lavoratore)</span></li>



<li><span style="color: #000000;">pretesa del datore di lavoro di<strong> prestazioni illecite</strong> del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>comportamento ingiurioso</strong> del superiore gerarchico verso il dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>demansionamento</strong>, ossia un significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.</span></li>
</ol>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre nel <strong>caso di lite sul posto di lavoro</strong> con i colleghi si avrà giusta causa soltanto se si possa dimostrare che è stato perpetrato <em>un abuso ai danni del dipendente </em>e non una semplice discussione per motivi di lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi il dipendente si deve trovare cioè in una condizione di inferiorità o per le scelte di un superiore o perché più colleghi con le stesse <em>mansioni</em> lo hanno preso in mezzo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Questa è un&#8217;ulteriore <strong>tutela alla salute</strong>, perché il datore di lavoro è obbligato a salvaguardare anche l&#8217;aspetto psichico. Dei dipendenti.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore che presenta le <strong>dimissioni per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> ha dunque diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione e all’indennità sostitutiva del preavviso, a patto però che sia in possesso <em>di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,</em> 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e dello stato di disoccupazione involontaria.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il dipendente che <strong>cessa volontariamente il rapporto di lavoro</strong> ha diritto alla disoccupazione in altri casi specifici:<strong> dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità</strong> (<em>da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio</em>), <strong>licenziamento disciplinare</strong>, mancato pagamento della busta paga, <strong>mobbing,</strong> aver subito <strong>molestie sessuali</strong> nei luoghi di lavoro, <strong>risoluzione consensuale del rapporto di lavoro</strong> intervenuta in sede protetta con <strong>procedura di conciliazione</strong>, risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta dopo il rifiuto del dipendente a trasferirsi ad altra sede della stessa azienda, sempre che distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le<em> &#8216;comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive&#8217;</em>, variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, <strong>ingiurie</strong> pronunciate dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.</span></p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fare la domanda di disoccupazione Naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-fare-la-domanda-di-disoccupazione-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 23:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[L’indennità a sostegno del reddito, o meglio la disoccupazione, è un contributo che eroga l’Inps a tutti i cittadini che hanno terminato il loro rapporto...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L’indennità</strong> a sostegno del reddito, o meglio<strong> la disoccupazione</strong>, è un contributo che eroga l’Inps a tutti i cittadini che hanno terminato il loro rapporto di lavoro per <strong>licenziamento o dimissioni per giusta causa. </strong></p>



<p>La domanda può essere presentata da un organizzazione sindacale, che vi guiderà nella <strong>compilazione della domanda,</strong> o può essere inviata direttamente online. </p>



<p>In quest’ultimo caso prima di inviare la domanda dovrete effettuare la registrazione sul sito dell’Inps e ricevere <strong>il Pin Dispositivo</strong>, di cui metà verrà inviato via mail e l’altra metà per posta, o <strong>SPID.</strong></p>



<p>Di seguito come fare la domanda di disoccupazione, i requisiti necessari e la durata dell’indennità.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I requisiti per la domanda di disoccupazione</h2>



<p class="has-background" style="background-color:#f6f6f6">I requisiti per fare domanda sono: <strong>avere trenta giorni di lavoro effettivo</strong> nei 12 mesi che precedono l’inizio del nostro stato di disoccupazione<strong> e 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. </strong></p>



<p>Ne possono beneficiare anche<strong> apprendisti </strong>e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, oltre ovviamente a ai lavoratori dipendenti. </p>



<p>L’indennità non viene erogata ad operai agricoli, dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato e i lavoratori extracomunitari stagionali. </p>



<p>Inoltre, la disoccupazione naspi vi spetta in tre casi:<em> stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo e requisito lavorativo.</em></p>



<p>Il primo riguarda<strong> il licenziamento da parte del datore di lavoro </strong>o comunque un evento che ha causato la perdita involontaria del lavoro, il secondo riguarda i contributi che devono essere<strong> pari ad almeno tredici settimane nei quattro anni antecedenti alla richiesta di Naspi</strong>, mentre l’ultimo vi farà accedere alla prestazione con 30 giorni di lavoro effettivo nel mese precedente alla domanda di disoccupazione.</p>



<p>Ricapitolando, <strong>se date le dimissioni non avrete mai accesso alla prestazione</strong> mentre se siete stati licenziati o avete perso involontariamente il posto di lavoro potrete presentare la domanda. </p>



<p>Nel caso in cui siete momentaneamente disoccupati ma avete 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo mese o 13 settimane di contributi utili, potrete ugualmente richiedere la Naspi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il procedimento per la domanda di disoccupazione</h3>



<p>Per fare la domanda di disoccupazione dovete collegarvi con il vostro account al sito dell’Inps e cercare la voce <strong>“Domande per prestazioni a sostegno del reddito”</strong> nella barra di ricerca. </p>



<p>Dopodiché cliccate sulla scheda con scritto servizio (di colore viola) e vi apparirà una nuova finestra. Sulla sinistra avrete il menù a tendina dove dovrete selezionare <strong>“Naspi”. </strong></p>



<p>Continuate su <strong>“Invio Domanda”</strong> e inserite i dati richiesti, compilate la sezione<strong> “Ultima posizione lavorativa”</strong> inserendo anche la matricola o il codice fiscale dell’azienda in cui avete lavorato. </p>



<p>Nel sito dovrebbe già essere memorizzata la matricola aziendale che potete trovare anche nell’estratto conto contributivo o più semplicemente in una vostra busta paga sotto la suddetta voce. </p>



<p>A questo punto continuate cliccando sul bottone avanti e confermate l’invio. La vostra domanda sarà elaborata e da questo momento potrete seguirne gli sviluppi nella sezione <strong>“Fascicolo previdenziale del cittadino”.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Modalità di pagamento domanda di disoccupazione</h3>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background" style="background-color:#f6f6f6">La prestazione viene erogata per un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni lavorati,<strong> l’importo invece sarà pari al 75% della vostra retribuzione media imponibile. </strong></p>



<p>Entrambi possono essere calcolati partendo dagli ultimi quattro anni antecedenti la vostra richiesta, ovviamente una volta erogata non potrete più chiedere un calcolo per i contributi che avete giù usato.</p>



<p>Per fare un esempio, se avete un anno di contributi riceverete la prestazione per la metà dei giorni che avete lavorato (in questo caso 6 mesi) con una retribuzione pari al 75% della media mensile che avete guadagnato durante l’anno. </p>



<p>Quindi se avete guadagnato per 10 mesi 1000 € e per 2 mesi invece avete guadagnato 2000 €, in totale sono 14000 € in un anno. Dividete 14000 € per 12 mesi ed il risultato sarà la vostra media mensile (1166,66 €)</p>



<h3 class="wp-block-heading">Nuova Procedura di invio domanda NASpI</h3>



<p>Il <strong>nuovo servizio di presentazione </strong>della domanda è accessibile, direttamente dal <em>sito internet www.inps.it </em>attraverso il seguente percorso: </p>



<p>“Sostegni, Sussidi e Indennità” &gt; “Per disoccupati” &gt; “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” &gt; “Utilizza il servizio” &gt; “Naspi” &gt; “<strong>Nuova Procedura di invio domanda NASpI</strong>” </p>



<p>Autenticandosi con la propria identità digitale di tipo <strong>SPID</strong> (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, <strong>CNS</strong> (Carta Nazionale dei Servizi) <strong>o CIE </strong>(Carta di Identità Elettronica).</p>



<p>Il <strong>modulo di domanda NASpI</strong>, con l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Inps, rendono più semplice l&#8217;inserimento.</p>



<p>Aggiunti anche gli <strong>“Avvisi” </strong>che su controlli automatici alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda evidenziano le criticità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore disoccupato che percepisce la naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/lavoro-in-nero-sanzioni-per-il-lavoratore/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/lavoro-in-nero-sanzioni-per-il-lavoratore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 22:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni lavoro nero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ? Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero, senza pagargli...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ?</h2>



<p>Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero,<strong> senza pagargli i contributi,</strong> rischia delle sanzioni elevate.</p>



<p>La legge è particolarmente severa nei confronti dei datori di lavoro che assumano persone senza assicurarle e pagare loro i contributi. Ma una domanda che ci si può porre è: sono previste<strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/lavoro-nero-sanzioni-e-jobs-act/" target="_blank" rel="noopener"> sanzioni anche per il lavoratore in nero</a>&nbsp;</strong>?</p>



<p>In linea di massima, la risposta è negativa. Infatti in generale il lavoratore è ritenuto dal legislatore la ‘parte debole’ del contratto, e di conseguenza in genere non viene punito: anzi, spesso la legge stessa <strong>prevede la sua assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro.</strong></p>



<p>La norma introdotta dal decreto legislativo numero 151 del 2015 prevede delle sanzioni pesanti, anche fino a 36mila euro per ogni lavoratore in nero, in capo al datore di lavoro.</p>



<p>In questo caso potremmo dire che il lavoratore riceve solamente<strong> vantaggi dalla regolarizzazione della sua posizione</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esiste almeno un caso nel quale il lavoratore in nero rischia delle sanzioni.</h3>



<p>In particolare, ciò avviene nel caso in cui il lavoratore in nero abbia dichiarato alle autorità il proprio stato di <strong>disoccupazione</strong> o, peggio ancora, <strong>percepisca anche una indennità</strong>. In un caso simile, se vengono effettuati gli opportuni controlli e si scopre che<strong> il lavoratore che si dichiara disoccupato e percepisce</strong> anche, nel caso, la pensione apposita in realtà è <strong>impiegato in nero</strong>, le autorità sono tenute a segnalare il lavoratore stesso.</p>



<p>Il lavoratore in nero che abbia comunicato al <strong>centro per l’impiego oppure all’INPS il proprio stato di disoccupato</strong>, ma che invece risulti <a rel="noopener" href="https://fest-del-lavo.blogspot.it/2016/02/lavoro-nero-in-italia-e-festa-lavoro.html" target="_blank"><strong>occupato in nero</strong></a>, rischia una <strong>condanna per falsità ideologica</strong> commessa da privato in atto pubblico (ai sensi dell’<strong>articolo 483 del codice penale</strong>). Tale norma prevede una pena fino a due anni di reclusione.</p>



<p>Invece se il lavoratore in nero, oltre che ad aver dichiarato di essere <strong>disoccupato, percepisca anche una indennità di disoccupazione, ovvero usufruisca di altre agevolazioni o ammortizzatori sociali,</strong> egli rischia la condanna per <strong>indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,</strong> reato contemplato dall’articolo 316 ter del Codice Penale. Questa norma prevede la reclusione da sei mesi ad un massimo di tre anni.</p>



<p>Se la somma che si ha <strong>percepito indebitamente</strong> risulta pari, o minore di 3.999,96 euro, allora il lavoratore in nero se la cava col pagamento di una somma di denaro che va da 5.164 euro fino ad un massimo di 25.822 euro.</p>



<p>Ovviamente oltre alla reclusione o alla sanzione, si decade dalla percezione dell’indennità <strong>e si dovrà restituire l’indebito all’Ente erogatore,</strong> che può riservarsi di chiedere<strong> il risarcimento del danno.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Le Vostre domande</h4>



<p>La badante che lavorava per mia madre tornerà definitivamente a casa sua in Romania ma, grazie ad una persona compiacente che le <strong>permette di mantenere la residenza in Italia</strong>, chiederà la <strong>disoccupazione</strong>. Come posso evitare questo illecito?</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/lavoro-in-nero-sanzioni-per-il-lavoratore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revoca sindacale della Naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/trattenute-sindacali-sulla-naspi/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/trattenute-sindacali-sulla-naspi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[trattenute sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[naspi-com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[Revoca della trattenute sindacali sulla Naspi Ogni anno la domanda Naspi viene predisposta dal commercialista ma quest&#8217;anno al primo pagamento Naspi ho avuto una bella...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Revoca della trattenute sindacali sulla Naspi</h2>



<p><span style="color: #000000;">Ogni anno la <strong>domanda Naspi</strong> viene predisposta dal commercialista ma quest&#8217;anno al primo <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>pagamento Naspi</strong></a> ho avuto una bella sorpresa: &#8220;<strong>Trattenute</strong> /&nbsp;<strong>Detrazioni sindacali</strong>&#8220;</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Sono davvero arrabbiata perché io <strong>non ho dato alcun consenso.</strong></span><br><span style="color: #000000;">La ricevuta però mostra che il consenso è stato dato !</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Come posso fare per sbarazzarmi di queste trattenute sindacali ?</span> <span style="color: #000000;">Le avrò ogni mese ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Ecco la soluzione</span>.</p>



<p><span style="color: #000000;">Se si hanno<strong> il pin </strong>per entrare nel<strong> portale inps </strong>occorrono due minuti per risolvere. È semplice</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Entrate con le Vostre credenziali. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Scrivete sulla barra naspi e clicchi dove c&#8217;è scritto <strong>prestazione al sostegno del reddito</strong> 》 laterale nella barra celeste》naspi》 comunicazione naspi-com》di nuovo <strong>comunicazione naspi-com</strong> 》invio comunicazione 》 avanti 》avanti》 cosa si vuole comunicare》 clicchi su <strong>variazione indirizzo e modalità pagamento</strong>》 avanti》<strong>comunicazione variazione alla domanda inviata</strong>》clicchi 》<strong>delega inps al pagamento</strong>&#8230;.. 》 poi giù in basso cambia su revoca dove c&#8217;è scritto <strong>variazione da comunicare sulla delega dell inps&#8230;.. sindacali</strong>. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Vai avanti e invii la domanda</span></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg"><img decoding="async" width="960" height="635" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg" alt="" class="wp-image-833" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg 960w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi-300x198.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi-768x508.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Avrete risolto il problema.</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Per una giusta ed adeguata informazioni in merito alla trattenuta quota sindacale sulla NASpI, viene applicata chiaramente<strong> su consenso dell&#8217;assistito,</strong> per<strong> retribuire in parte la domanda che l&#8217;ente di patronato sostiene</strong> nell&#8217;intera gestione, in quanto l&#8217;INPS non riconosce (se non mediante trattenuta quota sindacale) alcun indennizzo.</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Una nostra lettrice ci riferisce : sono entrata in <strong>myinps</strong> inserendo password e ho digitato nello spazio per la ricerca &#8220;<strong>naspi com&#8221;,</strong> il primo risultato che appare è quello per fare <strong>comunicazione</strong> (<em>non ricordo tutta la dicitura</em>) all&#8217;interno si inserisce nuova comunicazione, da varie opzioni tra le quali bisogna scegliere <strong>&#8220;altro&#8221;</strong> e all&#8217;interno scrivere &#8221; chiedo<strong> revoca delega patronato sui miei pagamenti naspi&#8221;,</strong> alla conferma invio viene rilasciata una ricevuta con numero di protocollo della richiesta. </p>



<p>Purtroppo non ricordo la dicitura esatta del link dopo aver digitato naspi com ma era il primo che appare in alto a sinistra</p>



<h3 class="wp-block-heading">Alcune problematiche sulla revoca della trattenuta</h3>



<p>Io ho richiesto <strong>la revoca dell&#8217;addebito quota sindacale su NASPI</strong>, effettuando la procedura da <strong>NASPI-COM</strong>, così come da voi consigliato. </p>



<p>La mia richiesta è stata inserita in Agosto ed è stata anche protocollata. Dopo 4 mesi continuo ad avere comunque<strong> l&#8217;addebito su NASPI. </strong></p>



<p>Mi sono recato alla mia <strong>sede INPS territorialmente competente</strong> ed una dipendente mi dice che la procedura da me seguita non è corretta, che NASPICOM non serve per questa cosa, e che, invece, dovrei dare<strong> una raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o<strong> una mail pec. </strong></p>



<p>Tra l&#8217;altro <em>l&#8217;addetta è stata molto sbrigativa</em>, essendo poco informata in materia.<em> Quindi ho avuto una risposta comprensibile</em> e non ho ancora capito quale sia la procedura esatta.</p>



<p>Vi chiedo cortesemente di consigliarmi una procedura valida,che non preveda l&#8217;invio della richiesta tramite il servizio<strong> NASPICOM</strong>. </p>



<p><span style="color: #000000;">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</span></p>



<p>Testimonianza :</p>



<p>Salve. A me è successa la stessa cosa, mi sono recata da un sindacato per attivare la procedura da disoccupata e mi hanno fatto firmare il consenso alla quota sindacale spacciandola per il consenso ai dati personali! </p>



<p>Quando me ne sono accorta, ho subito chiesto all&#8217;inps la conversione del pin on line a pin dispositivo,e revocato tramite il mio account inps la trattenuta di ben 28 euro al mese!!!!!! </p>



<p>Io mi chiedo se non possa essere denunciabile un tale comportamento.<span style="color: #000000;"><script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/trattenute-sindacali-sulla-naspi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come farsi licenziare e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-farsi-licenziare-e-ottenere-la-disoccupazione-naspi/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/come-farsi-licenziare-e-ottenere-la-disoccupazione-naspi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[Come farsi licenziare dal datore di lavoro? Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare dal datore di lavoro?</h2>



<p>Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione di dimettervi per non perdere l’assegno di disoccupazione?</p>



<p>Per perdere il posto di lavoro, come noto, è possibile presentare semplicemente le proprie dimissioni. Tuttavia, le <strong>dimissioni comportano la perdita dei sussidi sociali</strong> che sono collegati alla perdita (involontaria) del lavoro. </p>



<p>Ovvero: è possibile licenziarsi, ma in questo caso non si ha diritto all’accesso di assegni e sussidi per la perdita del lavoro (Naspi).<strong> La Naspi,</strong> infatti, è dovuta <strong>solamente se il lavoro viene perso involontariamente</strong> (licenziamento).</p>



<p>Insomma: se non si vuole più avere un certo posto di lavoro, ma allo stesso tempo si vuole evitare di perdere i sussidi sociali, bisogna farsi licenziare. </p>



<p>Come farsi licenziare, insomma? </p>



<p>Tenendo conto del fatto che, in genere, <em>il datore di lavoro non è molto disposto a fornire un falso licenziamento</em> perché si tratterebbe di una (anche se non facilmente dimostrabile) truffa ai danni dello Stato e a pagare il ticket per il licenziamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come costringere il datore di lavoro a licenziarsi?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare?</h3>



<p>In teoria per farsi licenziare basterebbe mettere in atto un comportamento che, minando in modo irreparabile <strong>il rapporto di fiducia</strong> presente fra datore di lavoro e dipendente, comporti il termine del rapporto lavorativo. </p>



<p>Ovviamente dovrebbe trattarsi di un atto grave, <strong>che violi il codice disciplinare dell’azienda,</strong> comportando il termine del rapporto di fiducia presente. Detto ciò, non si tratta certo di un invito a delinquere! </p>



<p>Nella prassi, ci si può far licenziare per diversi motivi: vediamo quali.</p>



<ol type="1">
<li><strong>Licenziamento per giusta causa</strong>. Si tratta dell’ipotesi di cui parlavamo: si tratta di <em>licenziamento in caso di grave violazione del rapporto di fiducia,</em> o violazione di norme e via dicendo. Questo comporta il licenziamento in tronco, senza necessità di preavvisare il lavoratore.</li>



<li><strong>Licenziamento per giustificato motivo soggettivo</strong>. Anche in questo caso<em>, viene meno il rapporto di fiducia che permette il proseguimento del rapporto di lavoro</em>. Tuttavia in questo caso la violazione non è così grave da giustificare un termine immediato del rapporto di lavoro. In questo caso quindi si applica, come previsto dal CCNL, il preavviso. Il comportamento doloso, anche non troppo grave, del lavoratore, <em>comporta quindi la possibilità di farsi licenziare e ottenere la Naspi</em>. Pensiamo al caso del lavoratore che <em>non si presenta al lavoro e non giustifica la sua assenza</em> rispetto alla contestazione del datore di lavoro. Si è in questo caso soggetti a rischio concreto di licenziamento.</li>



<li><strong>Licenziamento giustificato motivo oggettivo</strong> (<em>per ragioni organizzative/economiche/aziendali)</em>. Ovviamente farsi licenziare per questo motivo è un po’ complesso. Questa causa di licenziamento infatti <em>non dipende dal lavoratore</em>.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Dimissioni e Naspi</h3>



<p>In un solo caso è possibile ottenere la <strong>Naspi anche senza farsi licenziare</strong>, quindi con le dimissioni: si tratta del caso di <strong>dimissioni per giusta causa</strong>. </p>



<p>Ovvero, se il <strong><a href="https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/">dipendente si dimette a causa di comportamenti del datore di lavoro</a></strong> che rendono impossibile la prosecuzione del lavoro <em>(i.e. mobbing, discriminazione, minacce, mancata adozione delle misure di sicurezza).</em> Quindi, se ci si dimette per giusta causa, si ha la possibilità di ottenere comunque la Naspi.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/come-farsi-licenziare-e-ottenere-la-disoccupazione-naspi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-gennaio-2023/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-gennaio-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 00:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=2264</guid>

					<description><![CDATA[NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><a></a>NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta</h2>



<p><em>Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la nostra guida per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla disoccupazione ed in particolare sull’accredito del mese in corso.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Accredito di NASpI e DIS-COLL a gennaio 2023: quando arriva?</h3>



<p>Chiariamo subito uno dei punti più importanti della questione:<strong> la Naspi verrà accreditata agli aventi diritto il giorno 15 gennaio</strong>, esattamente come accade per gli altri mesi. L’accredito arriverà sul conto corrente, bancario o postale, che il sogggetto ha indicato in fase di presentazione della domanda.</p>



<p>Se però hai da poco presentato la domanda, pertanto <strong>sei in attesa della prima mensilità</strong>, è possibile che questa venga erogata un po’ più tardi, per monitorare lo stato puoi effettuare l’accesso all’area riservata del sito dell’Istituto, dal momento in cui compare la dicitura “pagamento in corso” potrebbero occorrere all’incirca 15/20 giorni affinché il pagamento venga accreditato.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Come verificare lo stato della prestazione</h3>



<p>Tutti i titolari di NASpI e DIS-COLL possono verificare lo stato del pagamento in qualunque momento, vediamo insieme come.</p>



<p>Innanzitutto è necessario <strong>fare il login sul sito INPS </strong>attraverso mezzi di autenticazione come PIN INPS, SPID, CIE, CNS. In seguito, si dovrà accedere al fascicolo previdenziale del cittadino e poi alla scheda del servizio.</p>



<p>In questo modo, inoltre, si potrà anche avere traccia delle mensilità erogate così da tenere il conto su quelle che ancora ti spettano.</p>



<p>Ricordiamo che i soggetti che hanno fornito il numero di cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà un SMS che segnalerà l’avviso della liquidazione della prima rata della NASpI.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Cosa è la NASpI e a chi spetta</h3>



<p>La <strong>Naspi, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego,</strong> è fondamentalmente un’indennità a cadenza mensile di disoccupazione, prevista dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata su richiesta del soggetto interessato, dunque non automaticamente.</p>



<p>Per quanto concerne la platea di utenza, <strong>la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l&#8217;occupazione</strong>, come apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>Una novità c’è stata <strong>a partire dal 1° gennaio 2022,</strong> a partire da tale momento la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Differenza tra NASpI e DIS-COLL</h3>



<p>Anche la <strong>DIS-COLL è una indennità di disoccupazione mensile, </strong>ciò che cambia è che quest’ultima spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche per i contratti a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso l’occupazione e che siano iscritti alla Gestione Separata presso l’INPS. </p>



<p>Restano esclusi i collaboratori titolari di pensione, i soggetti titolari di partita IVA e tutti coloro che ricoprono il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni etc.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-gennaio-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come funziona la disoccupazione anticipata</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-funziona-la-disoccupazione-anticipata/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/come-funziona-la-disoccupazione-anticipata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 21:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[naspi anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[Naspi anticipata: cosa è, a chi spetta e come ottenerla La Naspi consiste nella cosiddetta indennità mensile di disoccupazione, ovvero quell&#8217;indennità prevista in Italia a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi anticipata: cosa è, a chi spetta e come ottenerla</h2>



<p>La <strong>Naspi</strong> consiste nella cosiddetta <strong>indennità mensile di disoccupazione</strong>, ovvero quell&#8217;indennità prevista in Italia a favore dei lavoratori rimasti privi del lavoro, per consentirgli di provvedere al loro necessità mentre cercano un&#8217;altra occupazione.</p>



<p>Come noto, questa indennità spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso in maniera involontaria il rapporto di lavoro a partire dal 1 maggio 2015; l&#8217;indennità viene corrisposta normalmente mensilmente, come avverrebbe con lo stipendio.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#f6f6f6">La legge italiana prevede la possibilità di accedere alla <strong>cosiddetta Naspi anticipata</strong>, ovvero la liquidazione anticipata in una sola somma complessiva del trattamento di disoccupazione, ovvero una sola somma che cumula tutte le mensilità (meno la prima) che spettano al soggetto. </p>



<p>La disciplina della Naspi anticipata è prevista dalla normativa vigente, e non tutti possono avervi accesso. Infatti, per accedere alla Naspi anticipata bisogna rientrare in certe categorie e determinate condizioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi può richiedere la Naspi anticipata</h2>



<p>La Naspi anticipata, come abbiamo detto, non può essere richiesta da tutti. Solamente i soggetti che rientrano nelle condizioni previste dalla legge possono chiedere che <strong>l&#8217;indennità di disoccupazione sia erogata in una sola tranche,</strong> tutti assieme. </p>



<p>Ma quali sono questi soggetti? </p>



<p>Quali i requisiti per chi vuole richiedere la Naspi anticipata? Scopriamolo insieme.</p>



<p>Può richiedere la Naspi anticipata:</p>



<ol type="1">
<li>Colui che vuole avviare un&#8217;impresa individuale o vuole avviare una attività lavorativa autonoma;</li>



<li>Chi ha già iniziato una attività lavorativa autonoma, e la vuole sviluppare a tempo pieno;</li>



<li>Chi deve sottoscrivere una quota del capitale sociale di una cooperativa dove lavori.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Quanti soldi spettano con la Naspi anticipata?</h2>



<p>Ma quanto spetta con la Naspi anticipata? </p>



<p>Come abbiamo avuto modo di accennare, la Naspi anticipata consiste nella indennità che cumula la somma di tutti gli importi mensili che lavoratore avrebbe percepito, meno la prima mensilità. </p>



<p>Facciamo un esempio semplice: se al lavoratore aspettavano 10 mensilità da 1000 €, riceverà come Naspi anticipata 9000 €. </p>



<p>Ricordiamo che con questa tipologia di Naspi non spetta l&#8217;assegno del nucleo familiare e non spetta la contribuzione figurativa, inoltre viene effettuata la trattenute Irpef, come previsto dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come richiedere la Naspi anticipata</h2>



<p>Richiedere la Naspi anticipata è facile, in quanto l&#8217;intero processo si svolge online sul sito dell&#8217;Inps.</p>



<p>Ovvero, è possibile effettuare la <strong>domanda di Naspi anticipata online</strong>, in maniera comoda e veloce dall’apposita pagina del sito dell’INPS una volta che ci si è autenticati, oppure è possibile anche farlo attraverso le modalità tradizionali, ovvero al telefono con il Contact Center, oppure attraverso il patronato o intermediari dell&#8217;Inps.</p>



<p>In ogni caso, è necessario che la domanda venga inoltrata <strong>entro 30 giorni dal momento in cui si inizia l&#8217;attività autonoma, </strong>o si sottoscrive la quota del capitale sociale della cooperativa, o si inizia l&#8217;impresa individuale; in questi ultimi casi in genere quindi dall&#8217;apertura della partita Iva o dall&#8217;avviamento dell&#8217;attività. </p>



<p>Se <strong>l&#8217;attività autonoma è cominciata durante il rapporto di lavoro dipendente, </strong>la domanda di Naspi anticipata va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui si effettua una domanda stessa per ottenere la Naspi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/come-funziona-la-disoccupazione-anticipata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naspi, quando comincia il pagamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-quando-comincia-il-pagamento/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-quando-comincia-il-pagamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 21:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti Il periodo non è dei migliori per le...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti</h3>



<p>Il periodo non è dei migliori per le famiglie italiane dal punto di vista economico. Oltre ai tanti rincari, che riguardano non solo le bollette di luce e gas ma anche i generi alimentari, le indagini sulla disoccupazione in Italia continuano a far registrare numeri molto preoccupanti.</p>



<p><strong>Quando si perde il lavoro </strong>si vede davvero tutto nero, anche se alcune misure possono aiutare a respirare, sebbene solo per un breve periodo. Un esempio è la <strong>Nuova prestazione di assicurazione sociale per l&#8217;impiego, </strong>meglio nota come<strong> Naspi,</strong> un trattamento erogato dall&#8217;INPS che permette proprio ai disoccupati di reggere l&#8217;urto derivato dalla perdita del lavoro.</p>



<p>Per ottenere la misura di sostegno, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione e deve avere alle spalle <strong>almeno 13 settimane di contribuzione</strong> nei quattro anni che precedono l&#8217;inizio dell&#8217;inattività.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma quando possono cominciare effettivamente a ricevere la Naspi coloro che possono avere accesso al trattamento erogato dall&#8217;INPS? </h3>



<p>Quanto bisogna aspettare per ricevere la prima mensilità dal momento in cui si incassa l&#8217;ultimo stipendio versato dal datore di lavoro?</p>



<p>Come per ogni cosa, prima si presenta la domanda e <strong>più velocemente </strong>si riesce ad ottenere la prima mensilità. Ma andiamo con ordine.</p>



<p>Prima di tutto è necessario presentare la <strong>domanda all&#8217;INPS per via telematica,</strong> tramite il portale dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: l&#8217;inoltro della domanda deve essere perfezionato entro 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esistono alcune eccezioni</h3>



<p>Ad esempio,<em> in caso di maternità</em> indennizzabile insorta entro 68 giorni <strong>dalla data di cessazione </strong>del rapporto, il termine per la presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; se invece la maternità indennizzabile è insorta <strong>durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, </strong>il termine decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità.</p>



<p>Se invece si verifica un diritto all&#8217;indennizzo dovuto da una <em>malattia comune professionale </em>o da un infortunio <strong>entro i 60 giorni </strong>dalla data di cessazione del rapporto, il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; <strong>durante il rapporto di lavoro </strong>successivamente cessato, invece, il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.</p>



<p><strong>In caso di malattia non indennizzabile, </strong>il termine di decadenza di 68 giorni non è sospeso ma decorre secondo le regole ordinarie. Se invece sopraggiunge una <strong>controversia, </strong>il termine decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria.</p>



<p>Un altro caso da tenere in considerazione è la corresponsione <strong>dell&#8217;indennità di mancato preavviso: </strong>con questa situazione il termine decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all&#8217;indennità, ragguagliato a giornate.</p>



<p>Infine,<strong> in caso di licenziamento per giusta causa</strong>, il termine decorre dal 30esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma allora quando comincia il pagamento della Naspi? </h3>



<p>La decorrenza prende il via dal primo giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda e comunque<strong> non prima dell&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro</strong>. Pertanto, il pagamento avverrà il mese dopo quello in cui è stata presentata e accettata la richiesta.</p>



<p>Per essere più chiari, se la domanda è stata presentata entro l&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione, la decorrenza della Naspi avviene dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto; se invece la domanda è stata presentata oltre l&#8217;ottavo giorno, la decorrenza del trattamento dell&#8217;INPS avviene dal primo giorno successivo alla richiesta.</p>



<p>Le cose cambiano in caso di maternità, malattia comune o professionale oppure infortunio: con domanda presentata entro l&#8217;ottavo giorno la decorrenza scatta dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto, mentre se la domanda viene presentata dopo l&#8217;ottavo giorno ma entro i termini di legge la decorrenza della Naspi comincia dal giorno successivo alla richiesta. </p>



<p>Stesse tempistiche anche per la corresponsione dell&#8217;indennità di mancato preavviso e di licenziamento per giusta causa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come avviene il pagamento della Naspi? </h3>



<p>In genere le modalità sono due, ovvero tramite <strong>accredito su conto bancario o postale</strong> (o su libretto postale), oppure attraverso un bonifico presso l<strong>&#8216;ufficio postale</strong> nella provincia di residenza o domicilio del richiedente.</p>



<p>Va chiarito che la Naspi può essere percepita anche se ci si trasferisce all&#8217;estero, a prescindere dalla motivazione e dalla durata dell&#8217;espatrio. </p>



<p>Vanno tuttavia rispettati i vincoli imposti dalla normativa italiana: prima di tutto è obbligatorio presentarsi al Centro per l&#8217;impiego per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio; in secondo luogo, è necessario partecipare alle iniziative proposte, pena l&#8217;applicazione delle relative sanzioni, vale a dire la decurtazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>



<p>Da sottolineare che se il trasferimento avviene in un Paese dell&#8217;Unione Europea, per tre mesi il percettore di Naspi può anche non rispettare i vincoli precedentemente citati. Vincoli che invece devono essere rispettati dal primo giorno del quarto mese per poter continuare a ricevere la misura.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.naspi.biz/naspi-quando-comincia-il-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
