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	<title>pensione &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Pensione di reversibilità a chi spetta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[debiti ereditari]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla reversibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione di reversibilità]]></category>
		<category><![CDATA[pensione di reversibilità ai superstiti]]></category>
		<category><![CDATA[rinuncia all'eredità]]></category>
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					<description><![CDATA[Pensione di reversibilità, rinunciare all&#8217;eredità non pesa sul diritto Il coniuge che per non accollarsi eventuali debiti rinuncia all&#8217;eredità del defunto ha comunque diritto alla...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Pensione di reversibilità, rinunciare all&#8217;eredità non pesa sul diritto</span></h2>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color"><span style="color: #000000;">Il coniuge che per non accollarsi eventuali <strong>debiti</strong> <strong>rinuncia all&#8217;eredità del defunto</strong> ha comunque <strong>diritto alla reversibilità</strong>. Ecco come funziona e chi la può incassare</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Sentiamo spesso parlare di pensione di reversibilità nel caso della <strong>scomparsa di un coniuge,</strong> come diritto inalienabile. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma cosa succede se eventualmente <strong>non si accetta l&#8217;eredità e quindi non si entra nella successione</strong>, magari per motivi legati ad eventuali debiti del coniuge deceduto ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Va precisato subito che la pensione di reversibilità rappresenta un diritto autonomo, indipendente dal diritto ad ereditare il patrimonio del defunto o comunque una sua quota. </span></p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color"><span style="color: #000000;"><strong>Quindi il coniuge sopravvivente anche se rinuncia all’eredità mantiene</strong> comunque <em>il diritto agli emolumenti della pensione di reversibilità </em>come ha chiarito una volta per tutte la Corte Costituzionale con una sentenza del 1987.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Si legge tra l&#8217;altro che la pensione destinata ai superstiti non fa parte dell’eredità, ma rappresenta una forma di tutela previdenziale. In questo caso l’evento tutelato dalla pensione, come se fosse una forma di assicurazione, è la morte e quindi una condizione alla quale tutti sono soggetti e che crea fisiologicamente <strong>una situazione di bisogno per i familiari del defunto, in primis il coniuge. </strong></span></p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color"><span style="color: #000000;">Quindi qualora quest&#8217;ultimo rinunci all’eredità, <strong>può comunque incassare la reversibilità o la pensione indiretta</strong> senza per questo rispondere di eventuali debiti del pensionato deceduto. </span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La pensione di reversibilità ai superstiti</strong> non potrà essere in nessun caso inferiore al trattamento minimo (una volta conteggiati i limiti di reddito) o superiore ala cifra complessiva della pensione che sarebbe spettata al deceduto.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Ma come funziona materialmente la reversibilità e chi ne ha diritto ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><strong>E quali parenti del defunto hanno diritto alla reversibilità,</strong> in quali casi e in quale misura? </span></p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color"><span style="color: #000000;"><strong>Se il lavoratore era già pensionato al momento del decesso</strong>, i congiunti ne hanno diritto se sussistono determinati requisiti, mentre si passa alla<strong> pensione indiretta</strong> nel caso in cui il coniuge deceduto non avesse ancora maturato il diritto alla pensione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong> In quest&#8217;ultimo caso la pensione è liquidata se al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per le prestazioni di invalidità</strong>, ossia cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio, o se al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia (in questo caso non è rilevante l’età dell’assicurato deceduto, ma si applica il coefficiente di trasformazione pari a 57 anni di età). </span></p>



<p><span style="color: #000000;">In più non sono necessari 20 anni di contributi, ma 15 perché alle pensioni destinate ai superstiti non si applica l’aumento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Hanno quindi diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite</strong> (anche se separato) o l’ex coniuge divorziato sempre che gli sia stato riconosciuto il diritto all&#8217;assegno di mantenimento, <strong>ma anche i figli, purché minori di 18 anni oppure studenti fino al 21° anno di età</strong>, se frequentano la scuola media superiore o professionale <em>(il limite passa a 26 anni se frequentano corsi universitari, a patti che siano studenti in corso)</em>, sempre che siano a <strong>carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita,</strong> mentre la pensione spetta ai <strong>figli inabili a prescindere dall’età. </strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>E ancora ai genitori</strong>, a patto che<em> non vi siano già coniuge e figli</em>, abbiano un&#8217;età superiore ai 65 anni e non siano titolari di pensione. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine ai <em>fratelli celibi e sorelle nubili</em> sempre che non siano titolari di un trattamento di pensione, non esistano o non abbiano diritto alla pensione il coniuge, i figli superstiti e mancano anche i genitori, risultino inabili permanentemente al lavoro (anche se hanno meno di 18 anni) e a carico del deceduto alla data della sua morte.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Qual è quindi in definitiva la quota della pensione di reversibilità che spetta ai familiari ? </span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Ecco lo schema:</span><br><span style="color: #000000;"> <strong>coniuge solo 60%</strong></span><br><span style="color: #000000;"><strong> coniuge ed un figlio: 80%</strong></span><br><span style="color: #000000;"><strong> coniuge e due o più figli: 100%</strong></span><br><span style="color: #000000;"> un figlio: 70%</span><br><span style="color: #000000;"> due figli: 80%</span><br><span style="color: #000000;"> tre o più figli: 100%</span><br><span style="color: #000000;"> <strong>un genitore: 15%</strong></span><br><span style="color: #000000;"> <strong>due genitori: 30%</strong></span><br><span style="color: #000000;"> un fratello o una sorella: 15%</span><br><span style="color: #000000;"> due fratelli o sorelle: 30%</span><br><span style="color: #000000;"> tre fratelli o sorelle: 45%</span><br><span style="color: #000000;"> quattro fratelli o sorelle: 60%</span><br><span style="color: #000000;"> cinque fratelli o sorelle: 75%</span><br><span style="color: #000000;"> sei fratelli o sorelle: 90%</span><br><span style="color: #000000;"> sette o più fratelli o sorelle: 100%.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" rel="noopener noreferrer" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocati lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento e dimissioni</a>&#8211; <a style="color: #000000;" rel="noopener noreferrer" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span><script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Quattordicesima ai pensionati</title>
		<link>https://www.naspi.biz/quattordicesima-ai-pensionati-2017/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 18:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[quattordicesima]]></category>
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					<description><![CDATA[Quattordicesima ai pensionati, funziona così A partire da luglio (o da dicembre a seconda di quando si compiono 64 anni) la pensione verrà integrata con...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Quattordicesima ai pensionati, funziona così</h4>
<p>A partire da luglio (o da dicembre a seconda di quando si compiono 64 anni)<strong> la pensione verrà integrata con la nuova quattordicesima</strong> che può arrivare fino a 655 euro</p>
<p>La copertura finanziaria assicurata dall&#8217;ultima legge di bilancio c&#8217;è così come la conferma definitiva da parte di Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ecco perché ormai è tutto pronto per l&#8217;erogazione della quattordicesima ai pensionati che entrerà d&#8217;ufficio nei pagamenti<strong> dal prossimo mese di luglio 2017</strong>, per un <strong>importo massimo di 655 euro</strong>.</p>
<p>Si calcola che questa nuova quattordicesima interessi circa 3,4 milioni di pensionati italiani, visto che la platea potenziale è stata allargata con l&#8217;ultima legge di bilancio del 2016.<strong> La prestazione previdenziale integrativa</strong> infatti fino ad oggi toccava soltanto ai soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo e invece è stata estesa in misura diversa anche ai soggetti oltre i 64 anni di età con redditi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (in pratica fino a 13mila euro circa annui).</p>
<p>In base al calcolo della nuova <strong>quattordicesima</strong> i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo, pari a 9.786,66 euro annui che già percepivano la quattordicesima stessa avranno accreditato un importo maggiore, pari a 437 euro fino a 15 anni di contributi, oppure a 546 euro per chi ha da 15 a 25 anni di contributi e infine a 655 euro per chi ha oltre 25 anni di contributi che diventano 28 di lavoro autonomo.</p>
<p>Invece i pensionati con redditi da 1,5 a 2 volte il minimo percepiranno una somma variabile sempre in base ai contributi: sono 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 euro tra 15 e 25 anni di contributi e 504 euro con più di 25 anni di contributi oppure 28 nel caso di lavoro autonomo.</p>
<p>Come è stato espressamente <strong>ribadito dall&#8217;Inps</strong> nei giorni scorsi, <strong>la nuova quattordicesima verrà versata</strong> insieme al <strong>rateo pensionistico di luglio</strong> nel caso in cui il requisito anagrafico diventi effettivo nel primo semestre. Invece per chi raggiunge i 64 anni nel secondo semestre del 2017 il versamento ulteriore arriverà a dicembre.</p>
<p>L&#8217;integrazione verrà accreditata, come ha confermato l&#8217;Inps, “<em>in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell&#8217;anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell&#8217;anno 2017”.</em></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocati lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento e dimissioni</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<item>
		<title>Pensione anticipata, ecco le novità in arrivo</title>
		<link>https://www.naspi.biz/pensione-anticipata-ecco-le-novita-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 17:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Rita]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo della pensione di vecchiaia]]></category>
		<category><![CDATA[Ape social]]></category>
		<category><![CDATA[APE volontaria]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[pensione anticipata]]></category>
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					<description><![CDATA[Slitta di qualche settimana la partenza dell&#8217;Ape, sia quella sociale che quella volontaria. Ma come funzionano e a chi sono rivolte? Il 1° maggio doveva...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Slitta di qualche settimana la partenza dell&#8217;Ape, sia quella sociale che quella volontaria. Ma come funzionano e a chi sono rivolte?</h4>
<p>Il <strong>1° maggio</strong> doveva essere una data simbolo per i lavoratori perché oltre ad essere la loro festa era prevista anche la partenza dell&#8217;<strong><a href="https://www.naspi.biz/pensione-anticipata-ecco-come-funzionano-ape-sociale-e-volontaria/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ape, il nuovo Anticipo pensionistico volontario</a></strong> che era già stato varato con la legge di Bilancio, ma in realtà per ora è stato attivato soltanto l&#8217;anticipo per i dipendenti che svolgono lavori usuranti mentre su quello più atteso serve il parere del Consiglio di Stato che non è ancora arrivato e che ha rallentato tutto.</p>
<h4>Come funziona l&#8217;anticipo della pensione?</h4>
<p>É destinato ai lavoratori pubblici e privati che abbiano più di 63 anni e che d&#8217;ora in poi potranno richiedere due diverse prestazioni, l&#8217;Ape sociale e l&#8217;Ape volontaria, per garantirsi un reddito ponte fino a quando non potranno accedere effettivamente alla loro pensione.</p>
<p>Un sostegno al reddito che va ad integrare misure già previste, come la <strong>Naspi (Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego)</strong> la cui durata massima è di 24 mesi.</p>
<p>La differenza fondamentale è che l&#8217;<strong>Ape volontaria</strong> si configura come un vero anticipo sulla futura pensione con tassi e condizioni agevolate, l&#8217;<strong>Ape sociale</strong> invece è una indennità finanziata dallo Stato per soggetti in stato di difficoltà che può essere causato da una prolungata disoccupazione oppure da una disabilità. Inoltre è prevista una rendita integrativa temporanea anticipata, denominata <strong>Rita</strong>, per i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare.</p>
<h4>Ape Volontaria</h4>
<p>In dettaglio l&#8217;<strong>Ape volontaria è un prestito modulato e garantito dalla pensione di vecchiaia</strong> che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto e viene erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità complessive.</p>
<p>Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata mentre sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.</p>
<p>Per accedere è necessario, al momento della richiesta, avere almeno 63 anni e 20 anni di contributi, essere certi di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi e avere un importo della futura pensione mensile pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell&#8217;Assicurazione generale obbligatoria oltre a non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. La domanda va presentata all&#8217;Inps.</p>
<h4>Ape sociale</h4>
<p>L&#8217;<strong>Ape Sociale invece è una misura sperimentale per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio</strong>, soggetta comunque ad una copertura finanziaria limitata.</p>
<p>Si rivolge a chi abbia compiuto almeno 63 anni di età, non titolare di pensione diretta, e può esser erogata fino al compimento dell&#8217;età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.</p>
<p>Per ottenerla è necessario avere al momento della richiesta almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva mentre solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Inoltre bisogna maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi e non essere titolari di alcuna pensione diretta. Al momento non è ancora chiaro come presentare la domanda.</p>
<h4>Rita</h4>
<p>Infine la <strong>Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata)</strong> viene concessa al lavoratore che ha maturato una somma in un fondo integrativo e che deve farne uso prima dell&#8217;età di pensionamento per poter usufruire di una rendita temporanea giusto per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione.</p>
<p>Avrà una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per gli anticipi e pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata a rendita. Il provvedimento è destinato a lavoratori che abbiano aderito alla previdenza complementare, con almeno 20 anni di contributi e 63 anni di età.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blog legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Pensione anticipata, ecco come funzionano APE sociale e volontaria</title>
		<link>https://www.naspi.biz/pensione-anticipata-ecco-come-funzionano-ape-sociale-e-volontaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 12:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo della pensione di vecchiaia]]></category>
		<category><![CDATA[Ape social]]></category>
		<category><![CDATA[APE volontaria]]></category>
		<category><![CDATA[legge 104]]></category>
		<category><![CDATA[pensione anticipata]]></category>
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					<description><![CDATA[APE Volontaria e APE Sociale: a chi sono destinate, come si incassano e quali sono i requisiti per richiederle Finalmente tutti quelli che sono interessati...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
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<h4>APE Volontaria e APE Sociale: a chi sono destinate, come si incassano e quali sono i requisiti per richiederle</h4>
<p>Finalmente tutti quelli che sono interessati possono navigare sul <strong>portale dell&#8217;Inps</strong> (<span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u>www.inps.it</u></span></span>) per calcolare con precisione l&#8217;entità delle misure per gli <strong>anticipi pensionistici</strong> destinate a coloro che ne sono interessati, con la possibilità di autenticare la ricerca.</p>
<p><strong>L&#8217;Inps</strong> infatti prevede diverse<strong> tipologie di prestazioni pensionistiche</strong>,basate sulla gestione o sul fondo di appartenenza degli iscritti oltre che sui requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge, in primis l&#8217;<strong>Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (o APE Volontaria)</strong> e l&#8217;<strong>Anticipo pensionistico sociale (o APE Sociale)</strong>.</p>
<p>Vediamo quindi di cosa di tratta.</p>
<h4>APE Volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)</h4>
<p>Si tratta di un <strong>prestito proporzionato e garantito dalla pensione di vecchiaia</strong>, che viene erogato dalla banca in quote mensili per complessive dodici mensilità da incassare alla maturazione del diritto ed <em>è riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. </em></p>
<p>Può essere richiesta dai <strong>lavoratori dipendenti pubblici e privati,</strong> così come dai <strong>lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata</strong> mentre sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.</p>
<p><strong>Il prestito ottenuto verrà restituito in 260 rate, in un periodo di 20 anni</strong> mediante, con una trattenuta effettuata direttamente dall&#8217;Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, compresa la tredicesima.<em> Una volta completata la restituzione, la pensione sarà corrisposta per intero</em>, senza ulteriori riduzioni, ma è prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito secondo criteri che saranno fissati successivamente da un decreto del presidente del Consiglio.</p>
<p>Il<strong> prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria</strong> per il rischio di morte prima dell&#8217;età pensionistica: <em>in caso di decesso dell’interessato</em> prima dell’intera restituzione del debito,<em> l’assicurazione versa alla banca il debito residuo.</em></p>
<p>Inoltre il <strong>prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi</strong> e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e le somme erogate comunque non concorrono a formare reddito ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p><strong>Alle somme dell&#8217;<a href="https://www.naspi.biz/ape-anticipo-della-pensione-di-vecchiaia/" target="_blank">APE</a></strong> si applicano il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.</p>
<p><strong>Per accedere al prestito</strong> è necessario al momento della richiesta <strong>avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi,</strong> poter maturare il <strong>diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi,</strong> avere un importo della futura pensione mensile (al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto) pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell&#8221;Assicurazione generale obbligatorià. Inoltre <strong>non</strong> essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.</p>
<p><div id="attachment_140" style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/dis-coll-inps.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-140" class="wp-image-140" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/dis-coll-inps.jpg" alt="ape" width="400" height="181" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/dis-coll-inps.jpg 620w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/dis-coll-inps-300x135.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p id="caption-attachment-140" class="wp-caption-text">ape</p></div></p>
<p><strong>Per ottenere l’APE Volontaria</strong> il richiedente o gli intermediari autorizzati devono presentare all&#8217;Inps domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia. <strong>La domanda dell&#8217;APE</strong> e quella di<strong> pensione</strong> <strong>non sono revocabili</strong> e il richiedente dovrà indicare sia il finanziatore cui richiedere il prestito che l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.</p>
<p>Toccherà all&#8217;Inps verificare il possesso dei requisiti di legge, certificare il diritto all&#8217;APE e comunicare al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. La norma inoltre prevede una<strong> possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà,</strong> sempre con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.</p>
<h4>APE Sociale (Anticipo pensionistico)</h4>
<p>Una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 per favorire la transizione verso il <strong>pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio</strong> ma soggetta a limiti di spesa.</p>
<p>Viene erogata dall&#8217;Inps<strong> a soggetti in stato di bisogno</strong> che abbiano compiuto <strong>almeno 63 anni di età</strong> e che non siano già titolari di pensione diretta e si incassa<strong> fino al raggiungimento dell&#8217;età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.</strong></p>
<p>Tocca ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li><strong>Disoccupati che abbiano finito di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione</strong> loro spettante. In questo caso lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale nell&#8217;ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.</li>
<li><strong>Soggetti che assistono</strong>, al momento della richiesta <strong>e da almeno sei mesi,</strong> il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) <strong>con handicap grave.</strong></li>
<li>Invalidi civili con un grado di <strong>invalidità pari o superiore al 74%.</strong></li>
<li>Personale delle <strong>professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche</strong> ospedaliere con lavoro organizzato in turni.</li>
<li>Dipendenti che svolgono da <strong>almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso</strong> all’interno delle seguenti professioni: operai dell&#8217;industria estrattiva, dell&#8217;edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce.</li>
<li><strong>Facchini</strong>, addetti allo spostamento merci e assimilati.</li>
<li>Addetti all&#8217;<strong>assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.</strong></li>
<li>Insegnanti della <strong>scuola dell&#8217;infanzia e educatori degli asili nido.</strong></li>
<li>Personale non qualificato addetto ai <strong>servizi di pulizia.</strong></li>
<li><strong>Operatori ecologici</strong> e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.</li>
</ul>
<p>Per ottenere l’&#8217;indennità è necessario avere, al momento della richiesta, <strong>almeno 63 anni di età, almeno 30 anni di anzianità contributiva</strong> mentre per i lavoratori che svolgono<strong> attività difficoltose o rischiose</strong> l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. E ancora, maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi e non essere titolari di alcuna pensione diretta.</p>
<p>L&#8217;accesso al beneficio<strong> è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa</strong> anche autonoma e l&#8217;indennità non spetta ai titolari di pensione diretta così come non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI) oltre che con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.</p>
<p>È compatibile invece con lo svolgimento di attività<strong> lavorativa dipendente o parasubordinata</strong> soltanto nel caso in cui i relativi redditi <strong>non superino gli 8.000 euro annui</strong> e con lo svolgimento di <strong>attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.</strong></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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		<title>Busta arancione inps</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 22:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Busta arancione INPS]]></category>
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		<category><![CDATA[pensione]]></category>
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					<description><![CDATA[Mi è stata recapitata una busta arancione INPS, cosa fare ? Dopo tempi di attesa lunghissimi e false promesse fin ora mai realizzate, ecco invece...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mi è stata recapitata una <strong>busta arancione INPS</strong>, cosa fare ?</p>
<p>Dopo tempi di attesa lunghissimi e false promesse fin ora mai realizzate, ecco invece arrivata la conferma: la <strong>Busta Arancione arriva a casa!</strong></p>
<p>Proprio come aveva annunciato il <strong>Presidente dell’INPS, Tito Boeri</strong>, dopo una lunga serie di <em>“falsi allarmi”, </em>in merito all’arrivo della <em>fantomatica Busta Arancion</em>e a casa a partire da metà del mese di aprile.</p>
<p>Ben 7 milioni di italiani avrebbero infatti ricevuto direttamente a casa loro questo specifico documento dell’Inps, nonché un <strong>prospetto che consente ai lavoratori</strong> di tutte le fasce di età di calcolare in anticipo <strong>le pensioni</strong>, fin ora consultabile solo online.</p>
<p>La metà del famoso aprile è però passata, ma niente paura: lo stesso<strong> Inps</strong> ha dato conferma che sarà solo a partire da metà della prossima settimana che le famose Buste Arancioni arriveranno già agli italiani.</p>
<p>Ma andiamo a far luce su cosa sia effettivamente questa <strong>Busta Arancione</strong>. Come anticipato si tratta di un <strong>documento creato dall’Inps </strong>per permettere a tutti i cittadini lavoratori del nostro Paese di riuscire a stimare già da adesso la data del pensionamento futuro.</p>
<p>Il <strong>prospetto</strong>, atteso in Italia dal lontano 2005, anno in cui se ne iniziò a sentire parlare, prende il suo nome rifacendosi ad un&#8217;altra tipologia di documento che viene recapitato a <em>tutti i lavoratori svedesi</em>, che arriva per via postale e si trova dentro <strong>un involucro dal colore appunto arancione.</strong></p>
<p>Nello specifico, grazie alla <strong>Busta Arancione</strong>, ogni singolo contribuente può ricevere una specifica simulazione sull’<strong>assegno previdenziale</strong>, che si rifà ai costi della vita di oggi, che lo attende al momento della pensione.</p>
<p>Ogni singolo lavoratore quindi grazie a questo documento potrà calcolare senza nessun problema il proprio gap previdenziale, ossia la differenza tra l’ultima retribuzione che andrà a percepire prima di mettersi a riposo e lo stesso assegno pensionistico maturato a fine carriera.</p>
<p>In parole povere, sarà attraverso questa simulazione che ogni <strong>lavoratore italiano </strong>riuscirà, anche se a largo raggio, a farsi un’idea sul tenore di vita che riuscirà a mantenere nella vecchiaia e, se la prospettiva non è tra le più rosee, se dovrà mettere da parte qualcosa.</p>
<p>I calcoli che andremo a trovare all’interno della <strong>Busta Arancione</strong> sarebbero ad oggi solamente delle ipotesi di fonde riguardanti la carriera del lavoratore, alla crescita dei suoi redditi, all’andamento dell’inflazione ma anche del pil.</p>
<p>La Busta Arancione quindi, come annunciato da Boeri, è già in arrivo per posta ordinaria, mentre come detto prima <strong>fin ora era consultabile solamente online</strong>, dove è possibile fare delle simulazioni più ad ampio raggio, inserendo ad esempio diverse papabili date della pensione per riuscire a vedere i vari cambiamenti di rendita con un anno in più o meno di attività svolta.</p>
<p>Quindi, continuare ad usufruire del già attivo servizio online, ovviamente munendosi di pin, anche dopo l’<strong>arrivo della Busta Arancione,</strong> rimane la pratica più consigliabile.</p>
<p>La Busta Arancione sarà inviata quindi a tutti i lavoratori ancora in attività, sia che essi siano<strong> dipendenti del settore privato, ma anche autonomi,</strong> quindi artigiani, commercianti ecc.</p>
<p>Per<strong> tutti i dipendenti statali </strong>invece, il prospetto dovrebbe essere disponibile entro il 2016.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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