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	<title>psp &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Il Patto di Servizio Personalizzato</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 21:41:00 +0000</pubDate>
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<h4 class="wp-block-heading">PSP, come funziona e cosa comporta per il lavoratore</h4>



<p>Il <strong>Patto di Servizio Personalizzato</strong> è obbligatorio per ogni lavoratore che riceve un assegno di <strong>disoccupazione</strong> e va siglato con il proprio <strong>Centro per l’Impiego</strong></p>



<p>Si chiama <strong>PSP, sigla che significa Patto di Servizio Personalizzato</strong>, ed è il patto che ogni <strong>lavoratore disoccupato</strong> è obbligato a firmare con il proprio Centro per l’Impiego al massimo<strong> entro 15 giorni,</strong> dalla presentazione della <strong>domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS</strong>.</p>



<p>Un impegno che comporta diritti e doveri: da una parte permette al <strong>lavoratore disoccupato</strong> di accedere a sussidi come <strong>NASPI, ASDI e Dis. Coll</strong>. ma dall’altra lo lega alla <strong>partecipazione ad attività di politiche attive</strong>, come la <em>partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione professionale</em> tendenti a favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ma come funziona il PSP, Patto di Servizio Personalizzato?</h4>



<p>Un obbligo introdotto dal Decreto <strong>Jobs Act</strong> numero 150 che si occupa in specifico delle politiche attive del lavoro e che ha previsto la nascita della nuova <strong><a href="http://www.anpal.biz" target="_blank" rel="noopener">Anpal</a> (Agenzia lavoro disoccupati)</strong>, <a href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Agenzia per il Lavoro per disoccupati</strong></a> e del <strong>Portale Unico di Registrazione</strong>. In base alla sua istituzione, quando un lavoratore perde il posto deve presentare, direttamente o tramite un patronato, la<strong> domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS.</strong></p>



<p>È una forma di tutela per lui, che però al contempo presenta anche la <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank" rel="noopener"><strong>DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro)</strong></a>, senza la quale non è possibile ottenere lo stato di disoccupazione e quindi l’indennità relativa. Presentate queste domande, il lavoratore disoccupato deve presentarsi entro 15 giorni al Centro per l’Impiego per stipulare il PSP che gli permetterà di ottenere lo stato di disoccupazione e l’indennità di sostegno al reddito prevista dalla nuova riforma degli ammortizzatori sociali.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Presentare il PSP</h4>



<p>Per <strong>presentare il PSP</strong> sono richiesti un <em>documento d’identità</em> in corso di validità, <em>il codice fiscale e la <a href="http://www.licenziamento.eu/lettera-licenziamento-consegnata-a-mano/" target="_blank" rel="noopener">lettera di licenziamento</a> o di dimissioni</em> relativa all’ultimo rapporto di lavoro. E questo <strong>patto di servizio con il Centro per l&#8217;Impiego</strong> prevede per obbligo alcune attività essenziali :</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg"><img decoding="async" width="600" height="400" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg" alt="psp patto di servizio personalizzato" class="wp-image-427" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg 600w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato-300x200.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato-30x20.jpg 30w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><figcaption>psp patto di servizio personalizzato</figcaption></figure></div>



<p>Partecipazione attiva ad iniziative e laboratori tendenti a rafforzare le competenze finalizzate <strong>alla ricerca attiva d’impiego</strong>. Quindi <strong>il tutor</strong> assegnato dal Centro per l&#8217;impiego aiuterà il disoccupato<strong> a redigere il curriculum</strong>, prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro e frequentare incontri di orientamento. Partecipazione a iniziative formative, di riqualificazione professionale o altro che interessi la politica attiva del lavoro.</p>



<p><strong>Accettazione di congrue offerte di lavoro,</strong> ossia proposte conformi alla <strong>classe di profilazione</strong> assegnata al lavoratore disoccupato quando viene stipulato il<em> patto di servizio personalizzato, alla distanza dal domicilio e alla fattibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici.</em> Quanto alla durata, viene considerata congrua un’offerta con un contratto a tempo determinato pari ad almeno 2 mesi, anche se l’assunzione non avviene direttamente dal datore di lavoro ma tramite<strong> agenzia di somministrazione</strong> (la vecchia agenzia interinale).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Sanzioni per inadempimento del PSP</h4>



<p>Essendo <strong>un obbligo per i lavoratori,</strong> sono previste anche <strong>sanzioni per gli inadempienti.</strong> In particolare la mancata presentazione ingiustificata del lavoratore alle convocazioni da parte del Centro per l&#8217;Impiego o dei Centri Servizi per il lavoro, <strong>prevede la decurtazione di un quarto di una mensilità</strong> in caso di prima assenza non giustificata, di una mensilità alla seconda assenza fino alla<strong> decadenza dall&#8217;indennità NASPI, DIS-COLL o mobilità e dallo stato di disoccupazione</strong> alla terza assenza.</p>



<p>Le stesse sanzioni sono applicate anche nel caso in cui <strong>l’iscritto non partecipi, sempre senza giustificato motivo</strong>, alle iniziative di orientamento,<strong> mentre per chi non partecipa ai corsi di formazione o riqualificazione</strong>, in assenza di giustificato motivo, sono previste la decurtazione di una mensilità in caso di prima assenza o la decadenza dall&#8217;indennità e dallo stato di disoccupazione in caso di seconda assenza.<em> E chi non accetta un’offerta congrua perde la NASPI, la Dis-coll o la mobilità.</em></p>



<p>Infine in caso di<strong> decadenza dallo stato di disoccupazione</strong> il lavoratore dovrà obbligatoriamente aspettare due mesi prima di poter stipulare <strong>un nuovo patto di servizio.</strong></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



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		<title>Centro per l&#8217;impiego e Naspi, decurtazione e decadenza della disoccupazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 17:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Assegni di disoccupazione, in quali casi possono essere tagliati? Chi percepisce Naspi oppure altri assegni di disoccupazione deve garantire tutti gli impegni che sono obbligatori con...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Assegni di disoccupazione, in quali casi possono essere tagliati?</h4>
<p>Chi <strong>percepisce</strong> <strong>Naspi</strong> oppure altri<em> assegni di disoccupazione</em> <strong>deve garantire tutti gli impegni</strong> che sono obbligatori con il <strong>Centro per l’impiego</strong> altrimenti scattano le decurtazioni</p>
<p><strong>Sussidi e sostegno ai disoccupati</strong> sì, assistenza pura e semplice no. È questo il senso <em>dell’ultima circolare</em>, diffusa nei giorni scorsi dall’<strong>Inps</strong> e che ha fatto chiarezza una volta per tutti sui diritti ma anche sugli obblighi che competono a chi abbia perso il lavoro e presenti domanda per l’indennità Naspi a cominciare dalla <strong>visita presso il Centro per l’impiego</strong> (<em>quello che una volta era l’Ufficio di collocamento</em>) entro al massimo 15 giorno per essere registrato con le proprie caratteristiche e sottoscrivere anche il patto di servizio.</p>
<p>Un obbligo ribadito con forza e che comporta, per chi non lo ottempera e non partecipa alle attività previste dai Centri per l’impiego, una<strong> decurtazione importante dell’assegno mensile</strong>. Questo perché il lavoratore, una volta che il suo licenziamento è diventato effettivo, <strong>ha 68 giorni di tempo</strong> per presentare domanda all’Inps di richiesta della <strong>Naspi,</strong> la nuova indennità di disoccupazione che può essere indifferentemente inoltrata attraverso il sito ufficiale dell’Ente previdenziale (ma solo se si possiede il pin) oppure chiamando il <em>contact center</em> al numero <em>803.164</em> (anche in questo caso serve il pin) o <em>tramite patronato e Caf.</em></p>
<p>All’interno della domanda il lavoratore può allegare la <strong>Did</strong>, sigla che sta per <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank"><strong>Dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro</strong></a>, da confermare però recandosi entro 15 giorni al Centro per l’impiego affinché si possa completare il suo profilo.</p>
<p><div id="attachment_184" style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-184" class="wp-image-184" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg" alt="nuova-indennità-disoccupazione-NASPI" width="400" height="225" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg 640w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-300x169.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-180x101.jpg 180w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-260x146.jpg 260w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-373x210.jpg 373w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-120x67.jpg 120w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p id="caption-attachment-184" class="wp-caption-text">Naspi Inps</p></div></p>
<p>Inoltre il richiedente deve sottoscrivere il <strong>psp patto di servizio personalizzato</strong> nel quale verrà riportata la disponibilità del disoccupato <strong>alla partecipazione ad iniziative e laboratori</strong> per rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro, alla partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure di politica attiva o di attivazione, accettazione di opportune offerte di lavoro, definite dal <strong>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</strong> su proposta dell’<a href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank"><strong>Anpal</strong></a>.</p>
<p>Tutti quelli che percepiscono un’<strong>indennità di disoccupazione</strong> come <strong>Naspi, Asdi, Dis Coll o mobilità</strong>, in caso di mancato rispetto senza giustificazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del patto di servizio saranno soggetti a sanzioni che possono arrivare <strong>nei casi più gravi alla cancellazione dell’indennità</strong> e dello stato di disoccupazione.</p>
<p>Questi in particolare i casi previsti dalla legge:</p>
<ul>
<li><strong>decurtazione di un quarto</strong> di una mensilità (corrispondente a 8 giorni di prestazione) in caso di prima mancata presentazione.</li>
<li><strong>decurtazione di una mensilità</strong> (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla seconda mancata presentazione.</li>
<li><strong>decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione</strong> in caso di ulteriore mancata presentazione.</li>
</ul>
<p>Le stesse sanzioni vengono applicate anche in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Invece in caso di<strong> mancata partecipazione</strong>, senza giustificato motivo,<strong> ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione</strong> e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di<strong> attività ai fini di pubblica utilità</strong> a beneficio della comunità del territorio di appartenenza, invece si applicano le seguenti sanzioni:</p>
<ul>
<li><strong>decurtazione di una mensilità</strong> (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla prima mancata partecipazione.</li>
<li><strong>decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione</strong>, in caso di ulteriore mancata presentazione.</li>
</ul>
<p>Infine in caso di <strong>mancata accettazione</strong>, senza giustificato motivo,<strong> di un’offerta di lavoro</strong> opportuna viene applicata la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>
<p><strong>Tutte le sanzioni</strong> decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, sono applicate immediatamente dall’Inps e comportano anche la <strong>perdita dei contributi figurativi </strong>per il periodo di applicazione della decurtazione.</p>
<p>In ogni caso <strong>contro i provvedimenti adottati dai Centri per l’impiego</strong> il lavoratore può fare ricorso all’<strong>Anpal</strong>, che istituisce un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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