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	<title>jobs act &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore disoccupato che percepisce la naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 22:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
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					<description><![CDATA[Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ? Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero, senza pagargli...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ?</h2>



<p>Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero,<strong> senza pagargli i contributi,</strong> rischia delle sanzioni elevate.</p>



<p>La legge è particolarmente severa nei confronti dei datori di lavoro che assumano persone senza assicurarle e pagare loro i contributi. Ma una domanda che ci si può porre è: sono previste<strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/lavoro-nero-sanzioni-e-jobs-act/" target="_blank" rel="noopener"> sanzioni anche per il lavoratore in nero</a>&nbsp;</strong>?</p>



<p>In linea di massima, la risposta è negativa. Infatti in generale il lavoratore è ritenuto dal legislatore la ‘parte debole’ del contratto, e di conseguenza in genere non viene punito: anzi, spesso la legge stessa <strong>prevede la sua assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro.</strong></p>



<p>La norma introdotta dal decreto legislativo numero 151 del 2015 prevede delle sanzioni pesanti, anche fino a 36mila euro per ogni lavoratore in nero, in capo al datore di lavoro.</p>



<p>In questo caso potremmo dire che il lavoratore riceve solamente<strong> vantaggi dalla regolarizzazione della sua posizione</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esiste almeno un caso nel quale il lavoratore in nero rischia delle sanzioni.</h3>



<p>In particolare, ciò avviene nel caso in cui il lavoratore in nero abbia dichiarato alle autorità il proprio stato di <strong>disoccupazione</strong> o, peggio ancora, <strong>percepisca anche una indennità</strong>. In un caso simile, se vengono effettuati gli opportuni controlli e si scopre che<strong> il lavoratore che si dichiara disoccupato e percepisce</strong> anche, nel caso, la pensione apposita in realtà è <strong>impiegato in nero</strong>, le autorità sono tenute a segnalare il lavoratore stesso.</p>



<p>Il lavoratore in nero che abbia comunicato al <strong>centro per l’impiego oppure all’INPS il proprio stato di disoccupato</strong>, ma che invece risulti <a rel="noopener" href="https://fest-del-lavo.blogspot.it/2016/02/lavoro-nero-in-italia-e-festa-lavoro.html" target="_blank"><strong>occupato in nero</strong></a>, rischia una <strong>condanna per falsità ideologica</strong> commessa da privato in atto pubblico (ai sensi dell’<strong>articolo 483 del codice penale</strong>). Tale norma prevede una pena fino a due anni di reclusione.</p>



<p>Invece se il lavoratore in nero, oltre che ad aver dichiarato di essere <strong>disoccupato, percepisca anche una indennità di disoccupazione, ovvero usufruisca di altre agevolazioni o ammortizzatori sociali,</strong> egli rischia la condanna per <strong>indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,</strong> reato contemplato dall’articolo 316 ter del Codice Penale. Questa norma prevede la reclusione da sei mesi ad un massimo di tre anni.</p>



<p>Se la somma che si ha <strong>percepito indebitamente</strong> risulta pari, o minore di 3.999,96 euro, allora il lavoratore in nero se la cava col pagamento di una somma di denaro che va da 5.164 euro fino ad un massimo di 25.822 euro.</p>



<p>Ovviamente oltre alla reclusione o alla sanzione, si decade dalla percezione dell’indennità <strong>e si dovrà restituire l’indebito all’Ente erogatore,</strong> che può riservarsi di chiedere<strong> il risarcimento del danno.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Le Vostre domande</h4>



<p>La badante che lavorava per mia madre tornerà definitivamente a casa sua in Romania ma, grazie ad una persona compiacente che le <strong>permette di mantenere la residenza in Italia</strong>, chiederà la <strong>disoccupazione</strong>. Come posso evitare questo illecito?</p>



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		<title>Dichiarazione di immediata disponibilità DID</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 19:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[DID]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[anpal.gov.it]]></category>
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		<category><![CDATA[Dichiarazione di Immediata Disponibilità]]></category>
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		<category><![CDATA[patto di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
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					<description><![CDATA[Come trovare lavoro presentando da subito la DID sul portale ANPAL Vi abbiamo anticipato già sul nostro sito, di cosa si tratta quando sentite parlare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Come trovare lavoro presentando da subito la DID sul portale ANPAL</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Vi abbiamo anticipato già sul nostro sito, di cosa si tratta quando sentite parlare dell’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ANPAL</strong></a>, e in particolare di come funziona la <strong>politica attiva di reinserimento lavorativo</strong> che questa nuova agenzia introdotta con il <strong>Jobs Act</strong>, si propone come principale obiettivo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Nell’ottica di realizzare tali politiche attive, sono diverse le possibilità offerte da questa agenzia. In particolare vi abbiamo accennato già dell’aspetto che più ha colpito tutti, ovvero<strong> l’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/assegno-di-ricollocazione-e-registrazione-anpal/" target="_blank" rel="noopener">assegno di reinserimento</a></strong> che sarà di un <em>minimo di 1.000 euro e fino ad un massimo di 5.000 euro</em>.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma l’assegno di reinserimento non è l’unica iniziativa di rilievo della nuova agenzia. Andiamo a scoprire insieme, infatti, la<strong> DID,</strong> ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità che può rappresentare un modo per trovare lavoro in tempi brevi. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Cos’è la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">La <strong>Dichiarazione di Immediata Disponibilità</strong>, è una dichiarazione da presentare sul <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/www-anpal-gov-it-il-portale-dellanpal-attivo-dal-29-novembre/" target="_blank" rel="noopener"><strong>nuovo portale dell’ANPAL</strong></a>. Con questo atto il disoccupato dichiara <em>di essere disponibile nell’immediato a trovare lavoro</em>.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E’ possibile rilasciare la DID anche per i lavoratori che hanno ricevuto la<strong> comunicazione di licenziamento</strong>, ma ancora, di fatto, <strong>non sono disoccupati</strong>. Tale possibilità serve per anticipare le tempistiche burocratiche necessarie per trovare <em>un nuovo impiego mediante l’ANPAL.</em></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">In cosa consiste la DID ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">A seguito della <strong>DID,</strong> il disoccupato prende un appuntamento presso uno dei<strong> centri per l’impiego accreditati</strong> al fine di stipulare il cosiddetto <em>“patto di servizio personalizzato”</em>. Con l’impiegato preposto, infatti, il cittadino valuta i suoi punti di forza e di debolezza <strong>per trovare un nuovo impiego</strong>, e stabilire insieme il percorso personalizzato finalizzato <strong>al reinserimento nel mercato del lavoro.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Molto interessante anche la possibilità di presentare <strong>la dichiarazione direttamente sul portale</strong>, senza doversi recare più volte presso il centro.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Come presentare la DID ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Per <strong>presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità,</strong> dovete recarvi<em> sul sito anpal.gov.it</em> e registrarsi nell’<strong>area riservata</strong>. Dopo la registrazione, bisogna tornare sul portare con <strong>user e password</strong> ed entrare nella propria pagina.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Da lì sarà possibile selezionare la<em> “Dichiarazione di immediata disponibilità”</em> da presentare seguendo le istruzioni se è in possesso del<strong> PIN dell’INPS</strong>. In questa maniera è possibile inserire tutte le esperienze e le competenze pregresse.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Al termine della procedura si prende un appuntamento al centro per l’impiego più vicino, per andare a <strong>stipulare il “patto di servizio”</strong> di cui vi abbiamo parlato poc’anzi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Se non si è in possesso del <strong>PIN</strong>, è possibile accedere ad una <em>“DID” con riserva</em>: il cittadino sarà chiamato a confermare il suo status con la carta d’identità.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Le nuove regole sulla DID online</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Dal 1° dicembre 2017</strong> la <strong>DID online</strong>, cioè la <strong>Dichiarazione di Immediata Disponibilità</strong> da parte del lavoratore, cambia parzialmente. Infatti verrà considerato<em> in stato di disoccupazione</em> solo il cittadino per il quale sia verificabile all’interno della <strong>SAP l’identificativo della DID rilasciata.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">E aspettando i progressi annunciati per la nuova procedura telematica, l’ANPAL che è l&#8217;ente preposto ha comunque già disposto<em> la proroga al 30 novembre 2017 del periodo transitorio</em> nel quale sarà ancora possibile presentare la DID sia sul portale nazionale dell’Agenzia, come anche attraverso i Centri per l’impiego o sui portali regionali. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">A partire da novembre 2016 infatti la DID on line può essere presentata anche attraverso<strong> la registrazione</strong> del singolo cittadino sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre secondo quanto previsto dal <strong>Jobs Act</strong>, le due circostanze che stabiliscono di fatto l&#8217;inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario sono il fatto di essere <strong>privi di impiego</strong> ma anche aver dichiarato la <strong>propria immediata disponibilità al lavoro.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Chi si trovi <strong>in stato di disoccupazione</strong> può quindi rivolgersi ai <strong>Centri per l&#8217;impiego</strong> e firmare con loro un patto di servizio personalizzato, nel quale verranno definite le linee per il percorso delle misure di politica attiva per l&#8217;inserimento nel mercato del lavoro.</span></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



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		<title>ANPAL, il portale governativo per i disoccupati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[www.anpal.gov.it]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è stata recentemente introdotta con il Jobs Act, la legge di riforma del lavoro che, in...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;<strong>ANPAL</strong>, <strong>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</strong>, è stata recentemente introdotta con il Jobs Act, la legge di riforma del lavoro che, in caso di disoccupazione, prevede la <strong>Naspi</strong>.</p>



<p>L&#8217;ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è stata istituita con il <strong>Jobs Act</strong>, la <em>legge di riforma del lavoro</em> che disciplina anche la <strong>Naspi</strong>.</p>



<p>L&#8217;ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell&#8217;erogazione degli ammortizzatori sociali, come<em> INPS, INAIL, le Camere di Commercio</em>, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel <strong>mondo del lavoro</strong>, quali scuole e università.</p>



<p>Fra i compiti dell&#8217;<strong>ANPAL</strong> ci sono quello di stabilire i programmi delle politiche attive, finanziati dall&#8217;FSE (Fondo Sociale Europeo), supervisionare la Rete Nazionale, archiviare tutti i fascicoli personali dei lavoratori e tenere un albo delle agenzie private del lavoro.</p>



<p>Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l&#8217;iscrizione all&#8217;ANPAL il disoccupato (che sia stato <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziato</a></span> o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.</p>



<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;ANPAL viene effettuata dai Centri per l&#8217;Impiego, <strong>durante un colloquio con il disoccupato</strong> : dalla data di licenziamento (o <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-dal-lavoro-la-procedura-e-online/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dimissioni per giusta causa</a></span>) il Centro per l&#8217;Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al <strong>Centro per l&#8217;Impiego</strong>, pena la perdita di un quarto dell&#8217;assegno di disoccupazione.</p>



<p>Nel corso del colloquio al Centro per l&#8217;Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere<strong> un patto di servizio</strong>, cioè un programma che mira al <strong>ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro</strong>. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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<p>Il sito ufficiale di registrazione dell&#8217;Anpal è ora disponibile online su <strong>www.anpal.gov.it</strong></p>
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		<title>Maternità e licenziamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/maternita-e-licenziamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro. Certo, si tratta di un...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza</h3>



<p><strong>La maternità</strong>, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.</p>



<p>Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della <strong>madre e del nascituro</strong>.</p>



<p>La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale <strong>licenziare</strong> una lavoratrice <strong>in stato interessante</strong>&nbsp;?</p>



<p>Non solo, ai sensi <strong>dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001</strong>, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche <strong>fino al compimento di un anno di vita del bambino</strong>.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Attenzione: questo <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-della-lavoratrice-gravidanza/" target="_blank"><strong>divieto di licenziamento</strong></a> è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che<strong> anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza</strong>, scatta il<strong> divieto di licenziamento.</strong></p>



<p>Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, <strong>lo stato di gravidanza sussisteva già. </strong></p>



<p>Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.</p>



<p>Invero, il<strong> licenziamento della donna</strong> anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.</p>



<ul><li>In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella <strong>nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento</strong>: pensiamo alla donna <em>colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo. </em></li><li><strong>Cessazione dell’attività dell’azienda</strong> nella quale è impiegata la donna.</li><li><strong>Esito negativo del periodo di prova.</strong> In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.</li><li><strong>Scadenza del contratto a tempo determinato</strong> o comunque scadenza del contratto.</li></ul>



<p>Posto che in questi casi particolari <strong>la donna </strong>può essere <strong>licenziata anche se in stato di gravidanza</strong>, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Il <strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/licenziamento-colf-badanti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento della donna</a> in gravidanza </strong>fuori dai casi previsti dalla legge<strong> è nullo </strong>ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.</p>



<p>La conseguenza di tale <strong>nullità è il reintegro nel luogo di lavoro</strong>, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi <strong>versati i contributi</strong> da parte del datore di lavoro.<script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>www.anpal.gov.it il portale dell’Anpal attivo dal 29 novembre</title>
		<link>https://www.naspi.biz/www-anpal-gov-it-il-portale-dellanpal-attivo-dal-29-novembre/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 06:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[www.anpal.gov.it]]></category>
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		<category><![CDATA[assegno di ricollocazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 29 novembre 2016 online il portale dell&#8217;Anpal Da oggi è ufficialmente online il portale della nuova agenzia voluta dal Governo, l’ANPAL, acronimo di Agenzia...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Dal 29 novembre 2016 online il portale dell&#8217;Anpal</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Da oggi è ufficialmente online il <strong>portale della nuova agenzia voluta dal Governo, l’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank">ANPAL</a></strong>, acronimo di <em>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</em>. Il <span style="text-decoration: underline;">sito ufficiale della nuova agenzia</span>, creata con il <strong>Jobs Act</strong>, è il seguente: <strong>www.anpal.gov.it</strong>, il portale dell’<strong>Anpal.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>L’Anpal è proprio l’Agenzia</em> che si occupa della distribuzione dell’<strong>assegno di ricollocamento</strong>, la nuova previsione governativa per aiutare i disoccupati a trovare nuovamente lavoro e ad inserirsi nel contesto socio-lavorativo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’Anpal si occuperà proprio di <strong>gestire e coordinare le politiche lavorative</strong> per le persone che hanno perso l’occupazione, onde favorire la ricollocazione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’Anpal non serve solamente a coloro che cercano attivamente lavoro (ricordiamo infatti che su questo sito sarà possibile anche <em>consultare una serie di offerte di lavoro</em>). I cittadini potranno inserire sul neonato portale anche la cosiddetta <strong>dichiarazione di disponibilità al lavoro</strong>, potranno richiedervi l’<strong>assegno di ricollocamento</strong>, inserire il loro curriculum.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il nuovo portale tornerà utile anche alle aziende, che potranno effettuarvi <strong>le dichiarazioni obbligatorie,</strong> nonché usarlo per l’inserimento di offerte di lavoro e visionare direttamente dal portale i <em>curriculum vitae inviati</em>.</span></p>
<h4><span style="color: #000000;">ANPAL e assegno di ricollocamento</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Come sappiamo, una delle più importanti misure predisposte dalla neonata agenzia Anpal consiste nella gestione dell’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/assegno-di-ricollocazione/" target="_blank"><strong>assegno di ricollocamento</strong></a>, una misura economica del valore variabile fra mille e 5mila euro che viene destinata a quei soggetti che siano disoccupati al fine di <strong>spendere il voucher in servizi di ricollocamento e in corsi di formazione e accompagnamento al lavoro,</strong> seguiti da un tutor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Scopo del <strong>voucher</strong> è quello di incentivare anche i <strong>Centri per l’Impiego</strong> al ricollocamento del candidato, unica condizione per cui potranno ricevere il voucher.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La domanda può essere presentata e gestita previo utilizzo del sito dell’Anpal, nell’apposita sezione, dopo aver ricevuto la lettera di idoneità alla misura.</span></p>
<h4><span style="color: #000000;">Altri servizi del portale dell’Anpal</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Il portale dell’Anpal riceverà anche le informazioni del sito del cosiddetto<strong> “Sistema Duale”, o alternanza scuola-lavoro,</strong> che verrà trasferito sul sito della nuova agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il sistema duale, ricordiamo, consiste in un <strong>modello di formazione alla professione</strong> che ha lo scopo di favorire l’<strong>occupazione giovanile</strong> e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Non solo: le novità del sito dell’Agenzia interessano anche coloro che operano nel <strong>mercato del lavoro</strong>. Infatti sul portale ANPAL verrà reso disponibile <em>l’albo di accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro</em>. Tutti i <strong>servizi di accreditamento,</strong> quindi, si sposteranno telematicamente <strong>dal sito di ClicLavoro al sito dell’Anpal.</strong></span></p>
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		<title>Malattia inesistente? Il certificato di malattia non impedisce il licenziamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/malattia-inesistente-il-certificato-di-malattia-non-impedisce-il-licenziamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[certificato di malattia]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione ha stabilito che se un dipendente presenta un certificato di malattia redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La<strong> Cassazione </strong>ha stabilito che se un <strong>dipendente presenta un certificato di malattia</strong> redatto anche in buona fede dal medico, ma poi si comporta da persona sana il <strong>licenziamento</strong> è legale</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Chi <strong>simula una malattia</strong>, oppure <strong>dichiara il falso sulle sue condizioni di salute</strong>, anche se è coperto da un certificato può essere <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/licenziamento-per-giusta-causa/" target="_blank">licenziato con giusta causa</a>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lo ha stabilito con <em>una sentenza del 2016 la Cassazione</em> che ha posto un paletto chiaro: quello che conta non è la dichiarazione del medico, compiacente o meno, <strong>ma solo l’effettiva malattia del lavoratore.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secondo i membri della Cassazione, la<strong> risoluzione del rapporto di lavoro </strong>richiesta contro chi si sia procurato un certificato attestante una patologia in realtà inesistente è una sanzione legalmente ineccepibile perché il lavoratore in quel caso <a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp/legittimo-licenziamento-per-chi-abusa-della-104/" target="_blank"><strong>ha violato il rapporto di fiducia con l’azienda</strong></a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quindi il certificato medico non è sufficiente per attestare la malattia del lavoratore se ci sono altre prove che invece <em>dimostrano il suo buono stato di salute</em>. Questi non devono essere obbligatoriamente essere fondati su <strong>accertamenti sanitari</strong> diversi da quelli forniti dal dipendente, ma possono basarsi <strong>anche su valutazioni concrete</strong> come l’osservazione dei suoi comportamenti nella vita di tutti i giorni,<em> un po’ come nel caso dei falsi invalidi.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’azienda o il datore di lavoro potranno dimostrare <strong>l’illecito comportamento del dipendente </strong>in base all’osservazione di azioni e comportamento incompatibili con la malattia dichiarata. E in questo caso si configura la cosiddetta<strong> ‘simulazione fraudolenta dello stato di malattia’</strong> che comporta il <strong>licenziamento</strong> automatico.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Non ha nessuna valenza a discolpa del dipendente il certificato medico, qualora il lavoratore nella sua vita quotidiana osservi una condotta apertamente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il datore di lavoro o l’azienda per la verifica potranno <strong>affidare le indagini ad un’agenzia investigativa privata </strong>che avrà la facoltà di verificare se lo stato di malattia sia effettivo oppure simulato e quindi se il certificato medico attesti una patologia inesistente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In definitiva sia per i lavoratori che per i medici, troppe volte compiacenti, si tratta di prestare la massima attenzione ai certificati, perché se all&#8217;atto pratico risulteranno condotte diverse, quei fogli diventeranno carta straccia.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<item>
		<title>NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l&#8217;indennità?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiari]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI e licenziamento disciplinare: spetta l&#8217;indennità? In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto a un sussidio di disoccupazione che, per i licenziati dal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASpI e <strong>licenziamento disciplinare</strong>: spetta l&#8217;indennità?</p>
<p>In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto a un <strong>sussidio</strong> di <strong>disoccupazione</strong> che, per i <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank" rel="noopener">licenziati</a> </span>dal 1° maggio 2015, è la <strong>NASpI</strong>.</p>
<p>Il nuovo ammortizzatore sociale, introdotto dal c.d. <strong>Jobs Act</strong>, spetta a chiunque abbia <em>perso il proprio impiego per cause non dipendenti dalla sua volontà</em> (ad esempio, per licenziamento economico, per <a href="http://www.licenziamento.eu/lettera-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/" target="_blank" rel="noopener">licenziamento per giustificato motivo oggettivo</a> o soggettivo).</p>
<p>Inoltre, il sussidio di disoccupazione viene riconosciuto anche ad altri soggetti, come chi abbia <b>rassegnato le dimissioni per giusta causa </b>o anche a chi è stato licenziamento per motivi disciplinari. La ratio della norma è che, in questi casi, <b>manca comunque la volontà da parte del lavoratore di lasciare il posto di lavoro</b>: nel primo caso, infatti, il lavoratore è “costretto” a rassegnare le dimissioni – ad esempio – perché non riceve da mesi lo stipendio, nel secondo perché il licenziamento – anche se per colpa del lavoratore – non è stato voluto da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>E, tuttavia, secondo i chiarimenti ministeriali,<b> il licenziamento disciplinare non esclude che il lavoratore impugni l&#8217;atto e che, al termine dell&#8217;iter giudiziario, esso venga considerato illegittimo.</b></p>
<p>Inoltre, il lavoratore non perde il diritto alla NASpI neppure se accetta l&#8217;offerta di conciliazione agevolata proposta dal datore di lavoro.</p>
<p>I soggetti<strong> beneficiari della NASpI</strong> sono, in conclusione, tutti coloro che siano rimasti involontariamente disoccupati, a prescindere dallo specifico atto che conclude il rapporto di lavoro (<strong>licenziamento o dimissioni</strong>): l&#8217;interpretazione della norma può considerarsi quanto più elastica possibile, ricomprendendo dunque anche coloro che sono stati <span style="color: #333333;"><strong><a style="color: #333333;" href="http://www.licenziamento.eu/licenziamento-disciplinare-naspi-e-conciliazione-agevolata/" target="_blank" rel="noopener">licenziati per motivi disciplinari</a></strong>.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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