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	<title>durata minima lavorativa &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2024 08:50:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Naspi, la disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&#160;mesi Le regole per la Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&nbsp;mesi</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Le <strong>regole per la Naspi</strong>, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a chi abbia lavorato poco durante l’ultimo anno. Ecco quali sono i criteri da rispettare</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background"><span style="color: #000000;">La <strong>Naspi</strong>, il <strong>nuovo sussidio di disoccupazione,</strong> può essere erogata anche a chi abbia lavorato soltanto per due mesi in un anno, sempre che si possa dimostrare di avere <strong>nei quattro anni</strong> precedenti <strong>almeno 13 settimane</strong> (ossia 3 mesi) di contributi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In questo caso, basteranno <strong>30 giorni di lavoro nell’ultimo anno</strong> per avere diritto alla Naspi.</span><br><span style="color: #000000;"> Il <strong>sussidio per la disoccupazione</strong> però <em>non ha una cifra fissa</em>, ma varia a seconda delle settimane di contributi accreditate.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infatti ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite e <strong>quindi in pratica chi raggiunge il minimo di 13 settimane</strong> (3 mesi di contributi) <strong>ha diritto alla Naspi per 45 giorni.</strong> </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per la Naspi <strong>non contano le settimane </strong>di contributi che hanno già generato <strong>un altro sussidio</strong> di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi chi ha lavorato almeno un mese nel corso dell’anno e possiede complessivamente nei 4 anni precedenti <em>solo 13 settimane</em> di contributi <strong>potrebbe non aver diritto all&#8217;assegno</strong> <span style="text-decoration: underline;">se una di queste settimane è stata utilizzata per un’altra indennità di disoccupazione</span>, indipendentemente dal fatto che sia <strong>Aspi, Mini Aspi</strong>, o le altre vecchie forme di sussidio che erano previste in precedenza.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per avere diritto alla Naspi e a quello che ne consegue, <strong>il lavoratore non dovrà essersi dimesso</strong>, a meno che non possa dimostrare di averlo fatto<strong> per giusta causa</strong> oppure che sia avvenuto <strong>durante il periodo garantito di maternità</strong>, visto che questi casi sono comunque considerati <em>come perdita involontaria dell’occupazione.</em></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ed è bene ricordare che la <strong>domanda per accedere alla Naspi</strong> ha anche una scadenza. Andrà presentata al massimo <em><strong>entro 67 giorni</strong> <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalla data del licenziamento o dalla perdita dell’impiego</a></em>, altrimenti se ne perde il diritto.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La <strong>domanda di Naspi</strong> può essere inoltrata sia dal diretto interessato, tramite il sito dell’Inps o il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oppure ancora tramite un qualsiasi patronato riconosciuto.</span></p>



<p>Approfondimenti : <a href="https://www.naspi.biz/naspi-per-colf-e-badanti-bastano-cinque-settimane-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naspi, Per Colf E Badanti Bastano Cinque Settimane Di Lavoro</a> &#8211; <a href="https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NaSpI E Nuovo Impiego: Si Può Perdere Il Sussidio ?</a></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<item>
		<title>Come dimettersi e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole Chi lascia il proprio posto di lavoro può avere diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione) a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Chi lascia il proprio posto di lavoro</strong> può avere diritto alla Naspi (<strong>assegno di disoccupazione</strong>) a patto che sussistano determinati requisiti</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Con l&#8217;avvento del Naspi, il dipendente che si <strong>licenzia</strong> ha comunque diritto sempre a presentare<strong> domanda per l&#8217;assegno di disoccupazione</strong> ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>No</strong>, perché la legge su questo punto è chiarissima: il sostegno economico in questione può essere ottenuto soltanto se le <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-giusta-causa-quando-sono-legittime/" target="_blank"><strong>dimissioni siano avvenute per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> </a>e in caso contrario l&#8217;Inps rigetterà la domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Più che di licenziamento quindi bisogna parlare di <strong>dimissioni da parte del lavoratore</strong>, perché la decisione è sua e non del suo datore, e non importa quali siano le cause che hanno portato a questa decisione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;addio volontario al posto di lavoro</strong> contrattualizzato può avvenire in linea di massima per due motivi principali: il primo è il caso nel quale il lavoratore sia costretto ad andarsene per motivi seri che incidono sulla sua vita personale e quindi rendono <strong>impossibile il proseguimento di quel rapporto di lavoro</strong> (quindi si presume che in circostanze diverse non sarebbe stati costretto a farlo).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il secondo motivo invece è legato a <strong>valutazioni personali del lavoratore,</strong> sia che dipenda dal fatto di trovarsi male con i colleghi o i suoi superiori sia che sia una circostanza necessaria magari per un cambio di città oppure per motivi legati alla famiglia.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> però spetterà soltanto nel primo di questo due casi previsti, cioé se la <em>scelta di lasciare il posto di lavoro</em> sia stata<strong> obbligata</strong> dalla necessità di evitare che la situazione personale sul lavoro possa degenerare e provocare danni ulteriori (ecco perché la <strong>&#8216;giusta causa</strong>&#8216;)</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quali sono quindi le circostanze previste dalla legge per garantire l’indennità di disoccupazione?</span></h3>



<ol>
<li><span style="color: #000000;"><strong>molestie sessuali</strong> perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/sentenze-mobbing/" target="_blank">mobbing</a></strong></span>, comportamenti ripetuti e vessatori da parte del datore di lavoro e superiori</li>



<li><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/mancato-pagamento-dello-stipendio-cosa-fare/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>mancato o ritardato pagamento della retribuzione</strong></span></a></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>omesso versamento dei contributi</strong> (salvo che tale inadempimento sia stato a lungo accettato dal lavoratore)</span></li>



<li><span style="color: #000000;">pretesa del datore di lavoro di<strong> prestazioni illecite</strong> del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>comportamento ingiurioso</strong> del superiore gerarchico verso il dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>demansionamento</strong>, ossia un significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.</span></li>
</ol>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre nel <strong>caso di lite sul posto di lavoro</strong> con i colleghi si avrà giusta causa soltanto se si possa dimostrare che è stato perpetrato <em>un abuso ai danni del dipendente </em>e non una semplice discussione per motivi di lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi il dipendente si deve trovare cioè in una condizione di inferiorità o per le scelte di un superiore o perché più colleghi con le stesse <em>mansioni</em> lo hanno preso in mezzo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Questa è un&#8217;ulteriore <strong>tutela alla salute</strong>, perché il datore di lavoro è obbligato a salvaguardare anche l&#8217;aspetto psichico. Dei dipendenti.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore che presenta le <strong>dimissioni per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> ha dunque diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione e all’indennità sostitutiva del preavviso, a patto però che sia in possesso <em>di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,</em> 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e dello stato di disoccupazione involontaria.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il dipendente che <strong>cessa volontariamente il rapporto di lavoro</strong> ha diritto alla disoccupazione in altri casi specifici:<strong> dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità</strong> (<em>da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio</em>), <strong>licenziamento disciplinare</strong>, mancato pagamento della busta paga, <strong>mobbing,</strong> aver subito <strong>molestie sessuali</strong> nei luoghi di lavoro, <strong>risoluzione consensuale del rapporto di lavoro</strong> intervenuta in sede protetta con <strong>procedura di conciliazione</strong>, risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta dopo il rifiuto del dipendente a trasferirsi ad altra sede della stessa azienda, sempre che distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le<em> &#8216;comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive&#8217;</em>, variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, <strong>ingiurie</strong> pronunciate dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.</span></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Come fare la domanda di disoccupazione Naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-fare-la-domanda-di-disoccupazione-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 23:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[L’indennità a sostegno del reddito, o meglio la disoccupazione, è un contributo che eroga l’Inps a tutti i cittadini che hanno terminato il loro rapporto...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L’indennità</strong> a sostegno del reddito, o meglio<strong> la disoccupazione</strong>, è un contributo che eroga l’Inps a tutti i cittadini che hanno terminato il loro rapporto di lavoro per <strong>licenziamento o dimissioni per giusta causa. </strong></p>



<p>La domanda può essere presentata da un organizzazione sindacale, che vi guiderà nella <strong>compilazione della domanda,</strong> o può essere inviata direttamente online. </p>



<p>In quest’ultimo caso prima di inviare la domanda dovrete effettuare la registrazione sul sito dell’Inps e ricevere <strong>il Pin Dispositivo</strong>, di cui metà verrà inviato via mail e l’altra metà per posta, o <strong>SPID.</strong></p>



<p>Di seguito come fare la domanda di disoccupazione, i requisiti necessari e la durata dell’indennità.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I requisiti per la domanda di disoccupazione</h2>



<p class="has-background" style="background-color:#f6f6f6">I requisiti per fare domanda sono: <strong>avere trenta giorni di lavoro effettivo</strong> nei 12 mesi che precedono l’inizio del nostro stato di disoccupazione<strong> e 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. </strong></p>



<p>Ne possono beneficiare anche<strong> apprendisti </strong>e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, oltre ovviamente a ai lavoratori dipendenti. </p>



<p>L’indennità non viene erogata ad operai agricoli, dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato e i lavoratori extracomunitari stagionali. </p>



<p>Inoltre, la disoccupazione naspi vi spetta in tre casi:<em> stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo e requisito lavorativo.</em></p>



<p>Il primo riguarda<strong> il licenziamento da parte del datore di lavoro </strong>o comunque un evento che ha causato la perdita involontaria del lavoro, il secondo riguarda i contributi che devono essere<strong> pari ad almeno tredici settimane nei quattro anni antecedenti alla richiesta di Naspi</strong>, mentre l’ultimo vi farà accedere alla prestazione con 30 giorni di lavoro effettivo nel mese precedente alla domanda di disoccupazione.</p>



<p>Ricapitolando, <strong>se date le dimissioni non avrete mai accesso alla prestazione</strong> mentre se siete stati licenziati o avete perso involontariamente il posto di lavoro potrete presentare la domanda. </p>



<p>Nel caso in cui siete momentaneamente disoccupati ma avete 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo mese o 13 settimane di contributi utili, potrete ugualmente richiedere la Naspi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il procedimento per la domanda di disoccupazione</h3>



<p>Per fare la domanda di disoccupazione dovete collegarvi con il vostro account al sito dell’Inps e cercare la voce <strong>“Domande per prestazioni a sostegno del reddito”</strong> nella barra di ricerca. </p>



<p>Dopodiché cliccate sulla scheda con scritto servizio (di colore viola) e vi apparirà una nuova finestra. Sulla sinistra avrete il menù a tendina dove dovrete selezionare <strong>“Naspi”. </strong></p>



<p>Continuate su <strong>“Invio Domanda”</strong> e inserite i dati richiesti, compilate la sezione<strong> “Ultima posizione lavorativa”</strong> inserendo anche la matricola o il codice fiscale dell’azienda in cui avete lavorato. </p>



<p>Nel sito dovrebbe già essere memorizzata la matricola aziendale che potete trovare anche nell’estratto conto contributivo o più semplicemente in una vostra busta paga sotto la suddetta voce. </p>



<p>A questo punto continuate cliccando sul bottone avanti e confermate l’invio. La vostra domanda sarà elaborata e da questo momento potrete seguirne gli sviluppi nella sezione <strong>“Fascicolo previdenziale del cittadino”.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Modalità di pagamento domanda di disoccupazione</h3>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background" style="background-color:#f6f6f6">La prestazione viene erogata per un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni lavorati,<strong> l’importo invece sarà pari al 75% della vostra retribuzione media imponibile. </strong></p>



<p>Entrambi possono essere calcolati partendo dagli ultimi quattro anni antecedenti la vostra richiesta, ovviamente una volta erogata non potrete più chiedere un calcolo per i contributi che avete giù usato.</p>



<p>Per fare un esempio, se avete un anno di contributi riceverete la prestazione per la metà dei giorni che avete lavorato (in questo caso 6 mesi) con una retribuzione pari al 75% della media mensile che avete guadagnato durante l’anno. </p>



<p>Quindi se avete guadagnato per 10 mesi 1000 € e per 2 mesi invece avete guadagnato 2000 €, in totale sono 14000 € in un anno. Dividete 14000 € per 12 mesi ed il risultato sarà la vostra media mensile (1166,66 €)</p>



<h3 class="wp-block-heading">Nuova Procedura di invio domanda NASpI</h3>



<p>Il <strong>nuovo servizio di presentazione </strong>della domanda è accessibile, direttamente dal <em>sito internet www.inps.it </em>attraverso il seguente percorso: </p>



<p>“Sostegni, Sussidi e Indennità” &gt; “Per disoccupati” &gt; “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” &gt; “Utilizza il servizio” &gt; “Naspi” &gt; “<strong>Nuova Procedura di invio domanda NASpI</strong>” </p>



<p>Autenticandosi con la propria identità digitale di tipo <strong>SPID</strong> (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, <strong>CNS</strong> (Carta Nazionale dei Servizi) <strong>o CIE </strong>(Carta di Identità Elettronica).</p>



<p>Il <strong>modulo di domanda NASpI</strong>, con l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Inps, rendono più semplice l&#8217;inserimento.</p>



<p>Aggiunti anche gli <strong>“Avvisi” </strong>che su controlli automatici alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda evidenziano le criticità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come farsi licenziare e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-farsi-licenziare-e-ottenere-la-disoccupazione-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni giusta causa]]></category>
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		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Come farsi licenziare dal datore di lavoro? Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare dal datore di lavoro?</h2>



<p>Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione di dimettervi per non perdere l’assegno di disoccupazione?</p>



<p>Per perdere il posto di lavoro, come noto, è possibile presentare semplicemente le proprie dimissioni. Tuttavia, le <strong>dimissioni comportano la perdita dei sussidi sociali</strong> che sono collegati alla perdita (involontaria) del lavoro. </p>



<p>Ovvero: è possibile licenziarsi, ma in questo caso non si ha diritto all’accesso di assegni e sussidi per la perdita del lavoro (Naspi).<strong> La Naspi,</strong> infatti, è dovuta <strong>solamente se il lavoro viene perso involontariamente</strong> (licenziamento).</p>



<p>Insomma: se non si vuole più avere un certo posto di lavoro, ma allo stesso tempo si vuole evitare di perdere i sussidi sociali, bisogna farsi licenziare. </p>



<p>Come farsi licenziare, insomma? </p>



<p>Tenendo conto del fatto che, in genere, <em>il datore di lavoro non è molto disposto a fornire un falso licenziamento</em> perché si tratterebbe di una (anche se non facilmente dimostrabile) truffa ai danni dello Stato e a pagare il ticket per il licenziamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come costringere il datore di lavoro a licenziarsi?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare?</h3>



<p>In teoria per farsi licenziare basterebbe mettere in atto un comportamento che, minando in modo irreparabile <strong>il rapporto di fiducia</strong> presente fra datore di lavoro e dipendente, comporti il termine del rapporto lavorativo. </p>



<p>Ovviamente dovrebbe trattarsi di un atto grave, <strong>che violi il codice disciplinare dell’azienda,</strong> comportando il termine del rapporto di fiducia presente. Detto ciò, non si tratta certo di un invito a delinquere! </p>



<p>Nella prassi, ci si può far licenziare per diversi motivi: vediamo quali.</p>



<ol type="1">
<li><strong>Licenziamento per giusta causa</strong>. Si tratta dell’ipotesi di cui parlavamo: si tratta di <em>licenziamento in caso di grave violazione del rapporto di fiducia,</em> o violazione di norme e via dicendo. Questo comporta il licenziamento in tronco, senza necessità di preavvisare il lavoratore.</li>



<li><strong>Licenziamento per giustificato motivo soggettivo</strong>. Anche in questo caso<em>, viene meno il rapporto di fiducia che permette il proseguimento del rapporto di lavoro</em>. Tuttavia in questo caso la violazione non è così grave da giustificare un termine immediato del rapporto di lavoro. In questo caso quindi si applica, come previsto dal CCNL, il preavviso. Il comportamento doloso, anche non troppo grave, del lavoratore, <em>comporta quindi la possibilità di farsi licenziare e ottenere la Naspi</em>. Pensiamo al caso del lavoratore che <em>non si presenta al lavoro e non giustifica la sua assenza</em> rispetto alla contestazione del datore di lavoro. Si è in questo caso soggetti a rischio concreto di licenziamento.</li>



<li><strong>Licenziamento giustificato motivo oggettivo</strong> (<em>per ragioni organizzative/economiche/aziendali)</em>. Ovviamente farsi licenziare per questo motivo è un po’ complesso. Questa causa di licenziamento infatti <em>non dipende dal lavoratore</em>.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Dimissioni e Naspi</h3>



<p>In un solo caso è possibile ottenere la <strong>Naspi anche senza farsi licenziare</strong>, quindi con le dimissioni: si tratta del caso di <strong>dimissioni per giusta causa</strong>. </p>



<p>Ovvero, se il <strong><a href="https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/">dipendente si dimette a causa di comportamenti del datore di lavoro</a></strong> che rendono impossibile la prosecuzione del lavoro <em>(i.e. mobbing, discriminazione, minacce, mancata adozione delle misure di sicurezza).</em> Quindi, se ci si dimette per giusta causa, si ha la possibilità di ottenere comunque la Naspi.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Pagamenti della naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 00:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><a></a>NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta</h2>



<p><em>Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la nostra guida per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla disoccupazione ed in particolare sull’accredito del mese in corso.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Accredito di NASpI e DIS-COLL a gennaio 2023: quando arriva?</h3>



<p>Chiariamo subito uno dei punti più importanti della questione:<strong> la Naspi verrà accreditata agli aventi diritto il giorno 15 gennaio</strong>, esattamente come accade per gli altri mesi. L’accredito arriverà sul conto corrente, bancario o postale, che il sogggetto ha indicato in fase di presentazione della domanda.</p>



<p>Se però hai da poco presentato la domanda, pertanto <strong>sei in attesa della prima mensilità</strong>, è possibile che questa venga erogata un po’ più tardi, per monitorare lo stato puoi effettuare l’accesso all’area riservata del sito dell’Istituto, dal momento in cui compare la dicitura “pagamento in corso” potrebbero occorrere all’incirca 15/20 giorni affinché il pagamento venga accreditato.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Come verificare lo stato della prestazione</h3>



<p>Tutti i titolari di NASpI e DIS-COLL possono verificare lo stato del pagamento in qualunque momento, vediamo insieme come.</p>



<p>Innanzitutto è necessario <strong>fare il login sul sito INPS </strong>attraverso mezzi di autenticazione come PIN INPS, SPID, CIE, CNS. In seguito, si dovrà accedere al fascicolo previdenziale del cittadino e poi alla scheda del servizio.</p>



<p>In questo modo, inoltre, si potrà anche avere traccia delle mensilità erogate così da tenere il conto su quelle che ancora ti spettano.</p>



<p>Ricordiamo che i soggetti che hanno fornito il numero di cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà un SMS che segnalerà l’avviso della liquidazione della prima rata della NASpI.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Cosa è la NASpI e a chi spetta</h3>



<p>La <strong>Naspi, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego,</strong> è fondamentalmente un’indennità a cadenza mensile di disoccupazione, prevista dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata su richiesta del soggetto interessato, dunque non automaticamente.</p>



<p>Per quanto concerne la platea di utenza, <strong>la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l&#8217;occupazione</strong>, come apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>Una novità c’è stata <strong>a partire dal 1° gennaio 2022,</strong> a partire da tale momento la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Differenza tra NASpI e DIS-COLL</h3>



<p>Anche la <strong>DIS-COLL è una indennità di disoccupazione mensile, </strong>ciò che cambia è che quest’ultima spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche per i contratti a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso l’occupazione e che siano iscritti alla Gestione Separata presso l’INPS. </p>



<p>Restano esclusi i collaboratori titolari di pensione, i soggetti titolari di partita IVA e tutti coloro che ricoprono il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni etc.</p>



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		<title>Naspi, quando comincia il pagamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 21:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti Il periodo non è dei migliori per le...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti</h3>



<p>Il periodo non è dei migliori per le famiglie italiane dal punto di vista economico. Oltre ai tanti rincari, che riguardano non solo le bollette di luce e gas ma anche i generi alimentari, le indagini sulla disoccupazione in Italia continuano a far registrare numeri molto preoccupanti.</p>



<p><strong>Quando si perde il lavoro </strong>si vede davvero tutto nero, anche se alcune misure possono aiutare a respirare, sebbene solo per un breve periodo. Un esempio è la <strong>Nuova prestazione di assicurazione sociale per l&#8217;impiego, </strong>meglio nota come<strong> Naspi,</strong> un trattamento erogato dall&#8217;INPS che permette proprio ai disoccupati di reggere l&#8217;urto derivato dalla perdita del lavoro.</p>



<p>Per ottenere la misura di sostegno, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione e deve avere alle spalle <strong>almeno 13 settimane di contribuzione</strong> nei quattro anni che precedono l&#8217;inizio dell&#8217;inattività.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma quando possono cominciare effettivamente a ricevere la Naspi coloro che possono avere accesso al trattamento erogato dall&#8217;INPS? </h3>



<p>Quanto bisogna aspettare per ricevere la prima mensilità dal momento in cui si incassa l&#8217;ultimo stipendio versato dal datore di lavoro?</p>



<p>Come per ogni cosa, prima si presenta la domanda e <strong>più velocemente </strong>si riesce ad ottenere la prima mensilità. Ma andiamo con ordine.</p>



<p>Prima di tutto è necessario presentare la <strong>domanda all&#8217;INPS per via telematica,</strong> tramite il portale dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: l&#8217;inoltro della domanda deve essere perfezionato entro 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esistono alcune eccezioni</h3>



<p>Ad esempio,<em> in caso di maternità</em> indennizzabile insorta entro 68 giorni <strong>dalla data di cessazione </strong>del rapporto, il termine per la presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; se invece la maternità indennizzabile è insorta <strong>durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, </strong>il termine decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità.</p>



<p>Se invece si verifica un diritto all&#8217;indennizzo dovuto da una <em>malattia comune professionale </em>o da un infortunio <strong>entro i 60 giorni </strong>dalla data di cessazione del rapporto, il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; <strong>durante il rapporto di lavoro </strong>successivamente cessato, invece, il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.</p>



<p><strong>In caso di malattia non indennizzabile, </strong>il termine di decadenza di 68 giorni non è sospeso ma decorre secondo le regole ordinarie. Se invece sopraggiunge una <strong>controversia, </strong>il termine decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria.</p>



<p>Un altro caso da tenere in considerazione è la corresponsione <strong>dell&#8217;indennità di mancato preavviso: </strong>con questa situazione il termine decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all&#8217;indennità, ragguagliato a giornate.</p>



<p>Infine,<strong> in caso di licenziamento per giusta causa</strong>, il termine decorre dal 30esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma allora quando comincia il pagamento della Naspi? </h3>



<p>La decorrenza prende il via dal primo giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda e comunque<strong> non prima dell&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro</strong>. Pertanto, il pagamento avverrà il mese dopo quello in cui è stata presentata e accettata la richiesta.</p>



<p>Per essere più chiari, se la domanda è stata presentata entro l&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione, la decorrenza della Naspi avviene dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto; se invece la domanda è stata presentata oltre l&#8217;ottavo giorno, la decorrenza del trattamento dell&#8217;INPS avviene dal primo giorno successivo alla richiesta.</p>



<p>Le cose cambiano in caso di maternità, malattia comune o professionale oppure infortunio: con domanda presentata entro l&#8217;ottavo giorno la decorrenza scatta dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto, mentre se la domanda viene presentata dopo l&#8217;ottavo giorno ma entro i termini di legge la decorrenza della Naspi comincia dal giorno successivo alla richiesta. </p>



<p>Stesse tempistiche anche per la corresponsione dell&#8217;indennità di mancato preavviso e di licenziamento per giusta causa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come avviene il pagamento della Naspi? </h3>



<p>In genere le modalità sono due, ovvero tramite <strong>accredito su conto bancario o postale</strong> (o su libretto postale), oppure attraverso un bonifico presso l<strong>&#8216;ufficio postale</strong> nella provincia di residenza o domicilio del richiedente.</p>



<p>Va chiarito che la Naspi può essere percepita anche se ci si trasferisce all&#8217;estero, a prescindere dalla motivazione e dalla durata dell&#8217;espatrio. </p>



<p>Vanno tuttavia rispettati i vincoli imposti dalla normativa italiana: prima di tutto è obbligatorio presentarsi al Centro per l&#8217;impiego per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio; in secondo luogo, è necessario partecipare alle iniziative proposte, pena l&#8217;applicazione delle relative sanzioni, vale a dire la decurtazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>



<p>Da sottolineare che se il trasferimento avviene in un Paese dell&#8217;Unione Europea, per tre mesi il percettore di Naspi può anche non rispettare i vincoli precedentemente citati. Vincoli che invece devono essere rispettati dal primo giorno del quarto mese per poter continuare a ricevere la misura.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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		<title>Nuova Naspi 2022</title>
		<link>https://www.naspi.biz/nuova-naspi-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuova NASPI: chi ne ha diritto? La legge di bilancio 2022 introduce alcune novità sulla indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi. Siamo di fronte ad...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading">Nuova NASPI: chi ne ha diritto?</h1>



<p>La legge di bilancio 2022 introduce alcune novità sulla <strong>indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi.</strong> Siamo di fronte ad un <strong>allargamento dei soggetti che possono beneficiare della Naspi</strong> (anche lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato) e ad un cambiamento nelle regole di calcolo della riduzione.</p>



<p>In particolare la circolare numero due datata 4 gennaio 2022 prevede nuove regole per la riduzione dell&#8217;importo Naspi. Esse variano tenendo in considerazione l&#8217;età del soggetto e la categoria di contribuente che ha diritto alla Naspi: vediamo quali sono le nuove regole previste all&#8217;interno della circolare 2022.</p>



<p>Le novità sono prevalentemente relative all&#8217;estensione della platea dei beneficiari della Naspi, nonché al cambiamento delle regole di riduzione dell&#8217;importo dell&#8217;indennità. Scopriamo insieme cosa prevede la nuova Naspi 2022 come modificata dalla Legge di Bilancio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">A chi spetta la Naspi 2022?</h2>



<p>Cominciamo a ricapitolare le regole generali della Naspi, ovvero chi spetta nel 2022 l&#8217;indennità di disoccupazione:</p>



<ul><li>a quelle persone che hanno perso in volontariamente l&#8217;occupazione, e che abbiano lo stato di disoccupazione, inclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;</li><li>Purché abbiano presentato la propria immediata disponibilità al lavoro;</li><li>Purché, nei quattro anni precedenti alla domanda di disoccupazione, abbiano versato almeno 13 settimane d contributi;</li><li>purché non abbiano già percepito altre indennità o prestazioni di disoccupazione.</li></ul>



<p>Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione, gli operai agricoli a tempo determinato.</p>



<p>Ricordiamo che come sempre per la Naspi viene riconosciuta per un massimo di 24 mesi, con una indennità del 75% della retribuzione media mensile</p>



<p>Oltre alle regole classiche Naspi 2022 ci sono anche delle novità ad analizzare: ecco quali sono, caso per caso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Naspi 2022 ed estensione del perimetro soggettivo</h2>



<p>Una prima importante novità fra le modifiche della <strong>Naspi 2022 consiste nell&#8217;estensione della platea dei beneficiar</strong>i: infatti, a partire da gennaio 2022 potranno usufruire della Naspi anche gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (non determinato) presso cooperative e consorzi, che si occupano di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti zootecnici e agricoli che siano prevalentemente propri, oppure conferiti dai loro soci.</p>



<p>Se i soggetti in questione sono in stato di disoccupazione, ed hanno alle spalle almeno 13 settimane di contribuzione, hanno diritto alla Naspi pari al 75% della retribuzione mensile, sempre che la retribuzione sia pari oppure inferiore a livello fissato per il 2021 (ovvero 1.227,55 euro). </p>



<p>Se invece la retribuzione per il 2021 è superiore rispetto all&#8217;importo indicato, la misura della Naspi rimane sempre al 75% ma si aggiunge una somma del 25% rispetto alla differenza fra l&#8217;importo indicato e l&#8217;importo effettivo percepito dal lavoratore.</p>



<p>A questi lavoratori l&#8217;indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane che consiste la metà della settimana di contribuzione degli ultimi quattro anni di lavoro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Naspi 2022 e regole riduzione dell&#8217;importo</h2>



<p>La manovra 2022 in vigore dal 1 gennaio dell&#8217;anno nuovo introduce, fra le misure per il mondo lavorativo, anche delle modifiche in merito alla indennità di disoccupazione in particolare al meccanismo di riduzione dell&#8217;importo (c.d. décalage).</p>



<p>L&#8217;articolo quattro comma tre del decreto legislativo 22 del 2015 è modificato dalla nuova legge di bilancio prevedendo la riduzione della indennità di disoccupazione del 3% per ogni mese, partendo dal primo giorno del sesto mese di fruizione dell&#8217;indennità (e non più dal quarto mese, come da norma precedente). </p>



<p>Non solo: se il beneficiario a compiuto il 55esimo anno di età, la riduzione parte dal primo giorno dell&#8217;ottavo mese di fruizione della Naspi, non dal sesto.</p>



<p>Le nuove regole valgono se l’evento di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla Naspi parte dal 1 gennaio 2022.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Naspi come integrare i documenti ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-integrare-documenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[iban naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps Nel caso l&#8217;Inps richieda della documentazione integrativa alla domanda per accedere alla Naspi come ci si deve comportare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso l&#8217;Inps richieda della <strong>documentazione integrativa</strong> alla domanda per accedere alla <strong>Naspi</strong> come ci si deve comportare ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Può capitare che l’Inps chieda al lavoratore alcune integrazioni di documentazione per la <strong>pratica di disoccupazione</strong>, la cosiddetta <strong>Naspi</strong>. </span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">In quel caso come si deve comportare chi riceve la richiesta di nuova documentazione?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Anzitutto non si tratta di casi isolati, perché anche se non espressamente specificato all&#8217;atto di presentare la domanda, l&#8217;Inps ha comunque la possibilità di<strong> richiedere documenti integrativi alla domanda di Naspi</strong>, come ad esempio <strong>il contratto di assunzione e la lettera di licenziamento.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ecco perché, per evitare che la pratica venga sospesa in seguito ai controlli legati alle motivazioni della richiesta <strong>dell’indennità di disoccupazione</strong>, sempre meglio allegarli subito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre dal 2016 è obbligatorio per stabilire la correttezza delle domande di prestazioni a sostegno del reddito inviare il <strong>modulo SR 163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Si tratta di un documento che deve essere obbligatoriamente compilato per specificare le modalità di pagamento della Naspi, oltre che dell’Asdi, della Dis-coll e in generale di tutte le prestazioni a sostegno del reddito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Chi beneficia dell’indennità <strong>è obbligato a fornire all’Inps</strong>, attraverso questo documento, <em>il codice Iban del conto corrente di chi richiede la prestazione</em>, con data, timbro e firma del funzionario del competente ufficio postale o della banca.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E oltre a questo anche la specifica delle <strong>modalità di pagamento</strong> già inserite nella domanda di Naspi o di altra prestazione, così come i dati di riferimento dell’agenzia o della filiale dell’Istituto di credito (banca o posta) che effettua il pagamento.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Se l’interessato richiede il <strong>pagamento della disoccupazione su un conto corrente o una carta prepagata,</strong> qualora il rapporto sia aperto presso un istituto di credito virtuale, timbro e firma del funzionario non sono necessari, ma è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura di collegamento al conto nel quale appare l’intestazione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Se la domanda di Naspi è stata chiusa ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso in cui la<strong> domanda di Naspi sia già stata chiusa</strong> e non sia possibile inoltrare allegati collegandosi al profilo personale dell’interessato presso il sito Inps, esistono soluzioni alternative:</span><br><span style="color: #000000;"> allegare i documenti alla <strong>domanda NaspiCom, un apposito form online all’interno del sito Inps</strong> che può essere utilizzato per qualsiasi comunicazione riguardante eventi che possono avere effetto sulla prestazione di disoccupazione inoltrare la documentazione<strong> tramite Pec (Posta elettronica certificata)</strong> o <strong>raccomandata alla sede Inps</strong> che ha in carico la domanda rivolgersi ad un patronato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il <strong>modulo relativo alla richiesta di pagamento Naspi,</strong> questo deve essere scaricato dalla sezione modulistica del sito Inps, stampato, compilato e integrato dal timbro e dalla firma del funzionario bancario (o dal documento sostitutivo per i conti online).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Una volta completo, può essere inviato alla propria sede Inps tramite raccomandata oppure scansionato e inviato <strong>alla propria sede Inps tramite Pec</strong> o ancora scansionato e allegato alla <strong>domanda Naspi Com.</strong></span></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



<h6 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a>&nbsp;&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento e dimissioni</a></span></h6>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come si sospende la naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-si-sospende-la-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[decadenza naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[perdere naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi: cos’è e come funziona la nuova indennità di disoccupazione&#160; In un contesto economico molto critico come quello di oggi, chi ha un lavoro cerca...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi: cos’è e come funziona la nuova indennità di disoccupazione&nbsp;</h2>



<p>In un contesto economico molto critico come quello di oggi,<strong> chi ha un lavoro cerca di tenerselo stretto</strong>. </p>



<p>Tuttavia capita, che per un qualunque motivo, arrivi il tanto<strong> temuto licenziamento</strong>: cosa accade nel momento in cui si perde un posto di lavoro? </p>



<h3 class="wp-block-heading">Quale sussidio economico puoi chiedere allo Stato?</h3>



<p>Tra i numerosi principi risolutori previsti dallo stato vi è la <strong>Naspi</strong>, ovvero <strong>un’indennità mensile di disoccupazione</strong> erogata direttamente dall’Istituto di previdenza nazionale. Vediamo insieme come funziona</p>



<h3 class="wp-block-heading">Naspi: che cos’è?</h3>



<p>La Naspi, acronimo di nuova assicurazione sociale per l’impiego, nasce nel 2015 allo scopo di supportare economicamente coloro che hanno perso il posto di lavoro involontariamente. </p>



<p>Tale indennità, la cui cifra cambia in base al reddito e al numero dei componenti familiari, ha alcune caratteristiche che la distinguono da altre misure di simile portata. Come prima cosa presuppone che esista un precedente rapporto di lavoro. </p>



<p>Il che <strong>esclude dal novero dei beneficiari , </strong>i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o coloro che hanno maturato i requisiti per andare in pensione. </p>



<p><strong>La Naspi viene elargita ogni mese</strong>, e dura circa la metà dei mesi di contributi versati negli ultimi quattro anni. </p>



<p>Trattasi comunque di una indennità a cui si ha accesso tramite richiesta INPS,<strong> entro 68 giorni (a pena di decadenza del diritto)</strong> dal momento in cui l’impiego è venuto meno;</p>



<h3 class="wp-block-heading">I requisiti per richiedere la NASPI</h3>



<p>I soggetti che decidono di fare richiesta all’istituto previdenziale per la Naspi devono possedere i seguenti requisiti:</p>



<ul><li><strong>stato di disoccupazione:</strong> il richiedente<strong> non deve essere dimissionario</strong> né deve essere stato licenziato per giusta casa. Deve altresì dichiararsi disponibile a svolgere una nuova attività lavorativa;</li><li>requisiti contributivi: il richiedente deve vantare a proprio favore almeno<strong> 13 settimane di contribuzione</strong> negli ultimi <em>quattro anni di lavoro;</em></li><li>requisiti lavorativi: <strong>ci vogliono almeno 30 giornate di lavoro effettivo </strong>nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.</li></ul>



<p><strong>Qualora un soggetto riesca a trovare un nuovo lavoro</strong> mentre percepisce questa indennità, deve presentare una domanda attraverso cui chiede la <em>riduzione o la sospensione</em> dell’erogazione della Naspi. </p>



<p>La<strong> riduzione (dell&#8217;80%) dell’indennità </strong>avviene soltanto se il soggetto si auto denuncia <strong>entro 30 giorni dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro</strong> (se così non dovesse essere il trattamento viene sospeso).</p>



<p>Per mantenere viva la Naspi, <strong>il nuovo impiego non può produrre un reddito superiore a 8.000 euro</strong> (per il lavoro dipendente) e 4.800 euro (per il lavoro autonomo). Inoltre non si può essere nuovamente assunti presso 8l datore di lavoro che ha provocato il licenziamento.</p>



<p>Dunque eccetto le precedenti eccezioni citate, il disoccupato sarà interessato<em> dalla sospensione dell’erogazione.</em></p>



<div class="wp-block-image is-style-rounded"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2020/09/come-si-sospende-la-naspi.jpg"><img decoding="async" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2020/09/come-si-sospende-la-naspi.jpg" alt="" class="wp-image-1496" width="768" height="384" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2020/09/come-si-sospende-la-naspi.jpg 1024w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2020/09/come-si-sospende-la-naspi-300x150.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2020/09/come-si-sospende-la-naspi-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading">Come chiedere la riduzione o la sospensione dell’erogazione?</h3>



<p>Per <strong>comunicare all’Inps l’inizio del nuovo lavoro</strong>, si deve presentare una domanda simile a quella posta in essere al momento della presentazione della domanda. Ecco che essa può essere realizzata:</p>



<ul><li><strong>personalmente</strong> con il proprio pc;</li><li>con l’aiuto del <strong>contact center dell’Inps</strong>;</li><li>per il tramite di un<strong> patronato.</strong></li></ul>



<p>Per prima cosa occorre effettuare l’accesso prima <strong>al sito ufficiale INPS</strong> e poi alla propria pagina (come ben sai per autenticarsi puoi utilizzare il pin rilasciato direttamente dall’ente di previdenza, <strong>lo spid </strong>ovvero sistema di identità digitale unica, <strong>il cie carta di identità elettronica</strong>, o la<strong> cns carta nazionale dei servizi</strong>).</p>



<p>A questo punto ti puoi collegare alla <strong>pagina dei Servizi Online,</strong> cliccare su <strong>Naspi </strong>e, di seguito, su <strong>Comunicazioni. </strong></p>



<p>Completa il formato con le voci richieste: <em>dati anagrafici, indirizzo di residenza, informazioni relative alla nuova attività lavorativa</em>. Dopo aver controllato di aver scritto tutto invia la comunicazione. </p>



<p>Non dimenticare di salvare la copia della domanda e poi di effettuare almeno una stampa della ricevuta di avvenuta presentazione. </p>



<p>Tal documento può essere utile per successivi controlli o revisioni della propria posizione</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Verifica pagamento disoccupazione naspi inps</title>
		<link>https://www.naspi.biz/verifica-pagamento-disoccupazione-naspi-inps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[MyInps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[NASpI, l&#8217;importo mensile si può controllare -Basta accedere al portale Inps tramite le proprie credenziali per vedere quando viene erogato l&#8217;importo e quanto si prende...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">NASpI, l&#8217;importo mensile si può controllare</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">-Basta accedere al portale Inps tramite le proprie credenziali per vedere <strong>quando viene erogato l&#8217;importo</strong> e quanto si prende con la <strong>NASpI</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">É</span> cresciuto negli ultimi mesi il numero di lavoratori italiani che aderiscono<strong> alla NASpI, forma di sostegno al reddito</strong> che di fatto ha sostituito<strong> l&#8217;assegno di disoccupazione</strong>, ma per loro non è sempre facile determinare in maniera immediata quale sia la cifra da percepire. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Dall&#8217;inizio di settembre 2018 però esiste uno strumento per <strong>determinare con precisione l&#8217;ammontare mensile.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Per chi ne ha diritto infatti sarà sufficiente accedere al portale dell&#8217;Inps (Ente che eroga materialmente il sostegno), cliccare sulla voce &#8220;<em>Tutti i servizi</em>&#8220;, poi su quella &#8220;<em>Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande</em>&#8220;. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Una volta dentro basta <strong>inserire il PIN o lo SPID</strong> di riferimento personale e così di potranno reperire tutte le informazioni utili sulla domanda e sul suo stato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In particolare se la domanda di NASpI sarà accolta, cliccando sulla <em>voce &#8220;Dettagli&#8221;</em> in automatico verrà mostrato il prospetto di calcolo che può essere anche scaricato in versione Pdf e si potrà vedere anche il<strong> periodo coperto dall&#8217;indennità, compresi gli importi lordi mensili</strong> che verranno liquidati al lavoratore disoccupato. Inoltre verrà indicato come dal quarto mese in poi ci sarà una riduzione pari al 3% della cifra complessiva prevista per legge.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;utente potrà <strong>controllare direttamente onlin</strong>e sia l’esito della domanda che gli accrediti della NASpI accedendo alla sezione personale &#8220;<strong>MyInps</strong>&#8220;, cliccando sulla<em> voce &#8220;I tuoi avvisi&#8221;. </em></span></p>



<p><span style="color: #000000;">In questo caso potranno esserci due notifiche: la prima è &#8220;<em>Disoccupazione non agricola dal …</em>&#8220;, che corrisponde all&#8217;<strong>avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI</strong> con l&#8217;indicazione dell’importo lordo liquidato direttamente sull’IBAN (bancario o postale) indicato all&#8217;atto della domanda. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">E &#8220;<em>Notifica della Comunicazione</em>&#8220;, che attraverso un link riporta alla lettera di notifica per comunicare l’accoglimento, <strong>il respingimento </strong>oppure la richiesta di ulteriore documentazione che viene spedita dall&#8217;Inps al richiedente e qui viene archiviata nella <strong>&#8216;Cassetta Postale online&#8217;</strong> attraverso la quale l’utente può visualizzare e scaricare in formato Pdf la comunicazione, disponibile anche in caso di smarrimento della lettera.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre chi al momento della domanda ha reso disponibile anche il suo numero di cellulare<strong> riceverà direttamente un Sms con la segnalazione dell’avviso di liquidazione</strong> della prima rata e potrà successivamente controllare l&#8217;accredito delle altre rate. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Tutta la procedura vale anche per chi ha fatto domanda tramite <strong>un Patronato,</strong> direttamente dall&#8217;utente oppure richiedendolo al Patronato.</span></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quando si perde la naspi ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-decade-perdere-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza naspi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[perdere naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[iban naspi]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, come funziona e quando decade il diritto all&#8217;assegno La Naspi continua ad essere un sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati a patto di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, come funziona e quando decade il diritto all&#8217;assegno</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> continua ad essere <strong>un sostegno al reddito</strong> per i lavoratori<strong> disoccupati</strong> a patto di rispettare tutti i paletti previsti dalla legge. Esistono sia la sospensione che la revoca, ecco in quali casi</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Nel 2018 i fondi per la Naspi, <strong>l’indennità mensile di disoccupazione</strong> (istituita nel marzo del 2015) che viene assegnata a tutti i lavoratori che temporaneamente <strong>si ritrovano senza un&#8217;occupazione stabile non per loro volontà</strong> ma a causa del mancato rinnovo del contratto oppure di un licenziamento da parte del loro datore, sono ancora operativi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma per accedere a questo sostegno al reddito gestito dall&#8217;Inps serve che il soggetto beneficiario rispetti alcuni paletti precisi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In particolare poter dimostrare di aver ricevuto <strong>almeno tredici settimane</strong> di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione oltre che <strong>almeno 30 giorni di lavoro effettivo</strong> nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, essere attualmente in stato di disoccupazione, cioè aver perso il lavoro per cause che non dipendono dalla sua volontà. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma anche aver comunicato al <strong>Centro per l&#8217;impiego</strong> dal quale dipende la sua disponibilità immediata ad affrontare una nuova attività lavorativa rendendosi partecipe della ricerca effettiva di un lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma non basta solo questo, perché comunque esistono casi precisi nei quali l&#8217;<strong>assegno della Naspi</strong> può essere <em>sospeso o addirittura cancellato</em>.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Sospensione della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">In particolare la<strong> sospensione dell&#8217;assegno</strong> è prevista nel caso in cui il beneficiario trovi<strong> un nuovo lavoro</strong> e firmi un contratto a tempo determinato (di durata non superiore a 6 mesi).</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La sospensione è da considerarsi temporanea,</strong> cioè per il periodo nel quale verrà pagato per il suo lavoro, mentre alla naturale scadenza del contratto l&#8217;erogazione del sostegno al reddito verrà ripresa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre il fondo viene sospeso per quei disoccupati che entro un mese dall&#8217;avvio della nuova attività lavorativa a tempo determinato, sempre non non superiore a sei mesi, non abbiano provveduto ad inviare non hanno ancora inviato all’Inps <strong>una dichiarazione nella quale specificare il reddito annuo presunto.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Decadenza della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Si parla invece di <strong>decadimento e quindi soppressione definitiva dell&#8217;assegno per la Naspi</strong> quando ad esempio il lavoratore disoccupato abbia cominciato una nuova attività lavorativa senza comunicare per nulla all’Inps quello che potrà essere il reddito presunto. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Oppure ancora quando <strong>si infranga l&#8217;impegno</strong> sottoscritto personalmente con il Centro per l’impiego dal quale si dipende.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre il lavoratore disoccupato se trova un nuovo posto di lavoro perderà il diritto alla Naspi se questo produce un <strong>guadagno superiore agli 8.000 euro l’anno. </strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Invece qualora il reddito presunto sia pari o inferiore a questa cifra, l’assegno di disoccupazione viene ridotto dell’80%, ma comunque rimane attivo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il diritto alla Naspi non tocca più anche a quelli che entro un mese dall’inizio di<strong> un’attività lavorativa autonoma</strong> e non dipendente non comunicano all&#8217;Inps il reddito presunto oppure ancora da chi maturi i requisiti per <strong>la pensione di vecchiaia o anticipata.</strong></span></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 11:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI, come funzionano i pagamenti Non cambia l&#8217;importo del massimale per la domanda di disoccupazione introdotta dal Jobs Act. Vediamo chi può chiederla e quali...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">NASpI, come funzionano i pagamenti</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Non cambia l&#8217;importo del massimale per la domanda di disoccupazione introdotta dal Jobs Act. Vediamo chi può chiederla e quali sono <strong>i tempi dei pagamenti,</strong> oltre che gli importi</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Tra le novità introdotte dal &#8216;<strong>Jobs Act</strong>&#8216; una delle più significative è senza dubbio la <strong>NASpI, la domanda di disoccupazione</strong> confermata anche per il<strong> 2108.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;importo nonostante siano passati più di due anni dall&#8217;introduzione di questo sostegno al reddito non è ancora variato e quindi non può comunque superare i 1.300 euro al mese.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre la somma concessa mensilmente<em> è calcolata in percentuale sulla base della retribuzione media mensile</em> considerata imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quando verrà accreditata la naspi relativa al mese di dicembre ?</span></h3>



<p>P<strong>agamenti Naspi Dicembre 2019</strong>, relativi al mese di 11/2019, sono in pagamento per i <strong>giorni 9-10 Dicembre 2019.</strong></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;inizio del nuovo anno si avvia con l&#8217;<strong>accredito</strong> il <strong>18 gennaio</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il pagamento dipende dal giorno dell&#8217;elaborazione del mandato all&#8217;agenzia (il 2 gennaio presumibilmente). Dal 18 gennaio 2018 in poi blocco disposto per<strong> verifica conguagli fiscali.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Non cambia nemmeno il modo in cui inoltrare la domanda per la NASpI</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dovrà essere <strong>inviata esclusivamente in modalità telematica</strong> all’Inps attraverso il sito <em>www.inps.it</em>, se il cittadino è in possesso del PIN dispositivo <strong>INPS</strong>, oppure tramite <em>Contact Center Multicanale INPS-INAIL</em>, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06/164164 da telefono cellulare o ancora tramite patronato che è obbligato ad offrire assistenza gratuita.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Hanno <strong>diritto a percepirla i lavoratori</strong> che siano titolari di un <em>rapporto di lavoro subordinato</em> e che abbiano perso il lavoro non per causa o volontà loro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Lo stesso discorso vale per gli<em> apprendisti,</em> o dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative o ancora il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre possono presentare <strong>domanda di disoccupazione nel 2018</strong> anche i lavoratori che hanno presentato le <em>dimissioni per giusta causa</em> e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro in base alla procedura prevista dalla legge n° 604 del 15 luglio 1966.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Non possono</strong> invece presentare<strong> domanda di NASpI:</strong></span></p>



<ul><li><span style="color: #000000;">i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni</span></li><li><span style="color: #000000;">gli <em>operai agricoli</em> a tempo determinato e indeterminato</span></li><li><span style="color: #000000;">i <em>lavoratori extracomunitari</em> con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.</span></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Cosa serve per presentare domanda di NASpI ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dimostrare <strong>uno stato di disoccupazione involontario</strong> (ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n°181), <em>almeno tredici settimane di contribuzione</em> nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E ancora il lavoratore deve poter far valere <strong>trenta giornate di lavoro effettivo</strong>, indipendentemente dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore dovrà anche non essere in possesso di occupazione (anche stagionale oppure occasionale) <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>dichiarare l’immediata disponibilità</strong></a> al lavoro al <strong>Centro per l&#8217;Impiego</strong> e partecipare alle iniziative di ricerca attiva di lavoro proposte dal Centro stesso.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L’importo massimo della <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.naspi.biz/guida-alla-naspi/" target="_blank">Naspi </a></strong> non potrà essere superiore ai 1.300 euro al mese, ma dal primo giorno del quinto mese di incasso dell’indennità, verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La domanda invece dovrà essere presentata<strong> entro il termine di decadenza di 68 giorni</strong>, che decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine nel caso in cui al termine del rapporto di lavoro per il quale si richiede la NASpI il lavoratore decida di cominciare un’attività di lavoro autonomo aprendo partita IVA,&nbsp;&nbsp;<em>potrà fare domanda per riceve l’anticipo Naspi 2018,</em> quindi l’intero importo che spetta in un’unica soluzione.</span></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<item>
		<title>Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-stagionali-la-circolare-inps-sulla-durata-della-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Anls]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori stagionali]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali</h2>



<p><strong>L’Inps</strong> ha ufficializzato il supplemento di <strong>Naspi</strong> destinati ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016</p>



<p>Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la <strong>Naspi</strong> destinata ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del <strong>2016</strong>: è uno dei <strong>correttivi al Jobs Act</strong> che aveva autorizzato un<strong> allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale</strong> anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare<strong> un mese in più di sussidio</strong>, sempre se la <a href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener"><strong>durata della Naspi</strong></a> risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.</p>



<p>Come precisa l’<strong>Inps</strong> il beneficio in questione è destinato <strong>ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano maturato <strong>almeno 24 settimane contributive</strong> e che hanno dato luogo <strong>ad Aspi, o Mini-Aspi</strong> 2012, nell’ultimo quadriennio.</p>



<p>Quindi facendo <strong>un esempio pratico</strong>, se un <strong>lavoratore stagionale</strong> ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.</p>



<p>E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso <strong>un&#8217;attività turistica</strong> e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>La <strong>Circolare Inps</strong> potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell&#8217;<strong>Inps</strong> (<em>www.inps.it</em>), oppure nel sito internet ufficiale dell&#8217;<strong>Anls</strong> (<em>https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com</em>), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.</p>



<p><em>Circolare n. 224 Inps <strong>Lavoratori stagionali </strong>dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. <strong>Calcolo della durata dell’indennità NASpI</strong>. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.<br>L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un <strong>meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI</strong> in relazione ai <strong>lavoratori stagionali</strong> la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta &#8211; <strong>dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016</strong> &#8211; con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi<strong> del turismo e degli stabilimenti termali.</strong><br>In particolare, la citata norma dispone che, <strong>qualora la durata della NASpI</strong> calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – <strong>la durata della NASpI è incrementata di un mese</strong>, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la <strong>durata della NASpI </strong>così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.</em></p>
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