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	<title>jobs act &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore disoccupato che percepisce la naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 22:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Lavoro in nero: quando rischia anche il lavoratore ?</h2>



<p>Notoriamente, in caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore in nero,<strong> senza pagargli i contributi,</strong> rischia delle sanzioni elevate.</p>



<p>La legge è particolarmente severa nei confronti dei datori di lavoro che assumano persone senza assicurarle e pagare loro i contributi. Ma una domanda che ci si può porre è: sono previste<strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/lavoro-nero-sanzioni-e-jobs-act/" target="_blank" rel="noopener"> sanzioni anche per il lavoratore in nero</a>&nbsp;</strong>?</p>



<p>In linea di massima, la risposta è negativa. Infatti in generale il lavoratore è ritenuto dal legislatore la ‘parte debole’ del contratto, e di conseguenza in genere non viene punito: anzi, spesso la legge stessa <strong>prevede la sua assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro.</strong></p>



<p>La norma introdotta dal decreto legislativo numero 151 del 2015 prevede delle sanzioni pesanti, anche fino a 36mila euro per ogni lavoratore in nero, in capo al datore di lavoro.</p>



<p>In questo caso potremmo dire che il lavoratore riceve solamente<strong> vantaggi dalla regolarizzazione della sua posizione</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esiste almeno un caso nel quale il lavoratore in nero rischia delle sanzioni.</h3>



<p>In particolare, ciò avviene nel caso in cui il lavoratore in nero abbia dichiarato alle autorità il proprio stato di <strong>disoccupazione</strong> o, peggio ancora, <strong>percepisca anche una indennità</strong>. In un caso simile, se vengono effettuati gli opportuni controlli e si scopre che<strong> il lavoratore che si dichiara disoccupato e percepisce</strong> anche, nel caso, la pensione apposita in realtà è <strong>impiegato in nero</strong>, le autorità sono tenute a segnalare il lavoratore stesso.</p>



<p>Il lavoratore in nero che abbia comunicato al <strong>centro per l’impiego oppure all’INPS il proprio stato di disoccupato</strong>, ma che invece risulti <a rel="noopener" href="https://fest-del-lavo.blogspot.it/2016/02/lavoro-nero-in-italia-e-festa-lavoro.html" target="_blank"><strong>occupato in nero</strong></a>, rischia una <strong>condanna per falsità ideologica</strong> commessa da privato in atto pubblico (ai sensi dell’<strong>articolo 483 del codice penale</strong>). Tale norma prevede una pena fino a due anni di reclusione.</p>



<p>Invece se il lavoratore in nero, oltre che ad aver dichiarato di essere <strong>disoccupato, percepisca anche una indennità di disoccupazione, ovvero usufruisca di altre agevolazioni o ammortizzatori sociali,</strong> egli rischia la condanna per <strong>indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,</strong> reato contemplato dall’articolo 316 ter del Codice Penale. Questa norma prevede la reclusione da sei mesi ad un massimo di tre anni.</p>



<p>Se la somma che si ha <strong>percepito indebitamente</strong> risulta pari, o minore di 3.999,96 euro, allora il lavoratore in nero se la cava col pagamento di una somma di denaro che va da 5.164 euro fino ad un massimo di 25.822 euro.</p>



<p>Ovviamente oltre alla reclusione o alla sanzione, si decade dalla percezione dell’indennità <strong>e si dovrà restituire l’indebito all’Ente erogatore,</strong> che può riservarsi di chiedere<strong> il risarcimento del danno.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Le Vostre domande</h4>



<p>La badante che lavorava per mia madre tornerà definitivamente a casa sua in Romania ma, grazie ad una persona compiacente che le <strong>permette di mantenere la residenza in Italia</strong>, chiederà la <strong>disoccupazione</strong>. Come posso evitare questo illecito?</p>



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		<title>Il Patto di Servizio Personalizzato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 21:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[DID]]></category>
		<category><![CDATA[Patto di Servizio Personalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
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					<description><![CDATA[PSP, come funziona e cosa comporta per il lavoratore Il Patto di Servizio Personalizzato è obbligatorio per ogni lavoratore che riceve un assegno di disoccupazione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">PSP, come funziona e cosa comporta per il lavoratore</h4>



<p>Il <strong>Patto di Servizio Personalizzato</strong> è obbligatorio per ogni lavoratore che riceve un assegno di <strong>disoccupazione</strong> e va siglato con il proprio <strong>Centro per l’Impiego</strong></p>



<p>Si chiama <strong>PSP, sigla che significa Patto di Servizio Personalizzato</strong>, ed è il patto che ogni <strong>lavoratore disoccupato</strong> è obbligato a firmare con il proprio Centro per l’Impiego al massimo<strong> entro 15 giorni,</strong> dalla presentazione della <strong>domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS</strong>.</p>



<p>Un impegno che comporta diritti e doveri: da una parte permette al <strong>lavoratore disoccupato</strong> di accedere a sussidi come <strong>NASPI, ASDI e Dis. Coll</strong>. ma dall’altra lo lega alla <strong>partecipazione ad attività di politiche attive</strong>, come la <em>partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione professionale</em> tendenti a favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ma come funziona il PSP, Patto di Servizio Personalizzato?</h4>



<p>Un obbligo introdotto dal Decreto <strong>Jobs Act</strong> numero 150 che si occupa in specifico delle politiche attive del lavoro e che ha previsto la nascita della nuova <strong><a href="http://www.anpal.biz" target="_blank" rel="noopener">Anpal</a> (Agenzia lavoro disoccupati)</strong>, <a href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Agenzia per il Lavoro per disoccupati</strong></a> e del <strong>Portale Unico di Registrazione</strong>. In base alla sua istituzione, quando un lavoratore perde il posto deve presentare, direttamente o tramite un patronato, la<strong> domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS.</strong></p>



<p>È una forma di tutela per lui, che però al contempo presenta anche la <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank" rel="noopener"><strong>DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro)</strong></a>, senza la quale non è possibile ottenere lo stato di disoccupazione e quindi l’indennità relativa. Presentate queste domande, il lavoratore disoccupato deve presentarsi entro 15 giorni al Centro per l’Impiego per stipulare il PSP che gli permetterà di ottenere lo stato di disoccupazione e l’indennità di sostegno al reddito prevista dalla nuova riforma degli ammortizzatori sociali.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Presentare il PSP</h4>



<p>Per <strong>presentare il PSP</strong> sono richiesti un <em>documento d’identità</em> in corso di validità, <em>il codice fiscale e la <a href="http://www.licenziamento.eu/lettera-licenziamento-consegnata-a-mano/" target="_blank" rel="noopener">lettera di licenziamento</a> o di dimissioni</em> relativa all’ultimo rapporto di lavoro. E questo <strong>patto di servizio con il Centro per l&#8217;Impiego</strong> prevede per obbligo alcune attività essenziali :</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg"><img decoding="async" width="600" height="400" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg" alt="psp patto di servizio personalizzato" class="wp-image-427" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato.jpg 600w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato-300x200.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/02/psp-patto-di-servizio-personalizzato-30x20.jpg 30w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><figcaption>psp patto di servizio personalizzato</figcaption></figure></div>



<p>Partecipazione attiva ad iniziative e laboratori tendenti a rafforzare le competenze finalizzate <strong>alla ricerca attiva d’impiego</strong>. Quindi <strong>il tutor</strong> assegnato dal Centro per l&#8217;impiego aiuterà il disoccupato<strong> a redigere il curriculum</strong>, prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro e frequentare incontri di orientamento. Partecipazione a iniziative formative, di riqualificazione professionale o altro che interessi la politica attiva del lavoro.</p>



<p><strong>Accettazione di congrue offerte di lavoro,</strong> ossia proposte conformi alla <strong>classe di profilazione</strong> assegnata al lavoratore disoccupato quando viene stipulato il<em> patto di servizio personalizzato, alla distanza dal domicilio e alla fattibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici.</em> Quanto alla durata, viene considerata congrua un’offerta con un contratto a tempo determinato pari ad almeno 2 mesi, anche se l’assunzione non avviene direttamente dal datore di lavoro ma tramite<strong> agenzia di somministrazione</strong> (la vecchia agenzia interinale).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Sanzioni per inadempimento del PSP</h4>



<p>Essendo <strong>un obbligo per i lavoratori,</strong> sono previste anche <strong>sanzioni per gli inadempienti.</strong> In particolare la mancata presentazione ingiustificata del lavoratore alle convocazioni da parte del Centro per l&#8217;Impiego o dei Centri Servizi per il lavoro, <strong>prevede la decurtazione di un quarto di una mensilità</strong> in caso di prima assenza non giustificata, di una mensilità alla seconda assenza fino alla<strong> decadenza dall&#8217;indennità NASPI, DIS-COLL o mobilità e dallo stato di disoccupazione</strong> alla terza assenza.</p>



<p>Le stesse sanzioni sono applicate anche nel caso in cui <strong>l’iscritto non partecipi, sempre senza giustificato motivo</strong>, alle iniziative di orientamento,<strong> mentre per chi non partecipa ai corsi di formazione o riqualificazione</strong>, in assenza di giustificato motivo, sono previste la decurtazione di una mensilità in caso di prima assenza o la decadenza dall&#8217;indennità e dallo stato di disoccupazione in caso di seconda assenza.<em> E chi non accetta un’offerta congrua perde la NASPI, la Dis-coll o la mobilità.</em></p>



<p>Infine in caso di<strong> decadenza dallo stato di disoccupazione</strong> il lavoratore dovrà obbligatoriamente aspettare due mesi prima di poter stipulare <strong>un nuovo patto di servizio.</strong></p>



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		<title>ANPAL, il portale governativo per i disoccupati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[www.anpal.gov.it]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è stata recentemente introdotta con il Jobs Act, la legge di riforma del lavoro che, in...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;<strong>ANPAL</strong>, <strong>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</strong>, è stata recentemente introdotta con il Jobs Act, la legge di riforma del lavoro che, in caso di disoccupazione, prevede la <strong>Naspi</strong>.</p>



<p>L&#8217;ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è stata istituita con il <strong>Jobs Act</strong>, la <em>legge di riforma del lavoro</em> che disciplina anche la <strong>Naspi</strong>.</p>



<p>L&#8217;ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell&#8217;erogazione degli ammortizzatori sociali, come<em> INPS, INAIL, le Camere di Commercio</em>, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel <strong>mondo del lavoro</strong>, quali scuole e università.</p>



<p>Fra i compiti dell&#8217;<strong>ANPAL</strong> ci sono quello di stabilire i programmi delle politiche attive, finanziati dall&#8217;FSE (Fondo Sociale Europeo), supervisionare la Rete Nazionale, archiviare tutti i fascicoli personali dei lavoratori e tenere un albo delle agenzie private del lavoro.</p>



<p>Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l&#8217;iscrizione all&#8217;ANPAL il disoccupato (che sia stato <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziato</a></span> o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.</p>



<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;ANPAL viene effettuata dai Centri per l&#8217;Impiego, <strong>durante un colloquio con il disoccupato</strong> : dalla data di licenziamento (o <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-dal-lavoro-la-procedura-e-online/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dimissioni per giusta causa</a></span>) il Centro per l&#8217;Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al <strong>Centro per l&#8217;Impiego</strong>, pena la perdita di un quarto dell&#8217;assegno di disoccupazione.</p>



<p>Nel corso del colloquio al Centro per l&#8217;Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere<strong> un patto di servizio</strong>, cioè un programma che mira al <strong>ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro</strong>. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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<p>Il sito ufficiale di registrazione dell&#8217;Anpal è ora disponibile online su <strong>www.anpal.gov.it</strong></p>
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		<title>Maternità e licenziamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/maternita-e-licenziamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro. Certo, si tratta di un...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza</h3>



<p><strong>La maternità</strong>, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.</p>



<p>Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della <strong>madre e del nascituro</strong>.</p>



<p>La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale <strong>licenziare</strong> una lavoratrice <strong>in stato interessante</strong>&nbsp;?</p>



<p>Non solo, ai sensi <strong>dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001</strong>, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche <strong>fino al compimento di un anno di vita del bambino</strong>.</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Attenzione: questo <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-della-lavoratrice-gravidanza/" target="_blank"><strong>divieto di licenziamento</strong></a> è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che<strong> anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza</strong>, scatta il<strong> divieto di licenziamento.</strong></p>



<p>Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, <strong>lo stato di gravidanza sussisteva già. </strong></p>



<p>Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.</p>



<p>Invero, il<strong> licenziamento della donna</strong> anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.</p>



<ul><li>In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella <strong>nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento</strong>: pensiamo alla donna <em>colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo. </em></li><li><strong>Cessazione dell’attività dell’azienda</strong> nella quale è impiegata la donna.</li><li><strong>Esito negativo del periodo di prova.</strong> In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.</li><li><strong>Scadenza del contratto a tempo determinato</strong> o comunque scadenza del contratto.</li></ul>



<p>Posto che in questi casi particolari <strong>la donna </strong>può essere <strong>licenziata anche se in stato di gravidanza</strong>, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).</p>



<p class="has-background has-very-light-gray-background-color">Il <strong><a href="https://avvocatomassaro.net/wp/licenziamento-colf-badanti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento della donna</a> in gravidanza </strong>fuori dai casi previsti dalla legge<strong> è nullo </strong>ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.</p>



<p>La conseguenza di tale <strong>nullità è il reintegro nel luogo di lavoro</strong>, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi <strong>versati i contributi</strong> da parte del datore di lavoro.<script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-2016-e-stagionali-la-circolare-inps-sulla-durata-della-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Anls]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori stagionali]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali</h2>



<p><strong>L’Inps</strong> ha ufficializzato il supplemento di <strong>Naspi</strong> destinati ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016</p>



<p>Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la <strong>Naspi</strong> destinata ai <strong>lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del <strong>2016</strong>: è uno dei <strong>correttivi al Jobs Act</strong> che aveva autorizzato un<strong> allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale</strong> anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare<strong> un mese in più di sussidio</strong>, sempre se la <a href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener"><strong>durata della Naspi</strong></a> risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.</p>



<p>Come precisa l’<strong>Inps</strong> il beneficio in questione è destinato <strong>ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale</strong> che abbiano maturato <strong>almeno 24 settimane contributive</strong> e che hanno dato luogo <strong>ad Aspi, o Mini-Aspi</strong> 2012, nell’ultimo quadriennio.</p>



<p>Quindi facendo <strong>un esempio pratico</strong>, se un <strong>lavoratore stagionale</strong> ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.</p>



<p>E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso <strong>un&#8217;attività turistica</strong> e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.</p>



<p>La <strong>Circolare Inps</strong> potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell&#8217;<strong>Inps</strong> (<em>www.inps.it</em>), oppure nel sito internet ufficiale dell&#8217;<strong>Anls</strong> (<em>https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com</em>), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.</p>



<p><em>Circolare n. 224 Inps <strong>Lavoratori stagionali </strong>dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. <strong>Calcolo della durata dell’indennità NASpI</strong>. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.<br>L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un <strong>meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI</strong> in relazione ai <strong>lavoratori stagionali</strong> la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta &#8211; <strong>dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016</strong> &#8211; con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi<strong> del turismo e degli stabilimenti termali.</strong><br>In particolare, la citata norma dispone che, <strong>qualora la durata della NASpI</strong> calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – <strong>la durata della NASpI è incrementata di un mese</strong>, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la <strong>durata della NASpI </strong>così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.</em></p>
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		<title>Infortuni in itinere casa verso lavoro</title>
		<link>https://www.naspi.biz/infortuni-in-itinere-casa-verso-lavoro/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 01:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro]]></category>
		<category><![CDATA[unioni civili]]></category>
		<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni inail]]></category>
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					<description><![CDATA[Infortuni nel viaggio per il lavoro, tutti i casi di indennizzo L&#8217;assicurazione Inail copre anche gli &#8216;infortuni in itinere&#8216; a patto che rientrino in particolari...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Infortuni nel viaggio per il lavoro, tutti i casi di indennizzo</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;<strong>assicurazione Inail</strong> copre anche gli &#8216;<strong>infortuni in itinere</strong>&#8216; a patto che rientrino in particolari categorie. Un conto sono gli infortuni sul lavoro, un altro quelli andando a lavorare.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Inail e gli infortuni in itinere</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">In realtà però l’<strong>assicurazione obbligatoria Inail</strong> per i lavoratori assunti copre anche<strong> i cosiddetti &#8216;infortuni in itinere&#8217;,</strong> quelli cioè che accadono nel normale <strong>viaggio dalla propria abitazione al posto di lavoro</strong> oppure viceversa, o ancora da un posto di lavoro ad un altro. E vengono coperti anche gli <strong>spostamenti per i pasti</strong>, sempre che non esista una mensa aziendale.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per l&#8217;Inail non importa quale sia <strong>il mezzo con cui ci si sposta</strong>, se quindi l&#8217;auto privata o aziendale, il bus oppure un tragitto a piedi, sempre che sia dimostrabile come il fatto sia effettivamente avvenuto <strong>in orario lavorativo.</strong></span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Occasione di lavoro e causa violenta</span></h3>
<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;indennizzo sarà riscuotibile</strong> però se sussistono due condizioni essenziali, ossia l&#8217;occasione di lavoro e la causa violenta per l&#8217;infortunio. In particolare<strong> l’occasione di lavoro</strong> comprende tutte le normali situazioni nelle quali si svolge l’attività lavorativa e ci sia un imminente rischio per il lavoratore.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quindi non basta che l’evento avvenga durante lo svolgimento del lavoro<strong> ma che si verifichi</strong> “<strong>per il lavoro</strong>”, cioè con un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra <strong>l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente</strong> che ha causato l’infortunio. </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>La causa violenta</strong> invece è un fattore esterno all’ambiente di lavoro che <strong>danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore</strong> e deve presentare caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Eventuali deviazioni oppure interruzioni sul normale percorso</strong> casa – lavoro e viceversa invece non rientrano nella copertura assicurativa.</span></p>
<p><div id="attachment_762" style="width: 710px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-762" class="wp-image-762" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/12/infortunio-in-itinere-casa-lavoro.jpg" alt="infortunio in itinere casa lavoro" width="700" height="350" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/12/infortunio-in-itinere-casa-lavoro.jpg 800w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/12/infortunio-in-itinere-casa-lavoro-300x150.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2017/12/infortunio-in-itinere-casa-lavoro-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p id="caption-attachment-762" class="wp-caption-text">infortunio in itinere casa lavoro</p></div></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>Esistono però delle eccezioni</em> nel caso in cui sia stata<strong> “necessaria” per l’accompagnamento dei figli a scuola,</strong> sia stata effettuata in attuazione di una direttiva del datore di lavoro, sia dovuta <strong>a causa di forza maggiore</strong> come un guasto meccanico o una strada chiusa per lavori o manifestazioni, per esigenze essenziali e improrogabili oppure <strong>nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti</strong> come ad esempio se ci si ferma a prestare soccorso a vittime di incidente stradale.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">E cosa succede in caso di infortunio in itinere con utilizzo del veicolo privato (automobile, moto o scooter) ?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;"><em>Viene indennizzato solo se questo si è reso strettamente necessario</em>, come nel caso di un mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative, <strong>se il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici</strong> oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro<strong>, se i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo</strong> rispetto all’utilizzo del mezzo privato, <strong>se i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe</strong> o infine se la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.</span></p>
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		<title>Inail, unioni civili e convivenze more uxorio</title>
		<link>https://www.naspi.biz/inail-unioni-civili-e-convivenze-more-uxorio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 14:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[convivenza more uxorio]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[unioni civili]]></category>
		<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[legge sulle unioni civili]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni inail]]></category>
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					<description><![CDATA[Prestazioni Inail e unioni civili, funzionano così L&#8217;Inail con una recente circolare ha chiarito che chi è unito civilmente ha diritto alle prestazioni, non però...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Prestazioni Inail e unioni civili, funzionano così</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;Inail</strong> con una recente circolare ha chiarito che <strong>chi è unito civilmente ha diritto alle prestazioni,</strong> non però se si tratta solo di una <strong>convivenza</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Una circolare del 13 ottobre scorso ha chiarito in maniera definitiva come funzionano le prestazioni Inail anche in caso di unioni civili, ma non se sono soltanto conviventi ed è una precisazione importante perché sgombra il campo da equivoci.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In effetti nelle unioni civili, quindi tra persone dello stesso sesso, sotto molti punti di vista i due partner sono <strong>equiparati ai coniugi del matrimonio tradizionale</strong>. </span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Non così è per i conviventi</strong>, dello stesso sesso o di sessi diversi perché nonostante la loro convivenza e un legame affettivo stabile non sono vincolate tra di loro da rapporti di parentela, ma nemmeno da matrimonio o da un’unione civile.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Recenti aggiornamenti della<strong> legge sulle unioni civili</strong> hanno ribadito che al fine di assicurare <strong>la piena tutela dei diritti</strong> così come degli obblighi che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, tutte le disposizioni riferite al matrimonio e le disposizioni che contengano parole come &#8216;<strong>coniuge&#8217;, &#8216;coniugi&#8217; o termini equivalenti,</strong> ovunque ricorrono nelle leggi <strong>si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile</strong> tra persone dello stesso sesso. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Questa applicazione non vale però per le norme del codice civile che non vengono espressamente richiamate dalla legge.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infatti per quanto riguarda le<strong> convivenze</strong>, la legge non prevede nessuna uguaglianza di situazione tra coniugi e <strong>conviventi more uxorio</strong>, cioè persone che convivono come se fossero sposate anche se in realtà non lo sono</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Fatta tutta questa premessa, come si regolano quindi le prestazioni Inail ?</span></h3>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background">Con l&#8217;unione civile a tutti gli effetti equiparata al matrimonio, automaticamente si applicheranno anche le norme che attengono i <strong>diritti alle prestazioni economiche fornite dall’Inail</strong> e che invece in precedenza erano riservate soltanto ai coniugi.</p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi a chi è unito civilmente spettano tutte queste prestazioni Inail:</span></p>



<ul><li><span style="color: #000000;">l’assegno una tantum (cosiddetto<strong> &#8216;assegno funerario o assegno di morte&#8217;</strong>)</span></li><li><span style="color: #000000;">la <strong>rendita per i i superstiti</strong></span></li><li><span style="color: #000000;">la quota integrativa alla rendita</span></li><li><span style="color: #000000;">la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie derivanti da esposizione all’amianto;</span></li><li><span style="color: #000000;">lo speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248 &#8211; 5 maggio 1976</span></li><li><span style="color: #000000;">la prestazione del Fondo di <strong>sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</strong></span></li><li><span style="color: #000000;">la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.</span></li></ul>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre al soggetto unito civilmente si applicano<strong> le norme del Codice Civile sui diritti di successione</strong> riferite al <strong>coniuge</strong>.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi avrà diritto a qualunque prestazione economica Inail <strong>riconosciuta al coniuge in qualità di erede</strong>, come ad esempio i ratei di rendita maturati dall’assicurato prima della morte e non riscossi da lui stesso.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma mancando un&#8217;espressa disposizione normativa che equipara <strong>lo status tra coniuge e convivente di fatto,</strong> quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine <strong>tutte le prestazioni economiche che spettano alla persona unita civilmente</strong> vengono riconosciute a partire dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.</span></p>



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		<title>Voucher, riforma a breve</title>
		<link>https://www.naspi.biz/voucher-riforma-a-breve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[buoni lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<category><![CDATA[Annamaria Furlan]]></category>
		<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Poletti]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio del conte]]></category>
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					<description><![CDATA[Voucher lavoro, parte la riforma ? Sono molti i pareri contrari ai voucher lavoro che sono aumentati a dismisura andando oltre alle intenzioni del governo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Voucher lavoro, parte la riforma ?</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Sono molti i pareri contrari ai <strong>voucher lavoro</strong> che sono aumentati a dismisura andando oltre alle intenzioni del governo che preso potrebbe varare un cambio di rotta</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’utilizzo dei <strong>voucher lavoro</strong>, i <strong>ticket da 10 euro lordi</strong> nati per pagare quei lavori per i quali altrimenti non sarebbe stato possibile assumere,<em> è considerato da molti uno dei punti oscuri nel <strong>Jobs Act</strong></em> e ha portato alla raccolta firme per il referendum che potrebbe cancellare una riforma considerata dai suoi detrattori come la certificazione della precarietà.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ecco perché il nuovo governo guidato dal <strong>premier Gentiloni</strong> pensa ad una riforma parziale ma intanto si alzano le voci di chi è assolutamente contrario.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In prima linea diversi esponenti del PD, quelli che fanno capo alla corrente guidata da Roberto Speranza e sarebbero anche pronti a votare la sfiducia a <strong>Giuliano Poletti</strong>, riconfermato come <strong>ministro del Lavoro.</strong> Una posizione ribadita anche da uno degli esponenti più influenti del partito, <strong>Stefano Fassina</strong>, che denuncia il <strong>proliferare eccessivo dei voucher lavoro</strong> anche al di là delle loro buone intenzioni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secondo lui il governo finge di essere sorpreso dalla mole di buoni lavoro staccati da imprenditori e aziende, mentre era facilmente prevedibile. E gli fa eco <strong>Arturo Scotto</strong>:<em> “Se dovessimo trovarci di fronte ad un puro e semplice tentativo di maquillage normativo, per perseguire l’obiettivo di aggirare le urne, si tratterebbe di un’inaccettabile mistificazione”.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Maurizio Del Conte</strong>, presidente dell’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank"><strong>Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)</strong></a>, intervistato dal <em>‘Corriere della Sera’</em> invece si è detto <strong>favorevole ai voucher</strong>, anche se non nasconde il loro<strong> abuso</strong>: <em>“Potrebbero essere espressamente <strong>esclusi alcuni settori, come l’edilizia</strong>. Bisogna impedire che i<strong> voucher</strong> vengono utilizzati <strong>al posto di contratti più stabili</strong>. Poche settimane fa, utilizzando i voucher, il Comune di Napoli ha promosso un piano di manutenzione del proprio patrimonio. C’è stata un’esagerazione”.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Maurizio Sacconi,</strong> oggi nel Nuovo Centrodestra ma in passato ministro del Lavoro nel governo Berlusconi, critica le frasi di Del Conte:<em> “<strong>L’<a style="color: #000000;" href="https://avvocatomassaro.net/wp/voucher-lavoro-obbligatoria-la-comunicazione-preventiva/" target="_blank">ampliamento nell’uso dei voucher</a></strong> è stato atto consapevole e ampiamente discusso nelle sedi parlamentari tanto che il decreto correttivo è intervenuto nuovamente sulla materia garantendo <strong>la tracciabilità</strong> e quindi una agevole attività ispettiva oltre che la possibilità di verificare se abbiano sostituito pregressi rapporti già strutturati”.</em></span></p>
<p><span style="color: #000000;">E i<strong> sindacati</strong> cosa dicono ?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La posizione della <strong>Cisl</strong> è chiara, espressa dal suo segretario generale, <strong>Annamaria Furlan</strong>. Il primo problema da affrontare nel <strong>mondo del lavoro</strong> è quello di offrire ai giovani la speranza di un impiego stabile, anche per evitare che come è successo nel 2015 più di centomila italiani cerchino fortuna all’estero dopo aver studiato ed essersi formati in Italia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ecco perché invoca che il <strong>disagio giovanile</strong> legato anche alla mancanza di lavoro che nelle periferie delle città e nel <em>Mezzogiorno</em> è diventato un’emergenza, sia in cima alla lista delle urgenze del 2017 per il nuovo governo.</span></p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocato Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
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			</item>
		<item>
		<title>Anpal e consulenti del lavoro, nuova convenzione</title>
		<link>https://www.naspi.biz/anpal-e-consulenti-del-lavoro-nuova-convenzione/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/anpal-e-consulenti-del-lavoro-nuova-convenzione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[anpal servizi]]></category>
		<category><![CDATA[asfor]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Calderone]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio del conte]]></category>
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					<description><![CDATA[Welfare aziendale, Anpal e consulenti del lavoro viaggiano insieme Nuovo accordo tra Anpal e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro per continuare la formazione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Welfare aziendale, Anpal e consulenti del lavoro viaggiano insieme</h4>
<p>Nuovo <em>accordo tra Anpal e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro</em> per continuare la formazione concreta su un tema così importante</p>
<p><strong><a href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank">Anpal</a> servizi e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro</strong>, insieme a Fondazione studi dei consulenti del lavoro e Fondazione consulenti per il lavoro hanno appena <em>firmato una convenzione che mira ad aumentare sia l’innovazione</em> che il welfare e innovazione per incrementare la produttività valorizzando al contempo, grazie a percorsi formativi appositamente studiati, il ruolo di operatori, come <strong>i consulenti del lavoro,</strong> che aiutano con la loro esperienza il sistema produttivo e si rapportano con le aziende.</p>
<p>Una convenzione che rientra nel <strong>progetto &#8216;EQuIPE2020&#8217;</strong>, finanziato dal <strong>ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,</strong> conclusa nel dicembre 2016 e che ha già portato all’attivazione di <strong>due edizioni di Master specifici per i consulenti del lavoro</strong> divisi per sei mesi in attività didattica con presenza e on line e tre mesi di consulenza e supporto specifico alla realizzazione di piani di innovazione organizzativa, sviluppati dai partecipanti presso aziende clienti.</p>
<p>La convenzione prevede anche l&#8217;impegno tra le parti per la realizzazione di una terza edizione del master e la richiesta di certificazione da presentare all’<strong>Asfor.</strong></p>
<p>Come ha spiegato Marina Calderone (presidente del <strong>Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro</strong>) l’iniziativa sin dalla sua ideazione ha mirato a sensibilizzare e formare i consulenti sul <strong>tema del welfare</strong> aziendale. Ed era importante dimostrare di voler investire ancora tempo e denaro nella creazione di un nuovo master che dimostri la volontà di approfondire temi così essenziali e che rafforza<strong> il rapporto di collaborazione con l’Anpal</strong>.</p>
<p>E <strong>Rosario De Luca</strong>, presidente della <strong>Fondazione studi dei Consulenti del lavoro</strong> si è detto soddisfatto intervistato dall’AdnKronos: <em>“Al giorno d’oggi per la nostra professione è sempre più importante la specializzazione e questo accordo va in questa direzione. Competenza e specializzazione sono le nostre armi contro gli ‘abusivi’ che sono presenti nel nostro mercato. Le frontiere della nostra professione sono tante ma nessuno pensa di abbandonare la tradizionale attività di gestione delle imprese”. </em></p>
<p>Una visione che trova concorde anche il <strong>presidente dell’Anpal, Maurizio Del Conte</strong>: per alimentare correttamente la <strong>rete dei servizi per l’impiego</strong> è necessario formare una cultura comune tra tutti quelli che operano nel <strong>mondo del lavoro, </strong>compresi i consulenti.</p>
<p><strong>L’<a href="http://www.anpal.biz" target="_blank">Anpal servizi</a></strong> in questo caso può insegnare ai formatori, che poi porteranno il messaggio corretto in tutto il territorio nel quale operano.</p>
<p>L’accordo appena siglato tra le parti avrà una durata semestrale fino a al 30 giugno 2017, ma è rinnovabile e prorogabile fino al termine della seconda fase di programmazione del Fse che si concluderà nel 2020.</p>
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		<title>www.anpal.gov.it il portale dell’Anpal attivo dal 29 novembre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 06:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[www.anpal.gov.it]]></category>
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		<category><![CDATA[assegno di ricollocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Dichiarazione di Disponibilità al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Duale]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Dal 29 novembre 2016 online il portale dell&#8217;Anpal</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Da oggi è ufficialmente online il <strong>portale della nuova agenzia voluta dal Governo, l’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank">ANPAL</a></strong>, acronimo di <em>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</em>. Il <span style="text-decoration: underline;">sito ufficiale della nuova agenzia</span>, creata con il <strong>Jobs Act</strong>, è il seguente: <strong>www.anpal.gov.it</strong>, il portale dell’<strong>Anpal.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>L’Anpal è proprio l’Agenzia</em> che si occupa della distribuzione dell’<strong>assegno di ricollocamento</strong>, la nuova previsione governativa per aiutare i disoccupati a trovare nuovamente lavoro e ad inserirsi nel contesto socio-lavorativo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’Anpal si occuperà proprio di <strong>gestire e coordinare le politiche lavorative</strong> per le persone che hanno perso l’occupazione, onde favorire la ricollocazione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’Anpal non serve solamente a coloro che cercano attivamente lavoro (ricordiamo infatti che su questo sito sarà possibile anche <em>consultare una serie di offerte di lavoro</em>). I cittadini potranno inserire sul neonato portale anche la cosiddetta <strong>dichiarazione di disponibilità al lavoro</strong>, potranno richiedervi l’<strong>assegno di ricollocamento</strong>, inserire il loro curriculum.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il nuovo portale tornerà utile anche alle aziende, che potranno effettuarvi <strong>le dichiarazioni obbligatorie,</strong> nonché usarlo per l’inserimento di offerte di lavoro e visionare direttamente dal portale i <em>curriculum vitae inviati</em>.</span></p>
<h4><span style="color: #000000;">ANPAL e assegno di ricollocamento</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Come sappiamo, una delle più importanti misure predisposte dalla neonata agenzia Anpal consiste nella gestione dell’<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/assegno-di-ricollocazione/" target="_blank"><strong>assegno di ricollocamento</strong></a>, una misura economica del valore variabile fra mille e 5mila euro che viene destinata a quei soggetti che siano disoccupati al fine di <strong>spendere il voucher in servizi di ricollocamento e in corsi di formazione e accompagnamento al lavoro,</strong> seguiti da un tutor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Scopo del <strong>voucher</strong> è quello di incentivare anche i <strong>Centri per l’Impiego</strong> al ricollocamento del candidato, unica condizione per cui potranno ricevere il voucher.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La domanda può essere presentata e gestita previo utilizzo del sito dell’Anpal, nell’apposita sezione, dopo aver ricevuto la lettera di idoneità alla misura.</span></p>
<h4><span style="color: #000000;">Altri servizi del portale dell’Anpal</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Il portale dell’Anpal riceverà anche le informazioni del sito del cosiddetto<strong> “Sistema Duale”, o alternanza scuola-lavoro,</strong> che verrà trasferito sul sito della nuova agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il sistema duale, ricordiamo, consiste in un <strong>modello di formazione alla professione</strong> che ha lo scopo di favorire l’<strong>occupazione giovanile</strong> e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Non solo: le novità del sito dell’Agenzia interessano anche coloro che operano nel <strong>mercato del lavoro</strong>. Infatti sul portale ANPAL verrà reso disponibile <em>l’albo di accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro</em>. Tutti i <strong>servizi di accreditamento,</strong> quindi, si sposteranno telematicamente <strong>dal sito di ClicLavoro al sito dell’Anpal.</strong></span></p>
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