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	<title>sussidio &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Partita iva, naspi e disoccupazione dis-coll</title>
		<link>https://www.naspi.biz/partita-iva-naspi-e-disoccupazione-dis-coll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 03:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[Disoccupazione co.co.co. e partita Iva: c’è incompatibilità? In molti di voi, dopo aver letto il nostro articolo sulla disoccupazione, si sono domandati se anche chi...]]></description>
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<h4 class="wp-block-heading"><style type="text/css">
	<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } H2 { margin-top: 0.35cm; margin-bottom: 0.21cm } H2.western { font-family: "Liberation Sans", sans-serif; font-size: 16pt } H2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 16pt } H2.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 16pt } --><br />	</style></h4>



<h2 class="wp-block-heading">Disoccupazione co.co.co. e partita Iva: c’è incompatibilità?</h2>



<p>In molti di voi, dopo aver letto il nostro articolo sulla disoccupazione, si sono domandati se anche chi ha la <strong>partita Iva</strong> può richiederla.</p>



<p>Come saprete, infatti, non è un periodo particolarmente duro solo per chi è un <strong>lavoratore dipendente</strong>, ma anche per i <strong>liberi professionisti,</strong> che anzi, sotto molti aspetti, stanno passando un periodo ancora più nero.</p>



<p>Con l’approfondimento odierno cercheremo di fare chiarezza sulle compatibilità tra <strong>Partita Iva e disoccupazione dis-coll per i lavoratori co.co.co.</strong></p>



<h3 class="western wp-block-heading">Partita Iva e disoccupazione: quando c’è compatibilità</h3>



<p>Nel caso di <strong>lavoratori co.co.co.</strong> (<em>ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</em>),<strong> l’indennità di disoccupazione è incompatibile con la Partita Iva aperta</strong>: pertanto se ti trovi in questo caso, sarai costretto a chiudere la Partita Iva se hai intenzione di percepire l’indennità di disoccupazione.</p>



<p>Ovviamente, terminato il periodo in cui si percepisce tale indennità, si può procedere con l’apertura. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda <strong><a href="https://www.naspi.biz/tag/naspi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la Naspi</a>:</strong> in tal caso <em>non c’è incompatibilità e potrai tenerla aperta</em>.</p>



<p>Tieni in considerazione, però, anche per quanto riguarda quest’ultimo caso, che c’è un <strong>limite annuo di reddito percepito</strong> con il lavoro autonomo da comunicare <strong>all’INPS</strong>: nel caso in cui non procediate con questo adempimento, rischiate di perdere la disoccupazione!</p>



<h3 class="western wp-block-heading">Co.co.co. come prendere la disoccupazione</h3>



<p>Per prendere la disoccupazione definita <a href="https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Dis-coll per i lavoratori co.co.co.</strong></a>, devi rispondere ai seguenti requisiti:</p>



<ul><li>Devi essere iscritto alla <strong>Gestione separata in via esclusiva</strong>;</li><li>Devi possedere almeno <strong>3 mensilità di contribuzione</strong>;</li><li>Al momento della presentazione della domanda, <strong>non devi essere titolare della Partita Iva.</strong></li></ul>



<p>Non rileva, pertanto, che anche se hai la Partita Iva essa sia silente – ovvero non hai percepito redditi – <em>non devi</em> avere comunque <strong>la Partita Iva aperta</strong>, pena l’esclusione dalla disoccupazione.</p>



<h3 class="western wp-block-heading">Disoccupazione Dis-coll e nuova apertura Partita Iva: quali i requisiti</h3>



<p>Se già sei beneficiario di <b>disoccupazione Dis-coll </b>e vuoi<b> aprire la Partita Iva, puoi farlo</b>. Per non perdere la Dis-coll, però, occhio<b>! Il tuo reddito annuo</b>, infatti,<b> non può superare i 4.800 € </b>annui.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg"><img decoding="async" width="300" height="225" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg" alt="Dis-Coll" class="wp-image-141" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-768x576.jpg 768w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption>Dis-Coll</figcaption></figure></div>



<p>Entro 30 giorni, inoltre, sarai tenuto a dichiarare <strong>il reddito presunto all’INPS</strong> e comunicare l’inizio dell’attività. <strong>Aprendo la Partita Iva,</strong> anche se non dovessi superare i 4.800 € annui, la Dis-coll subirà una riduzione dell’80%.</p>



<h3 class="western wp-block-heading"><a href="https://www.naspi.biz/naspi-lavoro-autonomo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naspi e Partita Iva</a>: cosa dovete fare</h3>



<p>Gli adempimenti previsti per i co.co.co., valgono anche per <strong>la Naspi</strong> spettante ai lavoratori dipendenti, qualora decidano <strong>di aprire la Partita Iva.</strong> Le relative comunicazioni possono essere fatte anche online direttamente dal sito dell’INPS, utilizzando <strong>il modulo Naspi:</strong> in tal caso è necessario possedere <strong>il PIN dell’INPS,</strong> oppure <strong>l’identità unica digitale Spid.</strong></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



<h6 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocati lavoro Imperia Sanremo</a>&nbsp;&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento e dimissioni</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net/wp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">studio legale</a></span></h6>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dis-Coll 2017 e disoccupazione</title>
		<link>https://www.naspi.biz/dis-coll-2017-e-disoccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 21:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[La Dis-Coll sparisce? Il governo si rimangia tutto Nel giro di poche ore l’indennità di disoccupazione per i collaboratori continuativi o a progetto che perdono...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>La Dis-Coll sparisce? Il governo si rimangia tutto</h4>
<p>Nel giro di poche ore <strong>l’indennità di disoccupazione per i collaboratori continuativi o a progetto</strong> che perdono il lavoro è stata prima cancellata per rientrare poi nel <strong>Decreto ‘Milleproroghe’</strong></p>
<p>La<strong> Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione</strong> per tutti quelli che non hanno un contratto a tempo determinato o indeterminato ma soltanto a collaborazione, è salva almeno per quest’anno anche se in realtà fino a queste mattina (10 febbraio) sembrava che tutto dovesse essere accantonato per la mancanza di copertura finanziaria.</p>
<p>Invece dopo le vibranti proteste dei <strong>sindacati, ma anche di molti parlamentari,</strong> nel giro di poche ore è arrivato il contrordine e tutto è rientrato. L’annuncio è arrivati direttamente da <strong>Giuliano Poletti, ministro del Lavoro</strong> anche nel governo Renzi, che ha annunciato la redazione di una disposizione, da inserire nel <strong>Decreto ‘Milleproroghe’ </strong>che possa garantire la continuità dell’erogazione di questa indennità per coloro che perdono il lavoro.</p>
<p>La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 54 milioni, a fronte dei 24 milioni che erano stati stanziati dalla legge di Stabilità 2016 e serviranno serviti <strong>per terminare di pagare le indennità di disoccupazione</strong> già maturate lo scorso anno.</p>
<p>L’indennità complessivamente riguarda circa 300.000 lavoratori (<strong>divisi tra Co.co.co e Co.co.pro</strong>) e senza il rinnovo della copertura <strong>sarebbero rimasti senza copertura sia in caso di licenziamento</strong> che in caso di scadenza per un contratto a termine che non sia anche soltanto momentaneamente prorogato.</p>
<p>Tutto era partito nel 2014 con l’introduzione in via sperimentale della <a href="https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/" target="_blank"><strong>Dis-Coll per i collaboratori continuati</strong> e </a><strong>coordinativi privi di partita Iva</strong> e<strong> iscritti alla gestione separata dell&#8217;Inps</strong>, sempre che avessero almeno tre mesi di contribuzione a partire dall&#8217;anno solare precedente alla perdita del lavoro. Già nei giorni scorsi era stato presentato un emendamento proprio al<strong> ‘Milleproroghe’</strong> con la senatrice del Pd Annamaria Parente, che proponeva una soluzione temporanea di copertura simile a quella che è stata poi effettivamente decisa, ma era stato ritirato nelle ore scorse perché mancava il sostegno del Governo.</p>
<p>Non appena so è sparsa la voce del mancato rinnovo, i sindacati sono insorti: <em>“<a href="https://www.naspi.biz/partita-iva-naspi-e-disoccupazione-dis-coll/" target="_blank"><strong>La Dis-Coll</strong></a> viene elargita a circa cinquantamila lavoratori – ha commentato Claudio Treves, segretario nazionale del Nidil (il sindacato Cgil che si occupa dei precari) &#8211; che rimarranno privi di qualunque copertura perché anche se venisse inserita<strong> nel disegno di legge sul lavoro autonomo</strong>, lì si prevede solo una delega al governo e quindi bisognerebbe ancora aspettare che il governo intervenga con i decreti delegati”</em>. Invece il provvedimento, almeno per il<strong> 2017,</strong> è salvo.</p>
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		<item>
		<title>Dis-Coll, lavoratori parasubordinati e co.co.co.</title>
		<link>https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 23:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[Dis-Coll, l’Inps allarga il numero dei beneficiari Con una recente circolare l’Inps ha esteso il sussidio di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, anche quelli del...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Dis-Coll</strong>, l’<strong>Inps</strong> allarga il numero dei beneficiari</h4>
<p>Con una recente circolare l’Inps ha esteso il <strong>sussidio di disoccupazione</strong> per i <strong>lavoratori parasubordinati</strong>, anche quelli del settore pubblico. Ecco i requisiti</p>
<p>La <strong>Dis-Coll</strong> nel 2016 aumenterà i suoi possibili beneficiari e a stabilirlo ufficialmente è una circolare dell’<strong>Inps</strong> pubblicata i primi di maggio che elimina dai requisiti necessari per ottenere il beneficio destinato al <strong>lavoratori parasubordinati</strong> (i classici <strong>co.co.co.</strong>) disoccupati il possesso obbligatorio di un mese di contributi nell’anno in corso. Inoltre l’indennità è stata estesa anche ai <strong>lavoratori parasubordinati</strong> del settore pubblico con alcune modifiche importanti.</p>
<p><div id="attachment_141" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-141" class="size-medium wp-image-141" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg" alt="Dis-Coll" width="300" height="225" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-768x576.jpg 768w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-141" class="wp-caption-text">Dis-Coll</p></div></p>
<p>Ecco quindi cosa serve per presentare domanda e ottenere la <strong>Dis-Coll</strong>. Servono <em>tre mesi di contributi accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente</em> fino a quello in cui cessa il rapporto lavorativo e ancora un mese di <strong>contribuzione</strong> nell’anno in corso, oppure l’esistenza di un <strong>rapporto di collaborazione</strong> della durata di almeno un mese e che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.</p>
<p>L’<strong>Inps</strong> invece ha eliminato il requisito del mese di contribuzione o di lavoro nell’anno in corso<br />
Per il computo si considerano correttamente accreditati tre mesi di contributi qualora risulti versata, in base all’aliquota applicata, la contribuzione minimale relativa a tre mesi a prescindere dal periodo di effettivo lavoro.</p>
<p>In pratica visto che il minimale previsto per il <strong>2016</strong> è pari a 15.548 euro, si possiederanno 3 mesi di contributi se sono stati versati almeno 1.233 euro.</p>
<p>E il principio vale anche per i <strong>lavoratori pubblici</strong> mentre rimangono esclusi i dottorandi, i titolari di borsa di studio e chi riceve assegni per la ricerca. Fuori dall’indennità anche chi non è iscritto in via esclusiva alla <strong>Gestione separata,</strong> così come i pensionati e gli iscritti ad altre casse, oltre a chi ha partita Iva aperta e <em>i liberi professionisti oltre ad amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.</em></p>
<h4>L&#8217;indennità di disoccupazione Dis-Coll</h4>
<p>La <strong>domanda di disoccupazione</strong> potrà essere presentata <em>entro il 68° giorno successivo al termine del rapporto di collaborazione,</em> mentre per i contratti conclusi dall&#8217;inizio del 2016 al 5 maggio sempre del 2016 i 68 giorni dovranno decorrere da quest&#8217;ultima data. Inoltre il lavoratore dovrà dimostrare di essere privo d’impiego, di aver sottoscritto la Did (dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro) assieme alla domanda Dis-Coll.</p>
<p>L&#8217;<strong>indennità di disoccupazione Dis-Coll</strong> è pari al 75% della paga mensile, sempre che non superi i 1.195 euro. In quest’ultimo caso il calcolo prevede che a quel 75% venga aggiunto il 25% della differenza tra il mensile e la soglia stabilita dall&#8217;Inps ma in ogni caso l’<strong>assegno mensile di disoccupazione</strong> non potrà superare i 1.300 euro e il numero di mesi per i quali si potrà beneficiare dell&#8217;indennità di disoccupazione è uguale alla metà di quelli che vanno dal primo giorno dell’anno precedente alla cessazione del rapporto di collaborazione fino al mese in cui è cessato.</p>
<p>Per presentare domanda basterà collegarsi al <strong>sito dell&#8217;Inps</strong>, nella sezione delle prestazioni a favore del reddito, dopo l’immissione delle credenziali di accesso.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
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		<title>Family Card e famiglie con tre figli minori</title>
		<link>https://www.naspi.biz/family-card-e-famiglie-con-tre-figli-minori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 20:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Family Card]]></category>
		<category><![CDATA[Social Card]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[Family Card, arriva il sostegno alle famiglie numerose Nella nuova Legge di Stabilità prevista anche l’introduzione dal 2016 della Family Card, destinata alle famiglie con...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Family Card</strong>, arriva il sostegno alle famiglie numerose</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nella nuova <strong>Legge di Stabilità</strong> prevista anche l’introduzione dal 2016 della Family Card, destinata alle famiglie con almeno tre figli a carico e residenti in Italia, con reddito sotto la soglia di povertà</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nella <strong>Legge di Stabilità 2016</strong> redatta dal Governo Renzi e approvata da poco dalla Camera (in attesa del sì in Senato) c’è anche un capitolo importante dedicato alle famiglie numerose, ossia quelle <em>con almeno tre figli a carico</em> che si concretizzerà in un <strong>Bonus</strong> destinato a sostenere parte delle spese per almeno 2,5 milioni di bambini in Italia.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Anzitutto la <strong>‘Family Card’</strong> non è da confondere con la <strong>‘Social Card’</strong> che in Italia è già attiva da tempo, anche se in fondo la finalità è la stessa. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il requisito fondamentale è quello di essere residenti in Italia, indipendentemente dalla <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.cittadinanza.biz" target="_blank">cittadinanza</a></strong> di origine, e di avere <strong>almeno tre figli a carico</strong>. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">La carta, che dovrebbe essere disponibile dal prossimo mese di marzo, verrà sostenuta da due Fondi appositamente creati: il primo è <em>Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale</em>, che verrà gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il quale sono stanziati 600 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo di euro nel 2017. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il secondo <em>Fondo finanzierà provvedimenti specifici a sostegno della povertà educativa</em>, utilizzando i versamenti da parte delle fondazioni bancarie e dovrebbe mettere a disposizione almeno 100 milioni di euro.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Questo <strong>nuovo bonus è stato ideato per sostenere le famiglie sotto la soglia povertà ISTAT</strong>, attestato dal reddito <em>ISEE</em> del singolo nucleo familiare. Quindi occorrerà attendere le stime dell’Istituto per capire quali siano le cifre sotto le quali si può aderire. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dalle famiglie che siano in possesso dei requisiti richiesti presso gli sportelli appositamente dedicati nel proprio Comune di residenza compilando il modulo apposito, accompagnato dal modello Isee. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Farà fede la residenza italiana, comunitaria o extracomunitaria, sempre che la famiglia sia in possesso del <strong><a style="color: #000000;" href="http://www.permessosoggiorno.it/" target="_blank">permesso di soggiorno</a></strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La <strong>Family Card</strong> è stata ideata per ottenere sconti sul’abbonamento ai trasporti pubblici, per acquistare più in generale beni e servizi nei negozi che esporranno il contrassegno della convenzione, <strong>ottenere sconti sulle tariffe</strong> da parte di gestori pubblici e privati,<strong> ma anche riduzioni negli ingressi</strong> ai musei e più in generale per usufruire della cultura, oltre che servizi per lo sport. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Inoltre la <strong>Card</strong> potrà essere anche utilizzata per creare <strong>Gruppi di acquisto familiare (i cosiddetti Gaf) o solidale (i Gas)</strong> anche a livello locale e nazionale, in modo da ammortizzare i costi e ottenere beni di prima necessità a prezzi vantaggiosi. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">La <em>carta sarà valida per due anni</em>, poi andrà rinnovata, sempre che vengano rinnovati gli stanziamenti dei fondi.</span></p>
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		<title>NaSpI e nuovo impiego: si può perdere il sussidio?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 11:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[La NaSpI è la nuova assicurazione sociale per l&#8217;impiego, introdotta nel nostro ordinamento dal c.d. Jobs Act ed entrata in vigore dal 1° maggio 2015....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>NaSpI è la nuova assicurazione sociale per l&#8217;impiego</em>, introdotta nel nostro ordinamento <span style="color: #000000;">dal <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">c.d. Jobs Act</a></span> ed entrata in vigore dal 1° maggio 2015. Si tratta di uno strumento economico a sostegno di quanti perdono involontariamente il loro posto di lavoro, a condizione che abbiano maturato negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di lavoro e, nei 12 mesi antecedenti la cessazione, 18 giornate di lavoro.</p>
<p>Il nuovo regime sarà in vigore in via sperimentale per tutto il 2015 e una delle questioni più delicate è cosa succede &#8211; per quanto riguarda la Naspi &#8211; quando un beneficiario del sussidio trovi <b>un nuovo lavoro dipendente? </b></p>
<p>Per dirimere la questione, di recente, l&#8217;INPS ha specificato, con la circolare n. 94 del 12/05/2015, che <b>la mera rioccupazione non comporta automaticamente la perdita dell&#8217;assicurazione.</b></p>
<p>Il lavoratore che trova impiego subordinato <b>non perde il sussidio </b>se il reddito percepito con il nuovo lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e se il nuovo rapporto non sia alle dipendenze del precedente datore di lavoro (quello con cui, con la cessazione del rapporto, è nato il diritto alla Naspi); in questo caso, l’indennità NASpI sarà ridotta dell&#8217;80 per cento del reddito previsto.</p>
<p>Nel caso in cui con il nuovo lavoro, il soggetto percepisce un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione, gli effetti sono differenti a seconda della <b>durata del contratto:</b> se inferiore a sei mesi, il sussidio si sospende (quindi, si potrà continuare a riceverlo una volta terminato il nuovo rapporto di lavoro, per il periodo rimanente), altrimenti si avrà decadenza del diritto di percepire la Naspi.</p>
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