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	<title>Mini Aspi &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Naspi, la disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&#160;mesi Le regole per la Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&nbsp;mesi</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Le <strong>regole per la Naspi</strong>, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a chi abbia lavorato poco durante l’ultimo anno. Ecco quali sono i criteri da rispettare</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background"><span style="color: #000000;">La <strong>Naspi</strong>, il <strong>nuovo sussidio di disoccupazione,</strong> può essere erogata anche a chi abbia lavorato soltanto per due mesi in un anno, sempre che si possa dimostrare di avere <strong>nei quattro anni</strong> precedenti <strong>almeno 13 settimane</strong> (ossia 3 mesi) di contributi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In questo caso, basteranno <strong>30 giorni di lavoro nell’ultimo anno</strong> per avere diritto alla Naspi.</span><br><span style="color: #000000;"> Il <strong>sussidio per la disoccupazione</strong> però <em>non ha una cifra fissa</em>, ma varia a seconda delle settimane di contributi accreditate.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infatti ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite e <strong>quindi in pratica chi raggiunge il minimo di 13 settimane</strong> (3 mesi di contributi) <strong>ha diritto alla Naspi per 45 giorni.</strong> </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per la Naspi <strong>non contano le settimane </strong>di contributi che hanno già generato <strong>un altro sussidio</strong> di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi chi ha lavorato almeno un mese nel corso dell’anno e possiede complessivamente nei 4 anni precedenti <em>solo 13 settimane</em> di contributi <strong>potrebbe non aver diritto all&#8217;assegno</strong> <span style="text-decoration: underline;">se una di queste settimane è stata utilizzata per un’altra indennità di disoccupazione</span>, indipendentemente dal fatto che sia <strong>Aspi, Mini Aspi</strong>, o le altre vecchie forme di sussidio che erano previste in precedenza.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per avere diritto alla Naspi e a quello che ne consegue, <strong>il lavoratore non dovrà essersi dimesso</strong>, a meno che non possa dimostrare di averlo fatto<strong> per giusta causa</strong> oppure che sia avvenuto <strong>durante il periodo garantito di maternità</strong>, visto che questi casi sono comunque considerati <em>come perdita involontaria dell’occupazione.</em></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ed è bene ricordare che la <strong>domanda per accedere alla Naspi</strong> ha anche una scadenza. Andrà presentata al massimo <em><strong>entro 67 giorni</strong> <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalla data del licenziamento o dalla perdita dell’impiego</a></em>, altrimenti se ne perde il diritto.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La <strong>domanda di Naspi</strong> può essere inoltrata sia dal diretto interessato, tramite il sito dell’Inps o il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oppure ancora tramite un qualsiasi patronato riconosciuto.</span></p>



<p>Approfondimenti : <a href="https://www.naspi.biz/naspi-per-colf-e-badanti-bastano-cinque-settimane-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naspi, Per Colf E Badanti Bastano Cinque Settimane Di Lavoro</a> &#8211; <a href="https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NaSpI E Nuovo Impiego: Si Può Perdere Il Sussidio ?</a></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Pagamenti della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-gennaio-2023/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 00:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><a></a>NASpI gennaio 2023: quando arriva ed a chi spetta</h2>



<p><em>Quando verrà accreditata la Naspi nel mese di gennaio 2023? A chi spetta l’accredito? Leggi la nostra guida per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla disoccupazione ed in particolare sull’accredito del mese in corso.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Accredito di NASpI e DIS-COLL a gennaio 2023: quando arriva?</h3>



<p>Chiariamo subito uno dei punti più importanti della questione:<strong> la Naspi verrà accreditata agli aventi diritto il giorno 15 gennaio</strong>, esattamente come accade per gli altri mesi. L’accredito arriverà sul conto corrente, bancario o postale, che il sogggetto ha indicato in fase di presentazione della domanda.</p>



<p>Se però hai da poco presentato la domanda, pertanto <strong>sei in attesa della prima mensilità</strong>, è possibile che questa venga erogata un po’ più tardi, per monitorare lo stato puoi effettuare l’accesso all’area riservata del sito dell’Istituto, dal momento in cui compare la dicitura “pagamento in corso” potrebbero occorrere all’incirca 15/20 giorni affinché il pagamento venga accreditato.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Come verificare lo stato della prestazione</h3>



<p>Tutti i titolari di NASpI e DIS-COLL possono verificare lo stato del pagamento in qualunque momento, vediamo insieme come.</p>



<p>Innanzitutto è necessario <strong>fare il login sul sito INPS </strong>attraverso mezzi di autenticazione come PIN INPS, SPID, CIE, CNS. In seguito, si dovrà accedere al fascicolo previdenziale del cittadino e poi alla scheda del servizio.</p>



<p>In questo modo, inoltre, si potrà anche avere traccia delle mensilità erogate così da tenere il conto su quelle che ancora ti spettano.</p>



<p>Ricordiamo che i soggetti che hanno fornito il numero di cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà un SMS che segnalerà l’avviso della liquidazione della prima rata della NASpI.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Cosa è la NASpI e a chi spetta</h3>



<p>La <strong>Naspi, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego,</strong> è fondamentalmente un’indennità a cadenza mensile di disoccupazione, prevista dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata su richiesta del soggetto interessato, dunque non automaticamente.</p>



<p>Per quanto concerne la platea di utenza, <strong>la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l&#8217;occupazione</strong>, come apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>Una novità c’è stata <strong>a partire dal 1° gennaio 2022,</strong> a partire da tale momento la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><a></a>Differenza tra NASpI e DIS-COLL</h3>



<p>Anche la <strong>DIS-COLL è una indennità di disoccupazione mensile, </strong>ciò che cambia è che quest’ultima spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche per i contratti a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso l’occupazione e che siano iscritti alla Gestione Separata presso l’INPS. </p>



<p>Restano esclusi i collaboratori titolari di pensione, i soggetti titolari di partita IVA e tutti coloro che ricoprono il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni etc.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Naspi, quando comincia il pagamento</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-quando-comincia-il-pagamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 21:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti Il periodo non è dei migliori per le...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Naspi, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall&#8217;inps</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Quando comincia il pagamento della naspi? Tutti i chiarimenti</h3>



<p>Il periodo non è dei migliori per le famiglie italiane dal punto di vista economico. Oltre ai tanti rincari, che riguardano non solo le bollette di luce e gas ma anche i generi alimentari, le indagini sulla disoccupazione in Italia continuano a far registrare numeri molto preoccupanti.</p>



<p><strong>Quando si perde il lavoro </strong>si vede davvero tutto nero, anche se alcune misure possono aiutare a respirare, sebbene solo per un breve periodo. Un esempio è la <strong>Nuova prestazione di assicurazione sociale per l&#8217;impiego, </strong>meglio nota come<strong> Naspi,</strong> un trattamento erogato dall&#8217;INPS che permette proprio ai disoccupati di reggere l&#8217;urto derivato dalla perdita del lavoro.</p>



<p>Per ottenere la misura di sostegno, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione e deve avere alle spalle <strong>almeno 13 settimane di contribuzione</strong> nei quattro anni che precedono l&#8217;inizio dell&#8217;inattività.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma quando possono cominciare effettivamente a ricevere la Naspi coloro che possono avere accesso al trattamento erogato dall&#8217;INPS? </h3>



<p>Quanto bisogna aspettare per ricevere la prima mensilità dal momento in cui si incassa l&#8217;ultimo stipendio versato dal datore di lavoro?</p>



<p>Come per ogni cosa, prima si presenta la domanda e <strong>più velocemente </strong>si riesce ad ottenere la prima mensilità. Ma andiamo con ordine.</p>



<p>Prima di tutto è necessario presentare la <strong>domanda all&#8217;INPS per via telematica,</strong> tramite il portale dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: l&#8217;inoltro della domanda deve essere perfezionato entro 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tuttavia esistono alcune eccezioni</h3>



<p>Ad esempio,<em> in caso di maternità</em> indennizzabile insorta entro 68 giorni <strong>dalla data di cessazione </strong>del rapporto, il termine per la presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; se invece la maternità indennizzabile è insorta <strong>durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, </strong>il termine decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità.</p>



<p>Se invece si verifica un diritto all&#8217;indennizzo dovuto da una <em>malattia comune professionale </em>o da un infortunio <strong>entro i 60 giorni </strong>dalla data di cessazione del rapporto, il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua; <strong>durante il rapporto di lavoro </strong>successivamente cessato, invece, il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.</p>



<p><strong>In caso di malattia non indennizzabile, </strong>il termine di decadenza di 68 giorni non è sospeso ma decorre secondo le regole ordinarie. Se invece sopraggiunge una <strong>controversia, </strong>il termine decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria.</p>



<p>Un altro caso da tenere in considerazione è la corresponsione <strong>dell&#8217;indennità di mancato preavviso: </strong>con questa situazione il termine decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all&#8217;indennità, ragguagliato a giornate.</p>



<p>Infine,<strong> in caso di licenziamento per giusta causa</strong>, il termine decorre dal 30esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ma allora quando comincia il pagamento della Naspi? </h3>



<p>La decorrenza prende il via dal primo giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda e comunque<strong> non prima dell&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro</strong>. Pertanto, il pagamento avverrà il mese dopo quello in cui è stata presentata e accettata la richiesta.</p>



<p>Per essere più chiari, se la domanda è stata presentata entro l&#8217;ottavo giorno successivo alla cessazione, la decorrenza della Naspi avviene dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto; se invece la domanda è stata presentata oltre l&#8217;ottavo giorno, la decorrenza del trattamento dell&#8217;INPS avviene dal primo giorno successivo alla richiesta.</p>



<p>Le cose cambiano in caso di maternità, malattia comune o professionale oppure infortunio: con domanda presentata entro l&#8217;ottavo giorno la decorrenza scatta dall&#8217;ottavo giorno dopo la fine del rapporto, mentre se la domanda viene presentata dopo l&#8217;ottavo giorno ma entro i termini di legge la decorrenza della Naspi comincia dal giorno successivo alla richiesta. </p>



<p>Stesse tempistiche anche per la corresponsione dell&#8217;indennità di mancato preavviso e di licenziamento per giusta causa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come avviene il pagamento della Naspi? </h3>



<p>In genere le modalità sono due, ovvero tramite <strong>accredito su conto bancario o postale</strong> (o su libretto postale), oppure attraverso un bonifico presso l<strong>&#8216;ufficio postale</strong> nella provincia di residenza o domicilio del richiedente.</p>



<p>Va chiarito che la Naspi può essere percepita anche se ci si trasferisce all&#8217;estero, a prescindere dalla motivazione e dalla durata dell&#8217;espatrio. </p>



<p>Vanno tuttavia rispettati i vincoli imposti dalla normativa italiana: prima di tutto è obbligatorio presentarsi al Centro per l&#8217;impiego per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio; in secondo luogo, è necessario partecipare alle iniziative proposte, pena l&#8217;applicazione delle relative sanzioni, vale a dire la decurtazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>



<p>Da sottolineare che se il trasferimento avviene in un Paese dell&#8217;Unione Europea, per tre mesi il percettore di Naspi può anche non rispettare i vincoli precedentemente citati. Vincoli che invece devono essere rispettati dal primo giorno del quarto mese per poter continuare a ricevere la misura.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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		<title>Guida alla Naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 19:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI, chi ne ha diritto e come fuziona ? Dal 2015 la NASpI è diventata la più importante forma di sostegno al reddito per i...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">NASpI, chi ne ha diritto e come fuziona ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dal 2015 la <strong>NASpI</strong> è diventata la più <em>importante forma di sostegno al reddito</em> per i <strong>lavoratori</strong> che perdono l’impiego non per causa loro. Ecco requisiti e criteri per le domande</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Uno dei più importanti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori che perdono l’impiego non per causa loro è il <strong>NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego)</strong> che da maggio 2015 ha sostituito <strong>Aspi e Mini Aspi</strong> che erano state invece introdotte dalla <strong>Riforma Fornero del 2012</strong>.</span></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><span style="color: #000000;"><strong>Definizione di naspi</strong> : La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (NASpI) è <strong>l&#8217;ammortizzatore</strong> che fornisce una <strong>tutela di sostegno al reddito</strong> ai lavoratori con rapporto di <strong>lavoro subordinato</strong> che abbiano <strong>perduto involontariamente</strong> la propria occupazione</span></p></blockquote>



<p><span style="color: #000000;">Ma come funziona la NASpI e soprattutto a chi è destinata?</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Requisiti soggettivi della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">La<strong> NASpI è dedicata espressamente a lavoratori dipendenti</strong>,<em> soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico</em> con rapporto di lavoro subordinato e apprendisti in qualsiasi settore.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Sono pertanto destinatari della naspi : La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (NASpI) è l&#8217;ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione</span></p>



<ol><li><span style="color: #000000;">lavoratori dipendenti;</span></li><li><span style="color: #000000;">apprendisti;</span></li><li><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-cooperative/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>soci di cooperativa</strong> con rapporto di lavoro subordinato</a>;</span></li><li><span style="color: #000000;">personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.</span></li></ol>



<p><span style="color: #000000;"><strong> Non possono accedere </strong>invece i<strong> dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni</strong> e<strong> operai agricoli</strong> a tempo determinato e indeterminato, mentre ai co.co.co.&nbsp;<em>collaboratori coordinati e continuativi</em> che abbiano perso senza loro volontà la loro occupazione sono trattati con un’altra indennità di disoccupazione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Requisiti oggettivi della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Per poter accedere alla <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/tag/naspi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>NASpI</strong></a> è anzitutto necessario essere lavoratori che<strong> hanno perduto la propria <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">occupazione senza volontà di interruzione del rapporto</a></strong> e possiedano alcuni requisiti essenziali.</span></p>



<div class="wp-block-image wp-image-16"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="777" height="437" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1.jpg" alt="naspi" class="wp-image-16" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1.jpg 777w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-300x169.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-180x101.jpg 180w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-260x146.jpg 260w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-373x210.jpg 373w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-120x67.jpg 120w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /><figcaption><span style="color: #000000;">naspi</span></figcaption></figure></div>



<p><span style="color: #000000;">Infatti dovranno dimostrare lo <strong>stato di disoccupazione involontario</strong> e quindi sono <strong>esclusi</strong> i lavoratori il cui rapporto di lavoro <em>sia cessato</em> a seguito di <em>dimissioni o di risoluzione consensuale</em>, a meno che non i tratti di <strong>dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale</strong> nell&#8217;ambito di una specifica procedura conciliativa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E ancora possano far valere <strong>almeno <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tredici settimane di contribuzione per la Naspi</a></strong>&nbsp;contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione, oppure dimostrare<strong> trenta giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo,</strong> nei 12 mesi che precedono l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi requisiti oggettivi :</span></p>



<ol><li><span style="color: #000000;"><strong>stato di disoccupazione involontario.</strong> Sono esclusi&nbsp;dalla <strong>Naspi</strong> i lavoratori il cui rapporto lavorativo&nbsp;sia cessato a seguito di <strong>dimissioni</strong> o di risoluzione consensuale&nbsp;(ad eccezione delle<strong> dimissioni per giusta causa</strong> oppure di <strong>risoluzione consensuale</strong> nell&#8217;ambito della procedura conciliativa) ;</span></li><li><span style="color: #000000;">nei <strong>4&nbsp;anni precedenti</strong> l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione, un minimo di&nbsp;<strong>13&nbsp;settimane di contribuzione&nbsp;</strong>contro la disoccupazione ;</span></li><li><span style="color: #000000;"><strong>30&nbsp;giornate di lavoro effettivo</strong>, a prescindere dal minimale contributivo, <strong>nei dodici mesi</strong>&nbsp;precedenti l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione.</span></li></ol>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La NASpI viene corrisposta con cadenza mensile</strong> per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e per il calcolo del suo importo <em>non vengono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già portati ad una erogazione delle prestazioni di disoccupazione</em>, anche nei casi in cui queste prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In particolare per i lavoratori che rimarranno disoccupati <strong>dal 1° gennaio 2017, la durata massima della NASpI sarà di 78 settimane.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Calcolo naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;importo mensile della NASpI</strong> sarà così calcolato:</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, nel caso in cui questa sia pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT</span></p>



<div class="wp-block-image wp-image-337"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="620" height="280" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione.jpg" alt="asdi assegno di disoccupazione" class="wp-image-337" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione.jpg 620w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione-300x135.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione-30x14.jpg 30w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><figcaption><span style="color: #000000;">assegno di disoccupazione</span></figcaption></figure></div>



<p><span style="color: #000000;">Pari al 75% dell&#8217;importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.300 (valeva per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quando parte la contribuzione della NASpI ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><em>Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro</em>, sempre che la domanda sia presentata entro l&#8217;ottavo giorno, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso questa sia stata presentata dopo l&#8217;ottavo giorno oppure ancora dalla data di rilascio della <strong>dichiarazione di immediata disponibilità</strong> allo svolgimento di un&#8217;attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata <strong>all&#8217;Inps, ma al Centro per l&#8217;impiego</strong> e sia successiva alla presentazione della domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">I lavoratori che possono accedere a questo sostegno al reddito dovranno presentare apposita <strong>domanda all&#8217;INPS,</strong> esclusivamente<strong> in via telematica,</strong> entro il termine di <strong>decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,</strong> <em>ma il beneficiario decade in caso di perdita dello stato di disoccupazione</em>, <strong>inizio di un’attività lavorativa subordinata</strong> dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (ossia 8000 euro), inizio di <strong>un&#8217;<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-lavoro-autonomo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">attività lavorativa in forma autonoma</a></strong> senza provvedere alla comunicazione all&#8217;Inps entro 30 giorni, oppure ancora raggiungimento <strong>dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia</strong> o anticipato, acquisizione del diritto <strong>all&#8217;assegno ordinario di invalidità</strong>, rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo e mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell&#8217;importo lordo dell&#8217;indennità.</span></p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Naspi come integrare i documenti ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-integrare-documenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[iban naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps Nel caso l&#8217;Inps richieda della documentazione integrativa alla domanda per accedere alla Naspi come ci si deve comportare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso l&#8217;Inps richieda della <strong>documentazione integrativa</strong> alla domanda per accedere alla <strong>Naspi</strong> come ci si deve comportare ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Può capitare che l’Inps chieda al lavoratore alcune integrazioni di documentazione per la <strong>pratica di disoccupazione</strong>, la cosiddetta <strong>Naspi</strong>. </span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">In quel caso come si deve comportare chi riceve la richiesta di nuova documentazione?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Anzitutto non si tratta di casi isolati, perché anche se non espressamente specificato all&#8217;atto di presentare la domanda, l&#8217;Inps ha comunque la possibilità di<strong> richiedere documenti integrativi alla domanda di Naspi</strong>, come ad esempio <strong>il contratto di assunzione e la lettera di licenziamento.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ecco perché, per evitare che la pratica venga sospesa in seguito ai controlli legati alle motivazioni della richiesta <strong>dell’indennità di disoccupazione</strong>, sempre meglio allegarli subito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre dal 2016 è obbligatorio per stabilire la correttezza delle domande di prestazioni a sostegno del reddito inviare il <strong>modulo SR 163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Si tratta di un documento che deve essere obbligatoriamente compilato per specificare le modalità di pagamento della Naspi, oltre che dell’Asdi, della Dis-coll e in generale di tutte le prestazioni a sostegno del reddito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Chi beneficia dell’indennità <strong>è obbligato a fornire all’Inps</strong>, attraverso questo documento, <em>il codice Iban del conto corrente di chi richiede la prestazione</em>, con data, timbro e firma del funzionario del competente ufficio postale o della banca.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E oltre a questo anche la specifica delle <strong>modalità di pagamento</strong> già inserite nella domanda di Naspi o di altra prestazione, così come i dati di riferimento dell’agenzia o della filiale dell’Istituto di credito (banca o posta) che effettua il pagamento.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Se l’interessato richiede il <strong>pagamento della disoccupazione su un conto corrente o una carta prepagata,</strong> qualora il rapporto sia aperto presso un istituto di credito virtuale, timbro e firma del funzionario non sono necessari, ma è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura di collegamento al conto nel quale appare l’intestazione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Se la domanda di Naspi è stata chiusa ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso in cui la<strong> domanda di Naspi sia già stata chiusa</strong> e non sia possibile inoltrare allegati collegandosi al profilo personale dell’interessato presso il sito Inps, esistono soluzioni alternative:</span><br><span style="color: #000000;"> allegare i documenti alla <strong>domanda NaspiCom, un apposito form online all’interno del sito Inps</strong> che può essere utilizzato per qualsiasi comunicazione riguardante eventi che possono avere effetto sulla prestazione di disoccupazione inoltrare la documentazione<strong> tramite Pec (Posta elettronica certificata)</strong> o <strong>raccomandata alla sede Inps</strong> che ha in carico la domanda rivolgersi ad un patronato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il <strong>modulo relativo alla richiesta di pagamento Naspi,</strong> questo deve essere scaricato dalla sezione modulistica del sito Inps, stampato, compilato e integrato dal timbro e dalla firma del funzionario bancario (o dal documento sostitutivo per i conti online).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Una volta completo, può essere inviato alla propria sede Inps tramite raccomandata oppure scansionato e inviato <strong>alla propria sede Inps tramite Pec</strong> o ancora scansionato e allegato alla <strong>domanda Naspi Com.</strong></span></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



<h6 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a>&nbsp;&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento e dimissioni</a></span></h6>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando si perde la naspi ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-decade-perdere-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza naspi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[perdere naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[iban naspi]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, come funziona e quando decade il diritto all&#8217;assegno La Naspi continua ad essere un sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati a patto di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, come funziona e quando decade il diritto all&#8217;assegno</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> continua ad essere <strong>un sostegno al reddito</strong> per i lavoratori<strong> disoccupati</strong> a patto di rispettare tutti i paletti previsti dalla legge. Esistono sia la sospensione che la revoca, ecco in quali casi</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Nel 2018 i fondi per la Naspi, <strong>l’indennità mensile di disoccupazione</strong> (istituita nel marzo del 2015) che viene assegnata a tutti i lavoratori che temporaneamente <strong>si ritrovano senza un&#8217;occupazione stabile non per loro volontà</strong> ma a causa del mancato rinnovo del contratto oppure di un licenziamento da parte del loro datore, sono ancora operativi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma per accedere a questo sostegno al reddito gestito dall&#8217;Inps serve che il soggetto beneficiario rispetti alcuni paletti precisi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In particolare poter dimostrare di aver ricevuto <strong>almeno tredici settimane</strong> di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione oltre che <strong>almeno 30 giorni di lavoro effettivo</strong> nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, essere attualmente in stato di disoccupazione, cioè aver perso il lavoro per cause che non dipendono dalla sua volontà. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma anche aver comunicato al <strong>Centro per l&#8217;impiego</strong> dal quale dipende la sua disponibilità immediata ad affrontare una nuova attività lavorativa rendendosi partecipe della ricerca effettiva di un lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ma non basta solo questo, perché comunque esistono casi precisi nei quali l&#8217;<strong>assegno della Naspi</strong> può essere <em>sospeso o addirittura cancellato</em>.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Sospensione della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">In particolare la<strong> sospensione dell&#8217;assegno</strong> è prevista nel caso in cui il beneficiario trovi<strong> un nuovo lavoro</strong> e firmi un contratto a tempo determinato (di durata non superiore a 6 mesi).</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La sospensione è da considerarsi temporanea,</strong> cioè per il periodo nel quale verrà pagato per il suo lavoro, mentre alla naturale scadenza del contratto l&#8217;erogazione del sostegno al reddito verrà ripresa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre il fondo viene sospeso per quei disoccupati che entro un mese dall&#8217;avvio della nuova attività lavorativa a tempo determinato, sempre non non superiore a sei mesi, non abbiano provveduto ad inviare non hanno ancora inviato all’Inps <strong>una dichiarazione nella quale specificare il reddito annuo presunto.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Decadenza della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Si parla invece di <strong>decadimento e quindi soppressione definitiva dell&#8217;assegno per la Naspi</strong> quando ad esempio il lavoratore disoccupato abbia cominciato una nuova attività lavorativa senza comunicare per nulla all’Inps quello che potrà essere il reddito presunto. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Oppure ancora quando <strong>si infranga l&#8217;impegno</strong> sottoscritto personalmente con il Centro per l’impiego dal quale si dipende.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre il lavoratore disoccupato se trova un nuovo posto di lavoro perderà il diritto alla Naspi se questo produce un <strong>guadagno superiore agli 8.000 euro l’anno. </strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Invece qualora il reddito presunto sia pari o inferiore a questa cifra, l’assegno di disoccupazione viene ridotto dell’80%, ma comunque rimane attivo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il diritto alla Naspi non tocca più anche a quelli che entro un mese dall’inizio di<strong> un’attività lavorativa autonoma</strong> e non dipendente non comunicano all&#8217;Inps il reddito presunto oppure ancora da chi maturi i requisiti per <strong>la pensione di vecchiaia o anticipata.</strong></span></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti della naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 11:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI, come funzionano i pagamenti Non cambia l&#8217;importo del massimale per la domanda di disoccupazione introdotta dal Jobs Act. Vediamo chi può chiederla e quali...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">NASpI, come funzionano i pagamenti</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Non cambia l&#8217;importo del massimale per la domanda di disoccupazione introdotta dal Jobs Act. Vediamo chi può chiederla e quali sono <strong>i tempi dei pagamenti,</strong> oltre che gli importi</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Tra le novità introdotte dal &#8216;<strong>Jobs Act</strong>&#8216; una delle più significative è senza dubbio la <strong>NASpI, la domanda di disoccupazione</strong> confermata anche per il<strong> 2108.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;importo nonostante siano passati più di due anni dall&#8217;introduzione di questo sostegno al reddito non è ancora variato e quindi non può comunque superare i 1.300 euro al mese.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre la somma concessa mensilmente<em> è calcolata in percentuale sulla base della retribuzione media mensile</em> considerata imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quando verrà accreditata la naspi relativa al mese di dicembre ?</span></h3>



<p>P<strong>agamenti Naspi Dicembre 2019</strong>, relativi al mese di 11/2019, sono in pagamento per i <strong>giorni 9-10 Dicembre 2019.</strong></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;inizio del nuovo anno si avvia con l&#8217;<strong>accredito</strong> il <strong>18 gennaio</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il pagamento dipende dal giorno dell&#8217;elaborazione del mandato all&#8217;agenzia (il 2 gennaio presumibilmente). Dal 18 gennaio 2018 in poi blocco disposto per<strong> verifica conguagli fiscali.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Non cambia nemmeno il modo in cui inoltrare la domanda per la NASpI</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dovrà essere <strong>inviata esclusivamente in modalità telematica</strong> all’Inps attraverso il sito <em>www.inps.it</em>, se il cittadino è in possesso del PIN dispositivo <strong>INPS</strong>, oppure tramite <em>Contact Center Multicanale INPS-INAIL</em>, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06/164164 da telefono cellulare o ancora tramite patronato che è obbligato ad offrire assistenza gratuita.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Hanno <strong>diritto a percepirla i lavoratori</strong> che siano titolari di un <em>rapporto di lavoro subordinato</em> e che abbiano perso il lavoro non per causa o volontà loro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Lo stesso discorso vale per gli<em> apprendisti,</em> o dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative o ancora il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre possono presentare <strong>domanda di disoccupazione nel 2018</strong> anche i lavoratori che hanno presentato le <em>dimissioni per giusta causa</em> e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro in base alla procedura prevista dalla legge n° 604 del 15 luglio 1966.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Non possono</strong> invece presentare<strong> domanda di NASpI:</strong></span></p>



<ul><li><span style="color: #000000;">i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni</span></li><li><span style="color: #000000;">gli <em>operai agricoli</em> a tempo determinato e indeterminato</span></li><li><span style="color: #000000;">i <em>lavoratori extracomunitari</em> con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.</span></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Cosa serve per presentare domanda di NASpI ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dimostrare <strong>uno stato di disoccupazione involontario</strong> (ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n°181), <em>almeno tredici settimane di contribuzione</em> nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E ancora il lavoratore deve poter far valere <strong>trenta giornate di lavoro effettivo</strong>, indipendentemente dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore dovrà anche non essere in possesso di occupazione (anche stagionale oppure occasionale) <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>dichiarare l’immediata disponibilità</strong></a> al lavoro al <strong>Centro per l&#8217;Impiego</strong> e partecipare alle iniziative di ricerca attiva di lavoro proposte dal Centro stesso.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L’importo massimo della <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.naspi.biz/guida-alla-naspi/" target="_blank">Naspi </a></strong> non potrà essere superiore ai 1.300 euro al mese, ma dal primo giorno del quinto mese di incasso dell’indennità, verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La domanda invece dovrà essere presentata<strong> entro il termine di decadenza di 68 giorni</strong>, che decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine nel caso in cui al termine del rapporto di lavoro per il quale si richiede la NASpI il lavoratore decida di cominciare un’attività di lavoro autonomo aprendo partita IVA,&nbsp;&nbsp;<em>potrà fare domanda per riceve l’anticipo Naspi 2018,</em> quindi l’intero importo che spetta in un’unica soluzione.</span></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Addio indennità di mobilità, benvenuta naspi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione straordinaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Arriva la Naspi, ecco cosa cambia per i lavoratori licenziati collettivi A gennaio 2017 entrerà ufficialmente in vigore la Naspi, nuova indennità destinata ai lavoratori...]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">Arriva la Naspi, ecco cosa cambia per i lavoratori licenziati collettivi</h2>



<p>A gennaio 2017 entrerà ufficialmente in vigore <strong>la Naspi</strong>, nuova indennità destinata ai lavoratori ‘vittime’ dei <strong>licenziamenti collettivi.</strong> Durata massima 24 mesi, cifre diverse</p>



<p>Dal 1° gennaio 2017 <strong>per i lavoratori disoccupati, vittima di licenziamenti collettivi</strong>, cambia molto anche se non tutto. Sparisce infatti<strong> l’attuale indennità di disoccupazione</strong> e comincia l’era della Naspi che rispetto a quanto è avvenuto sino ad oggi per la mobilità prevede durate ma soprattutto somme diverse da quelle attuali ed è bene che tutti sappiano a cosa si va incontro.</p>



<p>La differenza principale sta nel trattamento: fino ad oggi infatti <strong>la mobilità</strong> è stata calcolata alla pari<br>della <strong>cassa integrazione straordinaria</strong>, mentre<strong> la Naspi sarà pari al 75%</strong> dell’imponibile medio degli ultimi quattro anni e prevede anche un tetto massimo pari a 1.300 euro ma soprattutto verrà decurtata ogni mese.</p>



<p>Inoltre in molti casi sarà decisamente più breve di quello che è invece avvenuto sino ad oggi: <strong>la mobilità attuale</strong> può durare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 48 mesi, <strong>mentre la durata massima della Naspi</strong> è comunque di 24 mesi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Per chi ancora non lo conoscesse o non ne fosse stato interessato, come funziona la mobilità?</h3>



<p>Interessa i lavoratori con un contratto rescisso a seguito di un <strong>licenziamento collettivo</strong> e quindi attiene i lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti.</p>



<p><strong>L’importo dell’assegno mensile</strong> che ricevono oggi dallo Stato è pari al 100% <strong>del trattamento di cassa integrazione straordinaria,</strong> <em>ossia all’80% della normale retribuzione</em> (e nel caso in cui l’attività sia cessata definitivamente l’importo dell’80% si riferisce alle ore non lavorate). Dopo il primo anno, l’indennità si riduce all’80% di quella della<strong> Cigs</strong>, in pratica il 64% della retribuzione ordinaria e la sua durata dipende dalla regione in cui si trova l’azienda oltre che dall’età del lavoratore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Novità Naspi dal 1 gennaio 2017</h3>



<p class="has-very-light-gray-background-color has-background">Dal 1° gennaio 2017 <strong>la Naspi</strong> in questo senso rappresenta una rivoluzione epocale: coinvolgerà infatti tutti i lavoratori subordinati che abbiano <a href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener"><strong>subito la perdita non volontaria dell’impiego</strong></a>, quindi non devono aver presentato<strong> dimissioni</strong> oppure aver accettato la risoluzione consensuale (escluse le procedure di conciliazione). Me è necessario che possano dimostrare di avere <em>almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni</em> e <em>almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.</em></p>



<p><strong>La durata massima della Naspi è pari a due anni completi</strong> e quindi spetta per la metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni. Ma soprattutto<strong> la cifra è pari al 75% dell’imponibile Inps medio mensile,</strong> che spesso coincide con lo stipendio lordo, degli ultimi 4 anni, sempre se questo non supera 1.195 euro.</p>



<p>Se invece è superiore, l’indennità viene aumentata del 25% della quota che supera il tetto, ma fino ad un limite massimo di 1.300 euro. Inoltre è prevista una decurtazione del 3% a partire dal quarto mese di riscossione del sussidio.</p>



<p>Però chi abbia ottenuto <strong>l’indennità di mobilità nel 2016</strong> potrà continuarla a percepirla con il vecchio metodo anche nel 2017 e oltre fino alla sua naturale scadenza.</p>



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