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	<title>domanda di disoccupazione &#8211; Naspi</title>
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	<description>Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego</description>
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		<title>Naspi, la disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&#160;mesi Le regole per la Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi&nbsp;mesi</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Le <strong>regole per la Naspi</strong>, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a chi abbia lavorato poco durante l’ultimo anno. Ecco quali sono i criteri da rispettare</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background"><span style="color: #000000;">La <strong>Naspi</strong>, il <strong>nuovo sussidio di disoccupazione,</strong> può essere erogata anche a chi abbia lavorato soltanto per due mesi in un anno, sempre che si possa dimostrare di avere <strong>nei quattro anni</strong> precedenti <strong>almeno 13 settimane</strong> (ossia 3 mesi) di contributi.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In questo caso, basteranno <strong>30 giorni di lavoro nell’ultimo anno</strong> per avere diritto alla Naspi.</span><br><span style="color: #000000;"> Il <strong>sussidio per la disoccupazione</strong> però <em>non ha una cifra fissa</em>, ma varia a seconda delle settimane di contributi accreditate.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infatti ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite e <strong>quindi in pratica chi raggiunge il minimo di 13 settimane</strong> (3 mesi di contributi) <strong>ha diritto alla Naspi per 45 giorni.</strong> </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per la Naspi <strong>non contano le settimane </strong>di contributi che hanno già generato <strong>un altro sussidio</strong> di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi chi ha lavorato almeno un mese nel corso dell’anno e possiede complessivamente nei 4 anni precedenti <em>solo 13 settimane</em> di contributi <strong>potrebbe non aver diritto all&#8217;assegno</strong> <span style="text-decoration: underline;">se una di queste settimane è stata utilizzata per un’altra indennità di disoccupazione</span>, indipendentemente dal fatto che sia <strong>Aspi, Mini Aspi</strong>, o le altre vecchie forme di sussidio che erano previste in precedenza.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre per avere diritto alla Naspi e a quello che ne consegue, <strong>il lavoratore non dovrà essersi dimesso</strong>, a meno che non possa dimostrare di averlo fatto<strong> per giusta causa</strong> oppure che sia avvenuto <strong>durante il periodo garantito di maternità</strong>, visto che questi casi sono comunque considerati <em>come perdita involontaria dell’occupazione.</em></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ed è bene ricordare che la <strong>domanda per accedere alla Naspi</strong> ha anche una scadenza. Andrà presentata al massimo <em><strong>entro 67 giorni</strong> <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalla data del licenziamento o dalla perdita dell’impiego</a></em>, altrimenti se ne perde il diritto.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">La <strong>domanda di Naspi</strong> può essere inoltrata sia dal diretto interessato, tramite il sito dell’Inps o il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oppure ancora tramite un qualsiasi patronato riconosciuto.</span></p>



<p>Approfondimenti : <a href="https://www.naspi.biz/naspi-per-colf-e-badanti-bastano-cinque-settimane-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naspi, Per Colf E Badanti Bastano Cinque Settimane Di Lavoro</a> &#8211; <a href="https://www.naspi.biz/naspi-e-nuovo-impiego-si-puo-perdere-il-sussidio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NaSpI E Nuovo Impiego: Si Può Perdere Il Sussidio ?</a></p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Come dimettersi e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole Chi lascia il proprio posto di lavoro può avere diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione) a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi al lavoratore che si dimette, ecco le regole</span></h2>



<p><span style="color: #000000;"><strong>Chi lascia il proprio posto di lavoro</strong> può avere diritto alla Naspi (<strong>assegno di disoccupazione</strong>) a patto che sussistano determinati requisiti</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Con l&#8217;avvento del Naspi, il dipendente che si <strong>licenzia</strong> ha comunque diritto sempre a presentare<strong> domanda per l&#8217;assegno di disoccupazione</strong> ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>No</strong>, perché la legge su questo punto è chiarissima: il sostegno economico in questione può essere ottenuto soltanto se le <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.licenziamento.eu/dimissioni-giusta-causa-quando-sono-legittime/" target="_blank"><strong>dimissioni siano avvenute per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> </a>e in caso contrario l&#8217;Inps rigetterà la domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Più che di licenziamento quindi bisogna parlare di <strong>dimissioni da parte del lavoratore</strong>, perché la decisione è sua e non del suo datore, e non importa quali siano le cause che hanno portato a questa decisione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;addio volontario al posto di lavoro</strong> contrattualizzato può avvenire in linea di massima per due motivi principali: il primo è il caso nel quale il lavoratore sia costretto ad andarsene per motivi seri che incidono sulla sua vita personale e quindi rendono <strong>impossibile il proseguimento di quel rapporto di lavoro</strong> (quindi si presume che in circostanze diverse non sarebbe stati costretto a farlo).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il secondo motivo invece è legato a <strong>valutazioni personali del lavoratore,</strong> sia che dipenda dal fatto di trovarsi male con i colleghi o i suoi superiori sia che sia una circostanza necessaria magari per un cambio di città oppure per motivi legati alla famiglia.</span></p>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La Naspi</strong> però spetterà soltanto nel primo di questo due casi previsti, cioé se la <em>scelta di lasciare il posto di lavoro</em> sia stata<strong> obbligata</strong> dalla necessità di evitare che la situazione personale sul lavoro possa degenerare e provocare danni ulteriori (ecco perché la <strong>&#8216;giusta causa</strong>&#8216;)</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quali sono quindi le circostanze previste dalla legge per garantire l’indennità di disoccupazione?</span></h3>



<ol>
<li><span style="color: #000000;"><strong>molestie sessuali</strong> perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/sentenze-mobbing/" target="_blank">mobbing</a></strong></span>, comportamenti ripetuti e vessatori da parte del datore di lavoro e superiori</li>



<li><a rel="noopener noreferrer" href="https://avvocatomassaro.net/wp/mancato-pagamento-dello-stipendio-cosa-fare/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>mancato o ritardato pagamento della retribuzione</strong></span></a></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>omesso versamento dei contributi</strong> (salvo che tale inadempimento sia stato a lungo accettato dal lavoratore)</span></li>



<li><span style="color: #000000;">pretesa del datore di lavoro di<strong> prestazioni illecite</strong> del dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>comportamento ingiurioso</strong> del superiore gerarchico verso il dipendente</span></li>



<li><span style="color: #000000;"><strong>demansionamento</strong>, ossia un significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.</span></li>
</ol>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre nel <strong>caso di lite sul posto di lavoro</strong> con i colleghi si avrà giusta causa soltanto se si possa dimostrare che è stato perpetrato <em>un abuso ai danni del dipendente </em>e non una semplice discussione per motivi di lavoro.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi il dipendente si deve trovare cioè in una condizione di inferiorità o per le scelte di un superiore o perché più colleghi con le stesse <em>mansioni</em> lo hanno preso in mezzo.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Questa è un&#8217;ulteriore <strong>tutela alla salute</strong>, perché il datore di lavoro è obbligato a salvaguardare anche l&#8217;aspetto psichico. Dei dipendenti.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il lavoratore che presenta le <strong>dimissioni per &#8216;giusta causa&#8217;</strong> ha dunque diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione e all’indennità sostitutiva del preavviso, a patto però che sia in possesso <em>di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,</em> 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e dello stato di disoccupazione involontaria.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Infine il dipendente che <strong>cessa volontariamente il rapporto di lavoro</strong> ha diritto alla disoccupazione in altri casi specifici:<strong> dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità</strong> (<em>da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio</em>), <strong>licenziamento disciplinare</strong>, mancato pagamento della busta paga, <strong>mobbing,</strong> aver subito <strong>molestie sessuali</strong> nei luoghi di lavoro, <strong>risoluzione consensuale del rapporto di lavoro</strong> intervenuta in sede protetta con <strong>procedura di conciliazione</strong>, risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta dopo il rifiuto del dipendente a trasferirsi ad altra sede della stessa azienda, sempre che distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le<em> &#8216;comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive&#8217;</em>, variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, <strong>ingiurie</strong> pronunciate dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.</span></p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Revoca sindacale della Naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/trattenute-sindacali-sulla-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[trattenute sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[naspi-com]]></category>
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					<description><![CDATA[Revoca della trattenute sindacali sulla Naspi Ogni anno la domanda Naspi viene predisposta dal commercialista ma quest&#8217;anno al primo pagamento Naspi ho avuto una bella...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Revoca della trattenute sindacali sulla Naspi</h2>



<p><span style="color: #000000;">Ogni anno la <strong>domanda Naspi</strong> viene predisposta dal commercialista ma quest&#8217;anno al primo <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-pagamenti-2018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>pagamento Naspi</strong></a> ho avuto una bella sorpresa: &#8220;<strong>Trattenute</strong> /&nbsp;<strong>Detrazioni sindacali</strong>&#8220;</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Sono davvero arrabbiata perché io <strong>non ho dato alcun consenso.</strong></span><br><span style="color: #000000;">La ricevuta però mostra che il consenso è stato dato !</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Come posso fare per sbarazzarmi di queste trattenute sindacali ?</span> <span style="color: #000000;">Le avrò ogni mese ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Ecco la soluzione</span>.</p>



<p><span style="color: #000000;">Se si hanno<strong> il pin </strong>per entrare nel<strong> portale inps </strong>occorrono due minuti per risolvere. È semplice</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Entrate con le Vostre credenziali. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Scrivete sulla barra naspi e clicchi dove c&#8217;è scritto <strong>prestazione al sostegno del reddito</strong> 》 laterale nella barra celeste》naspi》 comunicazione naspi-com》di nuovo <strong>comunicazione naspi-com</strong> 》invio comunicazione 》 avanti 》avanti》 cosa si vuole comunicare》 clicchi su <strong>variazione indirizzo e modalità pagamento</strong>》 avanti》<strong>comunicazione variazione alla domanda inviata</strong>》clicchi 》<strong>delega inps al pagamento</strong>&#8230;.. 》 poi giù in basso cambia su revoca dove c&#8217;è scritto <strong>variazione da comunicare sulla delega dell inps&#8230;.. sindacali</strong>. </span></p>



<p><span style="color: #000000;">Vai avanti e invii la domanda</span></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg"><img decoding="async" width="960" height="635" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg" alt="" class="wp-image-833" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi.jpg 960w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi-300x198.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2018/07/trattenute-sindacali-naspi-768x508.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Avrete risolto il problema.</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Per una giusta ed adeguata informazioni in merito alla trattenuta quota sindacale sulla NASpI, viene applicata chiaramente<strong> su consenso dell&#8217;assistito,</strong> per<strong> retribuire in parte la domanda che l&#8217;ente di patronato sostiene</strong> nell&#8217;intera gestione, in quanto l&#8217;INPS non riconosce (se non mediante trattenuta quota sindacale) alcun indennizzo.</span></p>



<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Una nostra lettrice ci riferisce : sono entrata in <strong>myinps</strong> inserendo password e ho digitato nello spazio per la ricerca &#8220;<strong>naspi com&#8221;,</strong> il primo risultato che appare è quello per fare <strong>comunicazione</strong> (<em>non ricordo tutta la dicitura</em>) all&#8217;interno si inserisce nuova comunicazione, da varie opzioni tra le quali bisogna scegliere <strong>&#8220;altro&#8221;</strong> e all&#8217;interno scrivere &#8221; chiedo<strong> revoca delega patronato sui miei pagamenti naspi&#8221;,</strong> alla conferma invio viene rilasciata una ricevuta con numero di protocollo della richiesta. </p>



<p>Purtroppo non ricordo la dicitura esatta del link dopo aver digitato naspi com ma era il primo che appare in alto a sinistra</p>



<h3 class="wp-block-heading">Alcune problematiche sulla revoca della trattenuta</h3>



<p>Io ho richiesto <strong>la revoca dell&#8217;addebito quota sindacale su NASPI</strong>, effettuando la procedura da <strong>NASPI-COM</strong>, così come da voi consigliato. </p>



<p>La mia richiesta è stata inserita in Agosto ed è stata anche protocollata. Dopo 4 mesi continuo ad avere comunque<strong> l&#8217;addebito su NASPI. </strong></p>



<p>Mi sono recato alla mia <strong>sede INPS territorialmente competente</strong> ed una dipendente mi dice che la procedura da me seguita non è corretta, che NASPICOM non serve per questa cosa, e che, invece, dovrei dare<strong> una raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o<strong> una mail pec. </strong></p>



<p>Tra l&#8217;altro <em>l&#8217;addetta è stata molto sbrigativa</em>, essendo poco informata in materia.<em> Quindi ho avuto una risposta comprensibile</em> e non ho ancora capito quale sia la procedura esatta.</p>



<p>Vi chiedo cortesemente di consigliarmi una procedura valida,che non preveda l&#8217;invio della richiesta tramite il servizio<strong> NASPICOM</strong>. </p>



<p><span style="color: #000000;">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</span></p>



<p>Testimonianza :</p>



<p>Salve. A me è successa la stessa cosa, mi sono recata da un sindacato per attivare la procedura da disoccupata e mi hanno fatto firmare il consenso alla quota sindacale spacciandola per il consenso ai dati personali! </p>



<p>Quando me ne sono accorta, ho subito chiesto all&#8217;inps la conversione del pin on line a pin dispositivo,e revocato tramite il mio account inps la trattenuta di ben 28 euro al mese!!!!!! </p>



<p>Io mi chiedo se non possa essere denunciabile un tale comportamento.<span style="color: #000000;"><script>// &lt;![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></span></p>
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		<title>Come farsi licenziare e ottenere la disoccupazione naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/come-farsi-licenziare-e-ottenere-la-disoccupazione-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Come farsi licenziare dal datore di lavoro? Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare dal datore di lavoro?</h2>



<p>Siete stufi del vostro rapporto di lavoro? Non sopportate più il vostro ruolo lavorativo ma non avete intenzione di dimettervi per non perdere l’assegno di disoccupazione?</p>



<p>Per perdere il posto di lavoro, come noto, è possibile presentare semplicemente le proprie dimissioni. Tuttavia, le <strong>dimissioni comportano la perdita dei sussidi sociali</strong> che sono collegati alla perdita (involontaria) del lavoro. </p>



<p>Ovvero: è possibile licenziarsi, ma in questo caso non si ha diritto all’accesso di assegni e sussidi per la perdita del lavoro (Naspi).<strong> La Naspi,</strong> infatti, è dovuta <strong>solamente se il lavoro viene perso involontariamente</strong> (licenziamento).</p>



<p>Insomma: se non si vuole più avere un certo posto di lavoro, ma allo stesso tempo si vuole evitare di perdere i sussidi sociali, bisogna farsi licenziare. </p>



<p>Come farsi licenziare, insomma? </p>



<p>Tenendo conto del fatto che, in genere, <em>il datore di lavoro non è molto disposto a fornire un falso licenziamento</em> perché si tratterebbe di una (anche se non facilmente dimostrabile) truffa ai danni dello Stato e a pagare il ticket per il licenziamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come costringere il datore di lavoro a licenziarsi?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Come farsi licenziare?</h3>



<p>In teoria per farsi licenziare basterebbe mettere in atto un comportamento che, minando in modo irreparabile <strong>il rapporto di fiducia</strong> presente fra datore di lavoro e dipendente, comporti il termine del rapporto lavorativo. </p>



<p>Ovviamente dovrebbe trattarsi di un atto grave, <strong>che violi il codice disciplinare dell’azienda,</strong> comportando il termine del rapporto di fiducia presente. Detto ciò, non si tratta certo di un invito a delinquere! </p>



<p>Nella prassi, ci si può far licenziare per diversi motivi: vediamo quali.</p>



<ol type="1">
<li><strong>Licenziamento per giusta causa</strong>. Si tratta dell’ipotesi di cui parlavamo: si tratta di <em>licenziamento in caso di grave violazione del rapporto di fiducia,</em> o violazione di norme e via dicendo. Questo comporta il licenziamento in tronco, senza necessità di preavvisare il lavoratore.</li>



<li><strong>Licenziamento per giustificato motivo soggettivo</strong>. Anche in questo caso<em>, viene meno il rapporto di fiducia che permette il proseguimento del rapporto di lavoro</em>. Tuttavia in questo caso la violazione non è così grave da giustificare un termine immediato del rapporto di lavoro. In questo caso quindi si applica, come previsto dal CCNL, il preavviso. Il comportamento doloso, anche non troppo grave, del lavoratore, <em>comporta quindi la possibilità di farsi licenziare e ottenere la Naspi</em>. Pensiamo al caso del lavoratore che <em>non si presenta al lavoro e non giustifica la sua assenza</em> rispetto alla contestazione del datore di lavoro. Si è in questo caso soggetti a rischio concreto di licenziamento.</li>



<li><strong>Licenziamento giustificato motivo oggettivo</strong> (<em>per ragioni organizzative/economiche/aziendali)</em>. Ovviamente farsi licenziare per questo motivo è un po’ complesso. Questa causa di licenziamento infatti <em>non dipende dal lavoratore</em>.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Dimissioni e Naspi</h3>



<p>In un solo caso è possibile ottenere la <strong>Naspi anche senza farsi licenziare</strong>, quindi con le dimissioni: si tratta del caso di <strong>dimissioni per giusta causa</strong>. </p>



<p>Ovvero, se il <strong><a href="https://www.naspi.biz/come-dimettersi-e-ottenere-la-disoccupazione/">dipendente si dimette a causa di comportamenti del datore di lavoro</a></strong> che rendono impossibile la prosecuzione del lavoro <em>(i.e. mobbing, discriminazione, minacce, mancata adozione delle misure di sicurezza).</em> Quindi, se ci si dimette per giusta causa, si ha la possibilità di ottenere comunque la Naspi.</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Limiti reddito Naspi 2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 14:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[limiti reddito]]></category>
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					<description><![CDATA[Limiti reddito disoccupazione 2022 Il governo di Mario Draghi (dimissionario) ha modificato le modalità per ottenere lo stato di disoccupazione. Pertanto, in questo 2022 ci...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading">Limiti reddito disoccupazione 2022</h1>



<p>Il governo di Mario Draghi (dimissionario) ha modificato le modalità <strong>per ottenere lo stato di disoccupazione.</strong> Pertanto, in questo<strong> 2022 </strong>ci sono delle novità di cui bisogna tenere conto per avere questo status.</p>



<p>La <strong>legge di bilancio 2022 ha infatti cambiato i limiti reddituali, </strong>come era stato preannunciato già da diverso tempo. Ma quali sono i cambiamenti effettivi in termini di disoccupazione?</p>



<p>Prima di tutto bisogna chiarire quali sono i passaggi da compiere per ottenere lo stato di disoccupazione. </p>



<p>Come prima cosa è necessario <strong>rilasciare la DID,</strong> ovvero la<em> dichiarazione di immediata disponibilità</em> al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva. </p>



<p class="has-background" style="background-color:#f4f4f4">Per il richiedente deve risultare <strong>assente qualsiasi attività lavorativa </strong>di ogni tipo oppure può essere presente <strong>un&#8217;attività lavorativa nei limiti reddituali </strong>previsti dall&#8217;art.13 del DPR n.917/1986.</p>



<p>Anche i lavoratori <em>“il cui<strong> reddito da lavoro dipendente o autonomo </strong>corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte su  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”</em> sono da considerare<strong> disoccupati,</strong> come chiarito nell&#8217;art.4 comma 15-quater del DL n. 4/2019.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#f4f4f4">Pertanto,<em> in presenza di attività lavorativa</em>, ciò che va a <strong>determinare lo stato di disoccupazione</strong> è il<br><strong>reddito percepito,</strong> che deve rientrare nei<strong> nuovi limiti </strong>appena comunicati dal Ministero del Lavoro<br>tramite la nota n. 5824/2022.</p>



<p>Fino al 2021 la <strong>no tax area </strong>era infatti di<strong> 8.145 euro all&#8217;anno</strong> per i lavoratori dipendenti, tra cui anche coloro con lavoro intermittente, e per i parasubordinati; per i lavoratori autonomi, invece,<strong> la no tax<br>area nel 2021 era di 4.800 euro all&#8217;anno. </strong></p>



<p>In questo secondo caso è compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto, senza partita Iva.</p>



<p>Ora, però, <strong>la legge n. 234/2021</strong> – dove è presente la Riforma dell&#8217;Irpef – conferma l&#8217;innalzamento della soglia.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#f4f4f4">Per i <strong>lavoratori dipendenti,</strong> quindi, il limite reddituale si alza fino a <strong>8.174 euro all&#8217;anno, </strong>mentre per i <strong>lavoratori autonomi</strong> il limite sale <strong>fino a 5.500 euro all&#8217;anno.</strong></p>



<p>Il Ministero del Lavoro, nella sua nota, ha poi fornito in allegato i<em> nuovi fac-simile</em> della documentazione visti gli aumenti dei limiti di reddito descritti per ottenere lo stato di disoccupazione. </p>



<p>I fac-simile possono essere recuperati anche sul sito web dedicato al <strong>reddito di cittadinanza</strong>.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



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		<title>Nuova Naspi 2022</title>
		<link>https://www.naspi.biz/nuova-naspi-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuova NASPI: chi ne ha diritto? La legge di bilancio 2022 introduce alcune novità sulla indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi. Siamo di fronte ad...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading">Nuova NASPI: chi ne ha diritto?</h1>



<p>La legge di bilancio 2022 introduce alcune novità sulla <strong>indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi.</strong> Siamo di fronte ad un <strong>allargamento dei soggetti che possono beneficiare della Naspi</strong> (anche lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato) e ad un cambiamento nelle regole di calcolo della riduzione.</p>



<p>In particolare la circolare numero due datata 4 gennaio 2022 prevede nuove regole per la riduzione dell&#8217;importo Naspi. Esse variano tenendo in considerazione l&#8217;età del soggetto e la categoria di contribuente che ha diritto alla Naspi: vediamo quali sono le nuove regole previste all&#8217;interno della circolare 2022.</p>



<p>Le novità sono prevalentemente relative all&#8217;estensione della platea dei beneficiari della Naspi, nonché al cambiamento delle regole di riduzione dell&#8217;importo dell&#8217;indennità. Scopriamo insieme cosa prevede la nuova Naspi 2022 come modificata dalla Legge di Bilancio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">A chi spetta la Naspi 2022?</h2>



<p>Cominciamo a ricapitolare le regole generali della Naspi, ovvero chi spetta nel 2022 l&#8217;indennità di disoccupazione:</p>



<ul><li>a quelle persone che hanno perso in volontariamente l&#8217;occupazione, e che abbiano lo stato di disoccupazione, inclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;</li><li>Purché abbiano presentato la propria immediata disponibilità al lavoro;</li><li>Purché, nei quattro anni precedenti alla domanda di disoccupazione, abbiano versato almeno 13 settimane d contributi;</li><li>purché non abbiano già percepito altre indennità o prestazioni di disoccupazione.</li></ul>



<p>Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione, gli operai agricoli a tempo determinato.</p>



<p>Ricordiamo che come sempre per la Naspi viene riconosciuta per un massimo di 24 mesi, con una indennità del 75% della retribuzione media mensile</p>



<p>Oltre alle regole classiche Naspi 2022 ci sono anche delle novità ad analizzare: ecco quali sono, caso per caso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Naspi 2022 ed estensione del perimetro soggettivo</h2>



<p>Una prima importante novità fra le modifiche della <strong>Naspi 2022 consiste nell&#8217;estensione della platea dei beneficiar</strong>i: infatti, a partire da gennaio 2022 potranno usufruire della Naspi anche gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (non determinato) presso cooperative e consorzi, che si occupano di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti zootecnici e agricoli che siano prevalentemente propri, oppure conferiti dai loro soci.</p>



<p>Se i soggetti in questione sono in stato di disoccupazione, ed hanno alle spalle almeno 13 settimane di contribuzione, hanno diritto alla Naspi pari al 75% della retribuzione mensile, sempre che la retribuzione sia pari oppure inferiore a livello fissato per il 2021 (ovvero 1.227,55 euro). </p>



<p>Se invece la retribuzione per il 2021 è superiore rispetto all&#8217;importo indicato, la misura della Naspi rimane sempre al 75% ma si aggiunge una somma del 25% rispetto alla differenza fra l&#8217;importo indicato e l&#8217;importo effettivo percepito dal lavoratore.</p>



<p>A questi lavoratori l&#8217;indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane che consiste la metà della settimana di contribuzione degli ultimi quattro anni di lavoro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Naspi 2022 e regole riduzione dell&#8217;importo</h2>



<p>La manovra 2022 in vigore dal 1 gennaio dell&#8217;anno nuovo introduce, fra le misure per il mondo lavorativo, anche delle modifiche in merito alla indennità di disoccupazione in particolare al meccanismo di riduzione dell&#8217;importo (c.d. décalage).</p>



<p>L&#8217;articolo quattro comma tre del decreto legislativo 22 del 2015 è modificato dalla nuova legge di bilancio prevedendo la riduzione della indennità di disoccupazione del 3% per ogni mese, partendo dal primo giorno del sesto mese di fruizione dell&#8217;indennità (e non più dal quarto mese, come da norma precedente). </p>



<p>Non solo: se il beneficiario a compiuto il 55esimo anno di età, la riduzione parte dal primo giorno dell&#8217;ottavo mese di fruizione della Naspi, non dal sesto.</p>



<p>Le nuove regole valgono se l’evento di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla Naspi parte dal 1 gennaio 2022.</p>


<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Guida alla Naspi</title>
		<link>https://www.naspi.biz/guida-alla-naspi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 19:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
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					<description><![CDATA[NASpI, chi ne ha diritto e come fuziona ? Dal 2015 la NASpI è diventata la più importante forma di sostegno al reddito per i...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">NASpI, chi ne ha diritto e come fuziona ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Dal 2015 la <strong>NASpI</strong> è diventata la più <em>importante forma di sostegno al reddito</em> per i <strong>lavoratori</strong> che perdono l’impiego non per causa loro. Ecco requisiti e criteri per le domande</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Uno dei più importanti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori che perdono l’impiego non per causa loro è il <strong>NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego)</strong> che da maggio 2015 ha sostituito <strong>Aspi e Mini Aspi</strong> che erano state invece introdotte dalla <strong>Riforma Fornero del 2012</strong>.</span></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><span style="color: #000000;"><strong>Definizione di naspi</strong> : La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (NASpI) è <strong>l&#8217;ammortizzatore</strong> che fornisce una <strong>tutela di sostegno al reddito</strong> ai lavoratori con rapporto di <strong>lavoro subordinato</strong> che abbiano <strong>perduto involontariamente</strong> la propria occupazione</span></p></blockquote>



<p><span style="color: #000000;">Ma come funziona la NASpI e soprattutto a chi è destinata?</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Requisiti soggettivi della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">La<strong> NASpI è dedicata espressamente a lavoratori dipendenti</strong>,<em> soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico</em> con rapporto di lavoro subordinato e apprendisti in qualsiasi settore.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Sono pertanto destinatari della naspi : La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (NASpI) è l&#8217;ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione</span></p>



<ol><li><span style="color: #000000;">lavoratori dipendenti;</span></li><li><span style="color: #000000;">apprendisti;</span></li><li><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-cooperative/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>soci di cooperativa</strong> con rapporto di lavoro subordinato</a>;</span></li><li><span style="color: #000000;">personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.</span></li></ol>



<p><span style="color: #000000;"><strong> Non possono accedere </strong>invece i<strong> dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni</strong> e<strong> operai agricoli</strong> a tempo determinato e indeterminato, mentre ai co.co.co.&nbsp;<em>collaboratori coordinati e continuativi</em> che abbiano perso senza loro volontà la loro occupazione sono trattati con un’altra indennità di disoccupazione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Requisiti oggettivi della Naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Per poter accedere alla <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/tag/naspi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>NASpI</strong></a> è anzitutto necessario essere lavoratori che<strong> hanno perduto la propria <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-e-licenziamento-disciplinare-spetta-lindennita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">occupazione senza volontà di interruzione del rapporto</a></strong> e possiedano alcuni requisiti essenziali.</span></p>



<div class="wp-block-image wp-image-16"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="777" height="437" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1.jpg" alt="naspi" class="wp-image-16" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1.jpg 777w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-300x169.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-180x101.jpg 180w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-260x146.jpg 260w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-373x210.jpg 373w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2015/07/naspi1-120x67.jpg 120w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /><figcaption><span style="color: #000000;">naspi</span></figcaption></figure></div>



<p><span style="color: #000000;">Infatti dovranno dimostrare lo <strong>stato di disoccupazione involontario</strong> e quindi sono <strong>esclusi</strong> i lavoratori il cui rapporto di lavoro <em>sia cessato</em> a seguito di <em>dimissioni o di risoluzione consensuale</em>, a meno che non i tratti di <strong>dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale</strong> nell&#8217;ambito di una specifica procedura conciliativa.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E ancora possano far valere <strong>almeno <a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-la-disoccupazione-dopo-quanti-mesi-di-lavoro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tredici settimane di contribuzione per la Naspi</a></strong>&nbsp;contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione, oppure dimostrare<strong> trenta giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo,</strong> nei 12 mesi che precedono l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Quindi requisiti oggettivi :</span></p>



<ol><li><span style="color: #000000;"><strong>stato di disoccupazione involontario.</strong> Sono esclusi&nbsp;dalla <strong>Naspi</strong> i lavoratori il cui rapporto lavorativo&nbsp;sia cessato a seguito di <strong>dimissioni</strong> o di risoluzione consensuale&nbsp;(ad eccezione delle<strong> dimissioni per giusta causa</strong> oppure di <strong>risoluzione consensuale</strong> nell&#8217;ambito della procedura conciliativa) ;</span></li><li><span style="color: #000000;">nei <strong>4&nbsp;anni precedenti</strong> l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione, un minimo di&nbsp;<strong>13&nbsp;settimane di contribuzione&nbsp;</strong>contro la disoccupazione ;</span></li><li><span style="color: #000000;"><strong>30&nbsp;giornate di lavoro effettivo</strong>, a prescindere dal minimale contributivo, <strong>nei dodici mesi</strong>&nbsp;precedenti l&#8217;inizio del periodo di disoccupazione.</span></li></ol>



<p><span style="color: #000000;"><strong>La NASpI viene corrisposta con cadenza mensile</strong> per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e per il calcolo del suo importo <em>non vengono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già portati ad una erogazione delle prestazioni di disoccupazione</em>, anche nei casi in cui queste prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">In particolare per i lavoratori che rimarranno disoccupati <strong>dal 1° gennaio 2017, la durata massima della NASpI sarà di 78 settimane.</strong></span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Calcolo naspi</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;importo mensile della NASpI</strong> sarà così calcolato:</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, nel caso in cui questa sia pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT</span></p>



<div class="wp-block-image wp-image-337"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="620" height="280" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione.jpg" alt="asdi assegno di disoccupazione" class="wp-image-337" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione.jpg 620w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione-300x135.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/12/asdi-assegno-di-disoccupazione-30x14.jpg 30w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><figcaption><span style="color: #000000;">assegno di disoccupazione</span></figcaption></figure></div>



<p><span style="color: #000000;">Pari al 75% dell&#8217;importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.300 (valeva per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">L&#8217;importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Quando parte la contribuzione della NASpI ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;"><em>Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro</em>, sempre che la domanda sia presentata entro l&#8217;ottavo giorno, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso questa sia stata presentata dopo l&#8217;ottavo giorno oppure ancora dalla data di rilascio della <strong>dichiarazione di immediata disponibilità</strong> allo svolgimento di un&#8217;attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata <strong>all&#8217;Inps, ma al Centro per l&#8217;impiego</strong> e sia successiva alla presentazione della domanda.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">I lavoratori che possono accedere a questo sostegno al reddito dovranno presentare apposita <strong>domanda all&#8217;INPS,</strong> esclusivamente<strong> in via telematica,</strong> entro il termine di <strong>decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,</strong> <em>ma il beneficiario decade in caso di perdita dello stato di disoccupazione</em>, <strong>inizio di un’attività lavorativa subordinata</strong> dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (ossia 8000 euro), inizio di <strong>un&#8217;<a style="color: #000000;" href="https://www.naspi.biz/naspi-lavoro-autonomo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">attività lavorativa in forma autonoma</a></strong> senza provvedere alla comunicazione all&#8217;Inps entro 30 giorni, oppure ancora raggiungimento <strong>dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia</strong> o anticipato, acquisizione del diritto <strong>all&#8217;assegno ordinario di invalidità</strong>, rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo e mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell&#8217;importo lordo dell&#8217;indennità.</span></p>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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		<title>Naspi come integrare i documenti ?</title>
		<link>https://www.naspi.biz/naspi-integrare-documenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[iban naspi]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SR 163]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naspi.biz/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps Nel caso l&#8217;Inps richieda della documentazione integrativa alla domanda per accedere alla Naspi come ci si deve comportare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Naspi, come integrare la documentazione per l&#8217;Inps</span></h2>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso l&#8217;Inps richieda della <strong>documentazione integrativa</strong> alla domanda per accedere alla <strong>Naspi</strong> come ci si deve comportare ?</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Può capitare che l’Inps chieda al lavoratore alcune integrazioni di documentazione per la <strong>pratica di disoccupazione</strong>, la cosiddetta <strong>Naspi</strong>. </span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">In quel caso come si deve comportare chi riceve la richiesta di nuova documentazione?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Anzitutto non si tratta di casi isolati, perché anche se non espressamente specificato all&#8217;atto di presentare la domanda, l&#8217;Inps ha comunque la possibilità di<strong> richiedere documenti integrativi alla domanda di Naspi</strong>, come ad esempio <strong>il contratto di assunzione e la lettera di licenziamento.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Ecco perché, per evitare che la pratica venga sospesa in seguito ai controlli legati alle motivazioni della richiesta <strong>dell’indennità di disoccupazione</strong>, sempre meglio allegarli subito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Inoltre dal 2016 è obbligatorio per stabilire la correttezza delle domande di prestazioni a sostegno del reddito inviare il <strong>modulo SR 163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.</strong></span></p>



<p><span style="color: #000000;">Si tratta di un documento che deve essere obbligatoriamente compilato per specificare le modalità di pagamento della Naspi, oltre che dell’Asdi, della Dis-coll e in generale di tutte le prestazioni a sostegno del reddito.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Chi beneficia dell’indennità <strong>è obbligato a fornire all’Inps</strong>, attraverso questo documento, <em>il codice Iban del conto corrente di chi richiede la prestazione</em>, con data, timbro e firma del funzionario del competente ufficio postale o della banca.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">E oltre a questo anche la specifica delle <strong>modalità di pagamento</strong> già inserite nella domanda di Naspi o di altra prestazione, così come i dati di riferimento dell’agenzia o della filiale dell’Istituto di credito (banca o posta) che effettua il pagamento.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Se l’interessato richiede il <strong>pagamento della disoccupazione su un conto corrente o una carta prepagata,</strong> qualora il rapporto sia aperto presso un istituto di credito virtuale, timbro e firma del funzionario non sono necessari, ma è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura di collegamento al conto nel quale appare l’intestazione.</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;">Se la domanda di Naspi è stata chiusa ?</span></h3>



<p><span style="color: #000000;">Nel caso in cui la<strong> domanda di Naspi sia già stata chiusa</strong> e non sia possibile inoltrare allegati collegandosi al profilo personale dell’interessato presso il sito Inps, esistono soluzioni alternative:</span><br><span style="color: #000000;"> allegare i documenti alla <strong>domanda NaspiCom, un apposito form online all’interno del sito Inps</strong> che può essere utilizzato per qualsiasi comunicazione riguardante eventi che possono avere effetto sulla prestazione di disoccupazione inoltrare la documentazione<strong> tramite Pec (Posta elettronica certificata)</strong> o <strong>raccomandata alla sede Inps</strong> che ha in carico la domanda rivolgersi ad un patronato.</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Il <strong>modulo relativo alla richiesta di pagamento Naspi,</strong> questo deve essere scaricato dalla sezione modulistica del sito Inps, stampato, compilato e integrato dal timbro e dalla firma del funzionario bancario (o dal documento sostitutivo per i conti online).</span></p>



<p><span style="color: #000000;">Una volta completo, può essere inviato alla propria sede Inps tramite raccomandata oppure scansionato e inviato <strong>alla propria sede Inps tramite Pec</strong> o ancora scansionato e allegato alla <strong>domanda Naspi Com.</strong></span></p>



<div class="wp-block-contact-form-7-contact-form-selector">[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</div>



<h6 class="wp-block-heading"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avvocato lavoro Imperia Sanremo</a>&nbsp;&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licenziamento e dimissioni</a></span></h6>



<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dis-Coll 2017 e disoccupazione</title>
		<link>https://www.naspi.biz/dis-coll-2017-e-disoccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 21:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[La Dis-Coll sparisce? Il governo si rimangia tutto Nel giro di poche ore l’indennità di disoccupazione per i collaboratori continuativi o a progetto che perdono...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>La Dis-Coll sparisce? Il governo si rimangia tutto</h4>
<p>Nel giro di poche ore <strong>l’indennità di disoccupazione per i collaboratori continuativi o a progetto</strong> che perdono il lavoro è stata prima cancellata per rientrare poi nel <strong>Decreto ‘Milleproroghe’</strong></p>
<p>La<strong> Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione</strong> per tutti quelli che non hanno un contratto a tempo determinato o indeterminato ma soltanto a collaborazione, è salva almeno per quest’anno anche se in realtà fino a queste mattina (10 febbraio) sembrava che tutto dovesse essere accantonato per la mancanza di copertura finanziaria.</p>
<p>Invece dopo le vibranti proteste dei <strong>sindacati, ma anche di molti parlamentari,</strong> nel giro di poche ore è arrivato il contrordine e tutto è rientrato. L’annuncio è arrivati direttamente da <strong>Giuliano Poletti, ministro del Lavoro</strong> anche nel governo Renzi, che ha annunciato la redazione di una disposizione, da inserire nel <strong>Decreto ‘Milleproroghe’ </strong>che possa garantire la continuità dell’erogazione di questa indennità per coloro che perdono il lavoro.</p>
<p>La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 54 milioni, a fronte dei 24 milioni che erano stati stanziati dalla legge di Stabilità 2016 e serviranno serviti <strong>per terminare di pagare le indennità di disoccupazione</strong> già maturate lo scorso anno.</p>
<p>L’indennità complessivamente riguarda circa 300.000 lavoratori (<strong>divisi tra Co.co.co e Co.co.pro</strong>) e senza il rinnovo della copertura <strong>sarebbero rimasti senza copertura sia in caso di licenziamento</strong> che in caso di scadenza per un contratto a termine che non sia anche soltanto momentaneamente prorogato.</p>
<p>Tutto era partito nel 2014 con l’introduzione in via sperimentale della <a href="https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/" target="_blank"><strong>Dis-Coll per i collaboratori continuati</strong> e </a><strong>coordinativi privi di partita Iva</strong> e<strong> iscritti alla gestione separata dell&#8217;Inps</strong>, sempre che avessero almeno tre mesi di contribuzione a partire dall&#8217;anno solare precedente alla perdita del lavoro. Già nei giorni scorsi era stato presentato un emendamento proprio al<strong> ‘Milleproroghe’</strong> con la senatrice del Pd Annamaria Parente, che proponeva una soluzione temporanea di copertura simile a quella che è stata poi effettivamente decisa, ma era stato ritirato nelle ore scorse perché mancava il sostegno del Governo.</p>
<p>Non appena so è sparsa la voce del mancato rinnovo, i sindacati sono insorti: <em>“<a href="https://www.naspi.biz/partita-iva-naspi-e-disoccupazione-dis-coll/" target="_blank"><strong>La Dis-Coll</strong></a> viene elargita a circa cinquantamila lavoratori – ha commentato Claudio Treves, segretario nazionale del Nidil (il sindacato Cgil che si occupa dei precari) &#8211; che rimarranno privi di qualunque copertura perché anche se venisse inserita<strong> nel disegno di legge sul lavoro autonomo</strong>, lì si prevede solo una delega al governo e quindi bisognerebbe ancora aspettare che il governo intervenga con i decreti delegati”</em>. Invece il provvedimento, almeno per il<strong> 2017,</strong> è salvo.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocati lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento e dimissioni</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="https://www.avvocatomassaro.net/wp" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro per l&#8217;impiego e Naspi, decurtazione e decadenza della disoccupazione</title>
		<link>https://www.naspi.biz/centro-per-limpiego-e-naspi-decurtazione-e-decadenza-della-disoccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 17:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi]]></category>
		<category><![CDATA[anpal]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione di Immediata Disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[did]]></category>
		<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[patto di servizio personalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
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					<description><![CDATA[Assegni di disoccupazione, in quali casi possono essere tagliati? Chi percepisce Naspi oppure altri assegni di disoccupazione deve garantire tutti gli impegni che sono obbligatori con...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Assegni di disoccupazione, in quali casi possono essere tagliati?</h4>
<p>Chi <strong>percepisce</strong> <strong>Naspi</strong> oppure altri<em> assegni di disoccupazione</em> <strong>deve garantire tutti gli impegni</strong> che sono obbligatori con il <strong>Centro per l’impiego</strong> altrimenti scattano le decurtazioni</p>
<p><strong>Sussidi e sostegno ai disoccupati</strong> sì, assistenza pura e semplice no. È questo il senso <em>dell’ultima circolare</em>, diffusa nei giorni scorsi dall’<strong>Inps</strong> e che ha fatto chiarezza una volta per tutti sui diritti ma anche sugli obblighi che competono a chi abbia perso il lavoro e presenti domanda per l’indennità Naspi a cominciare dalla <strong>visita presso il Centro per l’impiego</strong> (<em>quello che una volta era l’Ufficio di collocamento</em>) entro al massimo 15 giorno per essere registrato con le proprie caratteristiche e sottoscrivere anche il patto di servizio.</p>
<p>Un obbligo ribadito con forza e che comporta, per chi non lo ottempera e non partecipa alle attività previste dai Centri per l’impiego, una<strong> decurtazione importante dell’assegno mensile</strong>. Questo perché il lavoratore, una volta che il suo licenziamento è diventato effettivo, <strong>ha 68 giorni di tempo</strong> per presentare domanda all’Inps di richiesta della <strong>Naspi,</strong> la nuova indennità di disoccupazione che può essere indifferentemente inoltrata attraverso il sito ufficiale dell’Ente previdenziale (ma solo se si possiede il pin) oppure chiamando il <em>contact center</em> al numero <em>803.164</em> (anche in questo caso serve il pin) o <em>tramite patronato e Caf.</em></p>
<p>All’interno della domanda il lavoratore può allegare la <strong>Did</strong>, sigla che sta per <a href="https://www.naspi.biz/dichiarazione-di-immediata-disponibilita-did/" target="_blank"><strong>Dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro</strong></a>, da confermare però recandosi entro 15 giorni al Centro per l’impiego affinché si possa completare il suo profilo.</p>
<p><div id="attachment_184" style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-184" class="wp-image-184" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg" alt="nuova-indennità-disoccupazione-NASPI" width="400" height="225" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI.jpg 640w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-300x169.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-180x101.jpg 180w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-260x146.jpg 260w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-373x210.jpg 373w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/08/nuova-indennità-disoccupazione-NASPI-120x67.jpg 120w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p id="caption-attachment-184" class="wp-caption-text">Naspi Inps</p></div></p>
<p>Inoltre il richiedente deve sottoscrivere il <strong>psp patto di servizio personalizzato</strong> nel quale verrà riportata la disponibilità del disoccupato <strong>alla partecipazione ad iniziative e laboratori</strong> per rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro, alla partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure di politica attiva o di attivazione, accettazione di opportune offerte di lavoro, definite dal <strong>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</strong> su proposta dell’<a href="https://www.naspi.biz/anpal-il-portale-governativo-per-i-disoccupati/" target="_blank"><strong>Anpal</strong></a>.</p>
<p>Tutti quelli che percepiscono un’<strong>indennità di disoccupazione</strong> come <strong>Naspi, Asdi, Dis Coll o mobilità</strong>, in caso di mancato rispetto senza giustificazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del patto di servizio saranno soggetti a sanzioni che possono arrivare <strong>nei casi più gravi alla cancellazione dell’indennità</strong> e dello stato di disoccupazione.</p>
<p>Questi in particolare i casi previsti dalla legge:</p>
<ul>
<li><strong>decurtazione di un quarto</strong> di una mensilità (corrispondente a 8 giorni di prestazione) in caso di prima mancata presentazione.</li>
<li><strong>decurtazione di una mensilità</strong> (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla seconda mancata presentazione.</li>
<li><strong>decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione</strong> in caso di ulteriore mancata presentazione.</li>
</ul>
<p>Le stesse sanzioni vengono applicate anche in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Invece in caso di<strong> mancata partecipazione</strong>, senza giustificato motivo,<strong> ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione</strong> e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di<strong> attività ai fini di pubblica utilità</strong> a beneficio della comunità del territorio di appartenenza, invece si applicano le seguenti sanzioni:</p>
<ul>
<li><strong>decurtazione di una mensilità</strong> (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla prima mancata partecipazione.</li>
<li><strong>decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione</strong>, in caso di ulteriore mancata presentazione.</li>
</ul>
<p>Infine in caso di <strong>mancata accettazione</strong>, senza giustificato motivo,<strong> di un’offerta di lavoro</strong> opportuna viene applicata la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>
<p><strong>Tutte le sanzioni</strong> decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, sono applicate immediatamente dall’Inps e comportano anche la <strong>perdita dei contributi figurativi </strong>per il periodo di applicazione della decurtazione.</p>
<p>In ogni caso <strong>contro i provvedimenti adottati dai Centri per l’impiego</strong> il lavoratore può fare ricorso all’<strong>Anpal</strong>, che istituisce un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dis-Coll, lavoratori parasubordinati e co.co.co.</title>
		<link>https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/</link>
					<comments>https://www.naspi.biz/dis-coll-lavoratori-parasubordinati-e-co-co-co/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelomassaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 23:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dis-Coll]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[sussidio]]></category>
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					<description><![CDATA[Dis-Coll, l’Inps allarga il numero dei beneficiari Con una recente circolare l’Inps ha esteso il sussidio di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, anche quelli del...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Dis-Coll</strong>, l’<strong>Inps</strong> allarga il numero dei beneficiari</h4>
<p>Con una recente circolare l’Inps ha esteso il <strong>sussidio di disoccupazione</strong> per i <strong>lavoratori parasubordinati</strong>, anche quelli del settore pubblico. Ecco i requisiti</p>
<p>La <strong>Dis-Coll</strong> nel 2016 aumenterà i suoi possibili beneficiari e a stabilirlo ufficialmente è una circolare dell’<strong>Inps</strong> pubblicata i primi di maggio che elimina dai requisiti necessari per ottenere il beneficio destinato al <strong>lavoratori parasubordinati</strong> (i classici <strong>co.co.co.</strong>) disoccupati il possesso obbligatorio di un mese di contributi nell’anno in corso. Inoltre l’indennità è stata estesa anche ai <strong>lavoratori parasubordinati</strong> del settore pubblico con alcune modifiche importanti.</p>
<p><div id="attachment_141" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-141" class="size-medium wp-image-141" src="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg" alt="Dis-Coll" width="300" height="225" srcset="https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-300x225.jpg 300w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll-768x576.jpg 768w, https://www.naspi.biz/wp-content/uploads/2016/05/Dis-Coll.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-141" class="wp-caption-text">Dis-Coll</p></div></p>
<p>Ecco quindi cosa serve per presentare domanda e ottenere la <strong>Dis-Coll</strong>. Servono <em>tre mesi di contributi accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente</em> fino a quello in cui cessa il rapporto lavorativo e ancora un mese di <strong>contribuzione</strong> nell’anno in corso, oppure l’esistenza di un <strong>rapporto di collaborazione</strong> della durata di almeno un mese e che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.</p>
<p>L’<strong>Inps</strong> invece ha eliminato il requisito del mese di contribuzione o di lavoro nell’anno in corso<br />
Per il computo si considerano correttamente accreditati tre mesi di contributi qualora risulti versata, in base all’aliquota applicata, la contribuzione minimale relativa a tre mesi a prescindere dal periodo di effettivo lavoro.</p>
<p>In pratica visto che il minimale previsto per il <strong>2016</strong> è pari a 15.548 euro, si possiederanno 3 mesi di contributi se sono stati versati almeno 1.233 euro.</p>
<p>E il principio vale anche per i <strong>lavoratori pubblici</strong> mentre rimangono esclusi i dottorandi, i titolari di borsa di studio e chi riceve assegni per la ricerca. Fuori dall’indennità anche chi non è iscritto in via esclusiva alla <strong>Gestione separata,</strong> così come i pensionati e gli iscritti ad altre casse, oltre a chi ha partita Iva aperta e <em>i liberi professionisti oltre ad amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.</em></p>
<h4>L&#8217;indennità di disoccupazione Dis-Coll</h4>
<p>La <strong>domanda di disoccupazione</strong> potrà essere presentata <em>entro il 68° giorno successivo al termine del rapporto di collaborazione,</em> mentre per i contratti conclusi dall&#8217;inizio del 2016 al 5 maggio sempre del 2016 i 68 giorni dovranno decorrere da quest&#8217;ultima data. Inoltre il lavoratore dovrà dimostrare di essere privo d’impiego, di aver sottoscritto la Did (dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro) assieme alla domanda Dis-Coll.</p>
<p>L&#8217;<strong>indennità di disoccupazione Dis-Coll</strong> è pari al 75% della paga mensile, sempre che non superi i 1.195 euro. In quest’ultimo caso il calcolo prevede che a quel 75% venga aggiunto il 25% della differenza tra il mensile e la soglia stabilita dall&#8217;Inps ma in ogni caso l’<strong>assegno mensile di disoccupazione</strong> non potrà superare i 1.300 euro e il numero di mesi per i quali si potrà beneficiare dell&#8217;indennità di disoccupazione è uguale alla metà di quelli che vanno dal primo giorno dell’anno precedente alla cessazione del rapporto di collaborazione fino al mese in cui è cessato.</p>
<p>Per presentare domanda basterà collegarsi al <strong>sito dell&#8217;Inps</strong>, nella sezione delle prestazioni a favore del reddito, dopo l’immissione delle credenziali di accesso.</p>
<p>[contact-form-7 id=&#8221;19&#8243; title=&#8221;Modulo di contatto 1&#8243;]</p>
<h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">avvocati lavoro Imperia Sanremo</a> &#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.licenziamento.eu/" target="_blank">licenziamento e dimissioni</a>&#8211; <a style="color: #000000;" href="http://www.avvocatomassaro.net" target="_blank">studio legale</a></span></h6>
<p><script>// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-65296837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]&gt;</script></p>
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