Bonus bebé e assegno di maternità comunale

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BONUS BEBE’ E ASSEGNO DI MATERNITA’ COMUNALE

Molti sono gli interventi formativi destinati a sostenere i redditi delle famiglie. A tal proposito preme volgere la nostra attenzione al famoso “Bonus bebè” in modo da chiarire ipotetici dubbi in relazione ai destinatari che possono usufruire di detto intervento.

Facente parte della Legge di Stabilità per l’anno 2015, detto bonus è previsto per tutte le famiglie che nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, abbiano avuto un figlio naturale o ne abbiano adottato uno. A partire dal momento relativo alla prima percezione dello stesso, la famiglia potrà usufruire dello stesso per i tre anni successivi.

Clausola importante per poter beneficiare di detto bonus è il non superamento dei 25.000 euro in termini di valore ISEE. La cifra di detto bonus è poi raddoppiata per tutti coloro che dispongano di un valore ISEE inferiore ai 7.000 euro annui. Disposto direttamente dall’INPS, il genitore potrà fare domanda una sola volta all’anno ed entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla nascita o dalla relativa adozione del figlio.

Detto bonus potrà essere richiesto esclusivamente in via telematica con i seguenti mezzi: via WEB, Contact Center o presso i Patronati.

Altra concessione che viene fatta a favore delle madri non in possesso di un’occupazione è quella relativa all’altrettanto famoso “Assegno di maternità comunale”.

Detto assegno può essere richiesto solamente da madri che non percepiscono dell’indennità di maternità dell’INPS o dalla mancata retribuzione del periodo relativo alla stessa.

L’assegno può essere richiesto al proprio comune di residenza per la nascita di un figlio o per l’adozione di minore appartenente ad una fascia di età non superiore ai 6 anni. Unica variante a livello anagrafico è valida solo per i casi di adozione di internazionali, che non deve essere invece superiore ai 18 anni.

Questa tipologia di assegno viene rilasciato solo a cittadine italiane ma anche a quelle non comunitarie ma comunque residenti in Italia al momento del parto o dell’adozione.

Per questa seconda tipologia però l’assegno viene rilasciato soltanto se in possesso della carta di soggiorno o in alternativa del permesso di soggiorno CE disposto per soggiornanti a lungo termine. Qualora la madre non fosse in questione non fosse in possesso di detti documenti, l’assegno può essere richiesto dal padre del bambino nonché dall’adottante, ma anche dal genitore della madre o nel caso si tratti di un’adozione anche dall’affidatario adottivo o preadottivo.

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avvocato lavoro Imperia Sanremo – licenziamentostudio legale

Salve, io ho una bimba di 11 mesi, sono riuscita a prendere solamente l’assegno di maternità in quanto disoccupata ormai da un anno. È possibile sapere se mi spetta qualcos’altro o meno? Grazie