Naspi e lavoro accessorio

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Abbiamo già visto che la Naspi, cioè il sussidio a chi spetta se è rimasto disoccupato in maniera involontaria (o anche volontariamente in alcuni casi particolari, come le dimissioni per giusta causa), è cumulabile – entro certi limiti – con un nuovo lavoro autonomo o dipendente ; oggi vediamo se e come spetta la Naspi a chi abbia un lavoro accessorio.

Incominciamo con il definire cosa è il lavoro accessorio: si tratta di una particolare prestazione di lavoro che, per sua natura, viene svolta in maniera saltuaria, non periodica. I casi più frequenti sono, ad esempio, l’impartire lezioni private, il baby sitteraggio, piccoli lavori di giardinaggio…

Il lavoro accessorio è stato riformato con il d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 che ha innalzato i limiti economici che il prestatore può ricevere nel corso dell’anno solare, da 5000 € a 7000 €, e lo ha reso possibile in tutti i settori.

Ora, un disoccupato percettore della Naspi, può svolgere prestazioni connesse al lavoro accessorio?

A rispondere alla domanda è stata proprio l’INPS che, con una circolare (la numero 142 del 29 luglio 2015), ha chiarito presupposti e condizioni per non perdere il sussidio di disoccupazione a chi avesse un reddito da lavoro accessorio: il guadagno annuo dai lavori accessori non deve essere superiore ai 3000 €.

Quindi, chi guadagna – con prestazioni derivanti dal lavoro accessorio – meno di 3000 € all’anno conserva il diritto alla Naspi, mentre se il reddito da lavoro accessorio è compreso fra i 3000 € e i 7000 € l’indennità viene ridotta dell’80%.

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avvocato lavoro Imperia Sanremo – licenziamentostudio legale

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