Buoni pasto normativa 2017

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Buoni pasti per la spesa? Ecco le regole

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito con un decreto le norme sull’utilizzo dei buoni pasto per fare la spesa. Entreranno in vigore dal 10 settembre 2017

Sono molti quelli che negli ultimi anni utilizzano i ticket dei buoni pasto in realtà per fare la spesa ma fino ad oggi non c’erano regole certe per il loro utilizzo e il cumulo. Ora però il Ministero per lo Sviluppo Economico le ha fissate e così è chiaro a tutti, tanto i fruitori quanto quelli che li incassano come comportarsi.

Il decreto è stato pubblicato nelle ultime ore ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi diventato effettivo anche se le nuove norme entreranno in vigore dal 10 settembre 2017. In base alle nuove norme sui ticket pasto non se ne potranno utilizzare più di otto nell’ambito della stessa spesa e soprattutto questa dovrà contenere soltanto prodotti alimentari.

Inoltre l’esercizio commerciale non potrà dare resto in denaro e il lavoratore non potrà cedere il buono pasto al proprio coniuge perché lo utilizzi per pagare la spesa. Ancora di più non può essere ceduto o venduto ad un collega di lavoro, ma deve essere sempre il titolare a spenderli.

Nel testo sono esplicitate fra l’altro anche le regole sulle possibili convenzioni che devono intercorrere tra società che gestiscono i buoni e gli esercizi commerciali nei quali possono essere spesi. Inoltre i buoni pasto possono essere spesi solo nelle normali giornate di lavoro e devono essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari che vadano a sostituire la mensa. Quindi sono espressamente esclusi prodotti per la pulizia della casa ma anche per l’igiene personale.

Tra le altre novità, la specifica che il buono pasto è dovuto anche al dipendente che non abbia la pausa pranzo e se il ticket non viene integralmente speso, il dipendente non ha diritto al resto.

In più il ticket si potrà spendere come già in precedenza nei centri commerciali così come nei negozi di alimentari, nei ristoranti, trattorie, pizzerie e bar, ma da ora anche in tutti i generi di agriturismi, nei mercatini così come negli spacci aziendali, presso chi opera la vendita al dettaglio nei locali di produzione e la vendita al dettaglio di alimenti, in sede fissa come su area pubblica (il classico banco del mercato), e il suo valore è comprensivo dell’Iva prevista in generale per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

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