Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

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Finalmente parte il fondo per il mantenimento dell’ex

Ve ne abbiamo già parlato e, finalmente, dopo un anno prende il via il fondo per il mantenimento dell’ex in difficoltà, che rappresenta un aiuto di Stato fondamentale stante l’attuale situazione economica delle famiglie separate.

In molti casi, infatti, condizioni economiche precarie impediscono di versare il mantenimento all’ex coniuge, lasciando anche quest’ultimo in difficili situazioni.

Proprio per questo è stato istituito il “fondo per il coniuge in stato di bisogno”, una sorta di tesoretto posto in essere dalla Legge di stabilità n. 208 del 2015, a cui può attingere il coniuge entro il limite dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice di merito. Ovviamente, si può attingere al fondo senza superare l’assegno di mantenimento.

Facciamo un esempio per essere più chiari: l’assegno di mantenimento di € 400,00, viene versato nella somma di soli € 300,00 dall’ex coniuge. Il coniuge può, dunque, richiedere dal fondo solo la somma di € 100,00. La somma erogata, in tutti i casi, non può essere eccedente a quella dell’assegno sociale mensile.

L’operatività di tale fondo è attiva solo dal 14 gennaio scorso, quando è stato emanato il decreto attuativo dal Ministero della Giustizia.

Il fondo per il momento è di € 750.000,00, di cui € 500.000,00 per il 2017 ed € 250.000,00 per il 2016.

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Come presentare la domanda per l’accesso al fondo

La domanda si presenta direttamente nel Tribunale dove si ha la residenza, presentando una istanza che dovrà essere conforme al modulo che troveremo a partire dal 14 febbraio sul sito del Ministero della Giustizia.

Nei 30 giorni successivi alla domanda, il Presidente del Tribunale deve decidere sull’istanza se con esito positivo o se con esito negativo. Se il giudice la rigetta, non è impugnabile, ma se l’istanza viene accolta, viene inoltrato l’esito al Ministero della Giustizia, che procederà successivamente con l’erogazione della somma richiesta.

Una volta erogata la somma, il Ministero proverà a rivalersi direttamente sul coniuge inadempiente per il recupero della somma, proponendo una azione esecutiva.

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La revoca dell’assegno

Ovviamente non sono previste delle scappatoie per i “furbetti”.

Ai sensi dell’art. 6 del decreto, infatti, è prevista la revoca della somma erogata qualora manchino i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti e non mancano le conseguenze di legge qualora vengano rilasciate nella documentazione informazioni non veritiere: si procederà quindi sotto il profilo civile, penale e/o amministrativo ai danni dei “furbetti”.

Inoltre le somme indebitamente erogate verranno recuperate.

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