Infortuni in itinere casa verso lavoro

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Infortuni nel viaggio per il lavoro, tutti i casi di indennizzo

L’assicurazione Inail copre anche gli ‘infortuni in itinere‘ a patto che rientrino in particolari categorie. Un conto sono gli infortuni sul lavoro, un altro quelli andando a lavorare.

Inail e gli infortuni in itinere

In realtà però l’assicurazione obbligatoria Inail per i lavoratori assunti copre anche i cosiddetti ‘infortuni in itinere’, quelli cioè che accadono nel normale viaggio dalla propria abitazione al posto di lavoro oppure viceversa, o ancora da un posto di lavoro ad un altro. E vengono coperti anche gli spostamenti per i pasti, sempre che non esista una mensa aziendale.

Per l’Inail non importa quale sia il mezzo con cui ci si sposta, se quindi l’auto privata o aziendale, il bus oppure un tragitto a piedi, sempre che sia dimostrabile come il fatto sia effettivamente avvenuto in orario lavorativo.

Occasione di lavoro e causa violenta

L’indennizzo sarà riscuotibile però se sussistono due condizioni essenziali, ossia l’occasione di lavoro e la causa violenta per l’infortunio. In particolare l’occasione di lavoro comprende tutte le normali situazioni nelle quali si svolge l’attività lavorativa e ci sia un imminente rischio per il lavoratore.

Quindi non basta che l’evento avvenga durante lo svolgimento del lavoro ma che si verifichiper il lavoro”, cioè con un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che ha causato l’infortunio.

La causa violenta invece è un fattore esterno all’ambiente di lavoro che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore e deve presentare caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità.

Eventuali deviazioni oppure interruzioni sul normale percorso casa – lavoro e viceversa invece non rientrano nella copertura assicurativa.

infortunio in itinere casa lavoro

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Esistono però delle eccezioni nel caso in cui sia stata “necessaria” per l’accompagnamento dei figli a scuola, sia stata effettuata in attuazione di una direttiva del datore di lavoro, sia dovuta a causa di forza maggiore come un guasto meccanico o una strada chiusa per lavori o manifestazioni, per esigenze essenziali e improrogabili oppure nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti come ad esempio se ci si ferma a prestare soccorso a vittime di incidente stradale.

E cosa succede in caso di infortunio in itinere con utilizzo del veicolo privato (automobile, moto o scooter) ?

Viene indennizzato solo se questo si è reso strettamente necessario, come nel caso di un mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative, se il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro, se i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato, se i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe o infine se la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

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