Maternità e licenziamento: facciamo chiarezza
La maternità, condizione così importante per una donna, è protetta dalla vigente legislazione del lavoro.
Certo, si tratta di un tema molto delicato, nel quale bisogna conciliare l’interesse del datore di lavoro, e quello della madre e del nascituro.
La materia può sollevare molti dubbi, il primo dei quali è: è legale licenziare una lavoratrice in stato interessante ?
Non solo, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 151/2001, non si può licenziare la donna in stato di gravidanza, ma questo divieto si estende anche fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Attenzione: questo divieto di licenziamento è legato strettamente all’esistenza oggettiva dello stato di gravidanza, il che significa che anche se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, scatta il divieto di licenziamento.
Per farlo valere, la lavoratrice dovrà presentare al titolare la certificazione del fatto che, al momento nel quale è giunto il licenziamento, lo stato di gravidanza sussisteva già.
Facciamo però attenzione a questa materia molto delicata che, pur proteggendo la donna ed il bambino, non impedisce sempre e comunque che possa avvenire il licenziamento.
Invero, il licenziamento della donna anche in stato di gravidanza può avvenire in alcuni specifici casi.
- In caso di colpa grave della lavoratrice. Quando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nella nozione di ‘giusta causa’ del licenziamento: pensiamo alla donna colta a rubare nel posto di lavoro, al danneggiamento volontario delle strutture, e via dicendo.
- Cessazione dell’attività dell’azienda nella quale è impiegata la donna.
- Esito negativo del periodo di prova. In questo caso molto delicato, per evitare che l’esito sia determinato solamente dalla condizione di gravidanza della donna, la gestante ha diritto a conoscere tutte le motivazioni dettagliate dell’esito negativo.
- Scadenza del contratto a tempo determinato o comunque scadenza del contratto.
Posto che in questi casi particolari la donna può essere licenziata anche se in stato di gravidanza, non ci rimane che vedere cosa fare se il licenziamento viene intimato quando ciò sia negato dalla legge (in assenza quindi di una delle situazioni di cui sopra).
Il licenziamento della donna in gravidanza fuori dai casi previsti dalla legge è nullo ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 151/2001.
La conseguenza di tale nullità è il reintegro nel luogo di lavoro, la spettanza di tutte le retribuzioni maturate (dato che per legge il contratto non si era mai interrotto), il dritto a vedersi versati i contributi da parte del datore di lavoro.
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