Naspi e stagionali, la circolare Inps sulla durata della naspi

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Naspi, via libera per la Naspi agli stagionali turistici e termali

L’Inps ha ufficializzato il supplemento di Naspi destinati ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale che hanno perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016

Dall’Inps è arrivato finalmente il via libera per la Naspi destinata ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale che abbiano perso involontariamente il lavoro nel corso del 2016: è uno dei correttivi al Jobs Act che aveva autorizzato un allungamento sulla durata dell’ammortizzatore sociale anche se soltanto per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In pratica con le nuove norma, accanto al periodo di disoccupazione che spetta ai lavoratori di questo settore sarà anche possibile incassare un mese in più di sussidio, sempre se la durata della Naspi risulti inferiore a quella ottenuta senza togliere dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno generato prestazioni di disoccupazione ordinaria, a condizione che la differenza nelle durate nuovamente calcolata non sia inferiore a dodici settimane.

Come precisa l’Inps il beneficio in questione è destinato ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale che abbiano maturato almeno 24 settimane contributive e che hanno dato luogo ad Aspi, o Mini-Aspi 2012, nell’ultimo quadriennio.

Quindi facendo un esempio pratico, se un lavoratore stagionale ha lavorato sette mesi gli spetterebbe un sussidio pari a 3 mesi e 15 giorni, ma il periodo di sostegno economico non supererebbe di poco il quarto mese di pagamento e quindi la proroga verrebbe estesa per soli 15 giorni.

E comunque il beneficio è dedicato a tutti coloro che hanno lavorato per un periodo maggiore di 6 mesi presso un’attività turistica e riguarda i soli dipendenti con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

La Circolare Inps potrà essere visionata nella pagina ufficiale dell’Inps (www.inps.it), oppure nel sito internet ufficiale dell’Anls (https://ilblogdeilavoratoristagionali.wordpress.com), anche per controllare con precisione quali lavoratori e quali settori siano coperti da questo nuovo provvedimento.

Circolare n. 224 Inps Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.
L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI in relazione ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta – dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 – con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della NASpI calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.