PSP, come funziona e cosa comporta per il lavoratore
Il Patto di Servizio Personalizzato è obbligatorio per ogni lavoratore che riceve un assegno di disoccupazione e va siglato con il proprio Centro per l’Impiego
Si chiama PSP, sigla che significa Patto di Servizio Personalizzato, ed è il patto che ogni lavoratore disoccupato è obbligato a firmare con il proprio Centro per l’Impiego al massimo entro 15 giorni, dalla presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS.
Un impegno che comporta diritti e doveri: da una parte permette al lavoratore disoccupato di accedere a sussidi come NASPI, ASDI e Dis. Coll. ma dall’altra lo lega alla partecipazione ad attività di politiche attive, come la partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione professionale tendenti a favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro.
Ma come funziona il PSP, Patto di Servizio Personalizzato?
Un obbligo introdotto dal Decreto Jobs Act numero 150 che si occupa in specifico delle politiche attive del lavoro e che ha previsto la nascita della nuova Anpal (Agenzia lavoro disoccupati), Agenzia per il Lavoro per disoccupati e del Portale Unico di Registrazione. In base alla sua istituzione, quando un lavoratore perde il posto deve presentare, direttamente o tramite un patronato, la domanda di disoccupazione per via telematica all’INPS.
È una forma di tutela per lui, che però al contempo presenta anche la DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro), senza la quale non è possibile ottenere lo stato di disoccupazione e quindi l’indennità relativa. Presentate queste domande, il lavoratore disoccupato deve presentarsi entro 15 giorni al Centro per l’Impiego per stipulare il PSP che gli permetterà di ottenere lo stato di disoccupazione e l’indennità di sostegno al reddito prevista dalla nuova riforma degli ammortizzatori sociali.
Presentare il PSP
Per presentare il PSP sono richiesti un documento d’identità in corso di validità, il codice fiscale e la lettera di licenziamento o di dimissioni relativa all’ultimo rapporto di lavoro. E questo patto di servizio con il Centro per l’Impiego prevede per obbligo alcune attività essenziali :
Partecipazione attiva ad iniziative e laboratori tendenti a rafforzare le competenze finalizzate alla ricerca attiva d’impiego. Quindi il tutor assegnato dal Centro per l’impiego aiuterà il disoccupato a redigere il curriculum, prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro e frequentare incontri di orientamento. Partecipazione a iniziative formative, di riqualificazione professionale o altro che interessi la politica attiva del lavoro.
Accettazione di congrue offerte di lavoro, ossia proposte conformi alla classe di profilazione assegnata al lavoratore disoccupato quando viene stipulato il patto di servizio personalizzato, alla distanza dal domicilio e alla fattibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici. Quanto alla durata, viene considerata congrua un’offerta con un contratto a tempo determinato pari ad almeno 2 mesi, anche se l’assunzione non avviene direttamente dal datore di lavoro ma tramite agenzia di somministrazione (la vecchia agenzia interinale).
Sanzioni per inadempimento del PSP
Essendo un obbligo per i lavoratori, sono previste anche sanzioni per gli inadempienti. In particolare la mancata presentazione ingiustificata del lavoratore alle convocazioni da parte del Centro per l’Impiego o dei Centri Servizi per il lavoro, prevede la decurtazione di un quarto di una mensilità in caso di prima assenza non giustificata, di una mensilità alla seconda assenza fino alla decadenza dall’indennità NASPI, DIS-COLL o mobilità e dallo stato di disoccupazione alla terza assenza.
Le stesse sanzioni sono applicate anche nel caso in cui l’iscritto non partecipi, sempre senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, mentre per chi non partecipa ai corsi di formazione o riqualificazione, in assenza di giustificato motivo, sono previste la decurtazione di una mensilità in caso di prima assenza o la decadenza dall’indennità e dallo stato di disoccupazione in caso di seconda assenza. E chi non accetta un’offerta congrua perde la NASPI, la Dis-coll o la mobilità.
Infine in caso di decadenza dallo stato di disoccupazione il lavoratore dovrà obbligatoriamente aspettare due mesi prima di poter stipulare un nuovo patto di servizio.
Avendo ricevuto subito una proposta di lavoro, mi è stata richiesta la DID, così mi sono recata al CPI della mia città dove ho firmato il Patto di Servizio Personalizzato. Purtroppo per me però, questa nuova opportunità lavorativa non è andata in porto (non ho dunque firmato alcun contratto) e adesso, essendo consapevole di poterla richiedere entro 68 dall’ultimo giorno di lavoro, vorrei accedere alla Naspi. So che la procedura prevede prima la presentazione della domanda all’INPS e poi la stipula del PSP. E’ possibile dunque fare il contrario? Cioè, presentare domanda all’INPS avendo già la DID?
Salve. Desideravo sapere se il Patto di servizio personalizzato comprende anche persone che non hanno contratti di lavoro da anni e che sempre in passato relativamente più recente abbiano avuto occasionali e scarne collaborazioni con pagamento a fattura a partita iva. Seconda domanda si può parlare di disoccupazione o inoccupazione nel caso lavorativo pregresso sopra descritto? la DID si apre anche a chi non ha contratti di lavoro da anni o che abbia avuto in recente passato collaborazioni rare a fattura? DID e Patto di Servizio personalizzato include anche gli inoccupati?