Chi non deve fare il 730

730 2017 inps

Modello 730, come funziona e a chi tocca

Non tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati sono obbligati a presentare il 730. Esaminiamo quali sono i singolo casi

Entro la fine di giugno tutti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, in particolare chi è chiamato a compilare il 730, il modello che resta più diffuso. Infatti è quello legato a chi possiede un reddito derivante da lavoro dipendente e assimilati (come la pensione o la disoccupazione), ma anche da terreni, fabbricati, redditi derivanti da capitale o soggetti comunque a tassazione separata e infine redditi da lavoro autonomo occasionale).

Per presentare il 730 non è necessario avere il cosiddetto ‘sostituto d’imposta’, ossia un datore di lavoro oppure un ente previdenziale che segue direttamente eventuali trattenute o rimborsi,ma basta il modello 730 senza sostituto.

I possessori di partita Iva, chi è obbligato a tenere scritture contabili, oppure possiede redditi di partecipazione o percepiti all’estero o entrate differenti da quelle che è possibile dichiarare nel 730, è tenuto alla presentazione del modello Unico, anche se possiede redditi di pensione o di lavoro dipendente invece deve virare sul modello Unico che dal 2017 si chiama modello Redditi.

L’obbligo ad inviare il modello 730, sia personalmente che tramite un Caf o similare, tocca quindi a chi percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati da sostituti d’imposta diversi.

Quindi chi possiede più Cud diversi (anche se ora si chiamano Certificazione Unica), deve presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730. In particolare si tratta di dipendenti e collaboratori coordinati continuativi (i co.co.co) che durante l’anno imponibile hanno avuto più contratti di lavoro, ma anche chi percepisce due pensioni, chi è pensionato ma lavora ancora come dipendente o collaboratore e infine chi ha percepito oltre al reddito di lavoro dipendente anche un sostegno del reddito come Dis-coll, Naspi, Asdi.

Il datore di lavoro o l’ente previdenziale chiamato ad effettuare il conguaglio di fine anno dovrebbe computare anche i redditi percepiti dai precedenti datori. In caso contrario il lavoratore ha quindi l’obbligo di presentare il 730 in quanto le imposte non potranno essere liquidate in maniera corretta.

Se invece le imposte pagate, per motivi vari, sono superiori a quanto dovuto, il diretto interessato non risulterà a debito e quindi può evitare di presentare la dichiarazione. Ma in realtà non gli conviene, perché così almeno può ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso.

Se invece il dichiarante percepisce redditi in più oltre quelli da lavoro subordinato e assimilati, come nel caso di un appartamento affittato, occorre considerare tutti i redditi e determinare l’imposta.

Se l’imposta dovuta è inferiore a 10,33 euro, il dichiarante è esonerato dalla presentazione del 730 o del modello Redditi. Ma l’esonero è concesso anche se nell’anno ha percepito solo redditi esenti (come le pensioni sociali e le pensioni di guerra), redditi assoggettati ad imposta sostitutiva esclusi però quelli soggetti a cedolare secca oppure a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come gli interessi sui conti correnti, Tfr erogato dal datore di lavoro.

Inoltre redditi derivanti dal possesso dell’abitazione principale, se non di lusso, e delle relative pertinenze e redditi derivanti dal possesso di altri fabbricati non affittati situati in un comune diverso da quello nel quale c’è l’abitazione principale.

Ci sono anche però lavoratori esonerati dalla presentazione del 730

In particolare chi possiede un solo reddito da lavoro dipendente o assimilato e che viene corrisposto da un unico datore di lavoro o sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute, chi possiede più redditi da lavoro dipendente e assimilati, se l’ultimo sostituto d’imposta li ha conguagliati, chi possiede uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi da abitazione principale non di lusso, relative pertinenze e altri fabbricati non affittati situati in un comune diverso da quello dell’abitazione principale, chi possiede uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati e altri redditi, se il reddito complessivo non supera 8000 euro e il periodo di lavoro non è inferiore a 365 giorni, chi possiede uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ma in questo caso il reddito complessivo non deve superare 4800 euro).

E ancora, è esonerato dalla presentazione del 730 il lavoratore che possiede uno o più redditi da lavoro dipendente assieme a redditi di pensione (sempre che ci siano conguaglio effettuato, detrazioni per carichi di famiglia effettivamente spettanti, nessuna addizionale dovuta) se il reddito complessivo non supera 7750 euro se l’età del lavoratore è inferiore a 75 anni per l’anno 2016, se il reddito complessivo non supera 8000 euro se l’età del lavoratore è pari o superiore a 75 anni (sempre per l’anno 2016) oppure il periodo di pensione non è inferiore a 365 giorni.

Inoltre è esonerato dalla presentazione del 730 il lavoratore che possiede uno o più redditi da lavoro dipendente (sempre con conguaglio effettuato, detrazioni per carichi di famiglia effettivamente spettanti, nessuna addizionale dovuta), unito al reddito derivante dagli assegni corrisposti periodicamente dal coniuge, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.

Infine se il contribuente possiede soltanto compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, non deve presentare il 730 se il reddito complessivo non supera 28.158,28 euro.