Che cos’è il REM ?
Il Reddito di Emergenza (REM) è istituito con decreto rilancio a decorrere dal mese di maggio 2020.
E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza COVID19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.
Requisiti per il reddito di emergenza
I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 del decreto rilancio.
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio ;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio ;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 ; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza ;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.
Incompatibilità del REM con redditi e pensioni
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità covid 600 euro (o altro).
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da coronavirus appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo ;
- essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza ;
Quando e dove presentare la domanda di REM
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
- i centri di assistenza fiscale (CAF) ;
- gli istituti di patronato ;
- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID e CIE (Carta di Identità Elettronica).
Ammontare del reddito di emergenza
Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Durata del beneficio
Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno.
Determinazione dell’ammontare REM
Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REM:
- al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE
- il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
- il reddito familiare è determinato è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa;
- il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
I requisiti di cui alle lettere 1) 2) 3) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio.
Il requisito di cui alla lettera 4), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
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