Centro per l’impiego e Naspi, decurtazione e decadenza della disoccupazione

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Assegni di disoccupazione, in quali casi possono essere tagliati?

Chi percepisce Naspi oppure altri assegni di disoccupazione deve garantire tutti gli impegni che sono obbligatori con il Centro per l’impiego altrimenti scattano le decurtazioni

Sussidi e sostegno ai disoccupati sì, assistenza pura e semplice no. È questo il senso dell’ultima circolare, diffusa nei giorni scorsi dall’Inps e che ha fatto chiarezza una volta per tutti sui diritti ma anche sugli obblighi che competono a chi abbia perso il lavoro e presenti domanda per l’indennità Naspi a cominciare dalla visita presso il Centro per l’impiego (quello che una volta era l’Ufficio di collocamento) entro al massimo 15 giorno per essere registrato con le proprie caratteristiche e sottoscrivere anche il patto di servizio.

Un obbligo ribadito con forza e che comporta, per chi non lo ottempera e non partecipa alle attività previste dai Centri per l’impiego, una decurtazione importante dell’assegno mensile. Questo perché il lavoratore, una volta che il suo licenziamento è diventato effettivo, ha 68 giorni di tempo per presentare domanda all’Inps di richiesta della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione che può essere indifferentemente inoltrata attraverso il sito ufficiale dell’Ente previdenziale (ma solo se si possiede il pin) oppure chiamando il contact center al numero 803.164 (anche in questo caso serve il pin) o tramite patronato e Caf.

All’interno della domanda il lavoratore può allegare la Did, sigla che sta per Dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, da confermare però recandosi entro 15 giorni al Centro per l’impiego affinché si possa completare il suo profilo.

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Inoltre il richiedente deve sottoscrivere il psp patto di servizio personalizzato nel quale verrà riportata la disponibilità del disoccupato alla partecipazione ad iniziative e laboratori per rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro, alla partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure di politica attiva o di attivazione, accettazione di opportune offerte di lavoro, definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’Anpal.

Tutti quelli che percepiscono un’indennità di disoccupazione come Naspi, Asdi, Dis Coll o mobilità, in caso di mancato rispetto senza giustificazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del patto di servizio saranno soggetti a sanzioni che possono arrivare nei casi più gravi alla cancellazione dell’indennità e dello stato di disoccupazione.

Questi in particolare i casi previsti dalla legge:

  • decurtazione di un quarto di una mensilità (corrispondente a 8 giorni di prestazione) in caso di prima mancata presentazione.
  • decurtazione di una mensilità (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla seconda mancata presentazione.
  • decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

Le stesse sanzioni vengono applicate anche in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Invece in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità del territorio di appartenenza, invece si applicano le seguenti sanzioni:

  • decurtazione di una mensilità (corrispondente a 30 giorni di prestazione) alla prima mancata partecipazione.
  • decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine in caso di mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro opportuna viene applicata la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Tutte le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, sono applicate immediatamente dall’Inps e comportano anche la perdita dei contributi figurativi per il periodo di applicazione della decurtazione.

In ogni caso contro i provvedimenti adottati dai Centri per l’impiego il lavoratore può fare ricorso all’Anpal, che istituisce un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

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